Alcune precisazioni della Giurisprudenza Tributaria in merito ad accertamenti ad associazioni sportive dilettantistiche
di Guido MartinelliAlcune recenti sentenze di merito hanno fatto giustizia di alcuni convincimenti che l’Agenzia delle entrate continua a mettere a fondamento dei propri accertamenti nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche.
La prima è la sentenza 03.04.2013 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.
L’Amministrazione ricorre in secondo grado, avverso una sentenza di accoglimento del ricorso del contribuente, motivandolo con la mancata tenuta del libro soci e della scarsa partecipazione alle assemblee sociali.
La tematica del libro soci per le associazioni sportive venne introdotta da una “Guida del contribuente” pubblicata negli anni ’90 dall’Amministrazione e mai confermata da alcun atto avente valore di legge.
La sentenza, in maniera molto chiara e condivisibile, chiarisce che la tenuta del libro soci può essere validamente sostituita dai “faldoni contenenti le domande di ammissione all’associazione“.
Tale principio trova conferma nella natura del vincolo associativo, costituito dalla partecipazione ad un contratto plurilaterale con comunione di scopo. Pertanto ciò che “deve” essere conservato è appunto l’espressione di volontà da parte dell’aspirante associato a raggiungere tale status.
Non possiamo omettere di evidenziare, sotto questo profilo, un errore in cui spesso cadono le associazioni. Gli statuti prevedono, generalmente, una clausola che affida al Consiglio direttivo il compito di deliberare in merito all’ammissione dei nuovi soci.
Deliberazione che spesso viene omessa dalle associazioni. Ma, così facendo, il vincolo associativo a carattere negoziale non si perfeziona in quanto manca l’accettazione della proposta contrattuale di aderire all’ente. E, di conseguenza, venendo meno tale presupposto, decadono anche le agevolazioni fiscali conseguenti ai rapporti economici tra associazione e propri associati per le prestazioni di servizi dalla prima resi ai secondi.
Rilevante anche il secondo punto di diritto affermato dalla medesima decisione.
Viene condivisa la decisione di primo grado secondo la quale la mancata partecipazione degli associati alla vita sociale ed alle assemblee costituisce un mancato esercizio dei diritti che non può essere imposto come obbligo.
Correttamente, pertanto, si ribadisce che le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee sono materie di competenza dei rapporti tra ente e propri associati, al limite da portare davanti al Giudice civile ma giammai presupposto per violazioni di carattere tributario.
Per il godimento delle agevolazioni fiscali di cui alla legge 398/1991 è ininfluente la materiale iscrizione nel registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto presso il CONI in quanto è da ritenersi sufficiente esclusivamente il possesso, certificato dall’affiliazione federale, dei requisiti potenziali per l’iscrizione in detto registro.
È questo il principio di diritto contenuto all’interno della sentenza n. 41 del 18.07.2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Lecco Sez. I.
Va infatti ricordato che il campo di applicazione della legge 398, se pur in origine applicabile solo alle associazioni sportive, è stato successivamente ampliato. Non può allora sul punto essere taciuto il dato normativo contenuto all’interno dell’art. 9bis del D.L. n.417/1991 secondo cui: “alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n.398.”
Per espressa previsione normativa, pertanto, non soltanto le associazioni o società sportiva dilettantistiche (sul punto vedi il primo comma dell’art. 90 della legge 289/2002) hanno diritto a godere del regime fiscale di favore disposto dalla normativa in esame ma qualunque sodalizio che sia statutariamente privo di scopo di lucro e che in caso di accertamento sia in grado di dimostrare di non aver mai operato né direttamente né indirettamente distribuzione di utili tra i soci.
In conclusione ci sia consentito di ricordare un pericoloso e non condivisibile assunto contenuto nella sentenza n. 137 del 26.10.2012 della Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria Sez. III.
Viene infatti affermato: “..le spese emerse dall’accertamento hanno ad oggetto per la quasi totalità compensi e rimborsi corrisposti dall’associazione agli atleti dilettanti che non costituiscono costi riconducibili alla attività commerciale svolta dalla Associazione bensì alla attività istituzionale e pertanto ai fini tributari devono essere esclusi dalla determinazione del reddito di impresa imponibile che è relativo all’attività commerciale.
Suddetti componenti negativi risultano difettare proprio del requisito dell’inerenza all’attività di impresa per cui ai sensi dell’art. 109 del Tuir non possono essere detratti come fatto dalla società sportiva”
Il Giudicante sembra dimenticare che proprio a causa e grazie ai giocatori un club può “vendere” pubblicità, di cui gli atleti sono strumento indossando durante le loro performance le tute sponsorizzate.
Pensare che non ci sia inerenza appare essere una lettura che dimostra di non conoscere la multiforme realtà del mondo sportivo e dei mezzi che ha per reperire le proprie fonti di finanziamento.