Fabbricati rurali con efficacia retroattiva quinquennale
di Fabio Garrini
Continuando l’analisi delle novità con impatto fiscale sui contribuenti previste in sede di conversione del DL 102/13 – si rinvia al precedente contributo (si veda Euroconference news del 28/10/2013) per quanto riguarda le assimilazioni all’abitazione principale e l’esonero in favore dei fabbricati invenduti delle imprese – occorre segnalare prima di tutto l’intervento riguardante la definizione di fabbricato rurale e l’efficacia retroattiva per la determinazione del tributo comunale (IMU, ma soprattutto per l’ICI dovuta sino al 2011).
Fabbricati rurali
La legge di conversione al DL 102/2013 interviene sull’annoso tema dei fabbricati rurali, ossia quei fabbricati (abitativi o strumentali) che risultano asserviti all’attività agricola e che rispettano i requisiti fissati dall’art. 9 del DL 557/1993. Tema che pare non trovare mai pace.
Occorre ricordare che il DL 201/2011 aveva introdotto una specifica disciplina per il riconoscimento della ruralità, secondo cui i contribuenti erano tenuti a presentare, entro il 30 settembre dello scorso anno (il termine venne ripetutamente prorogato), una specifica istanza all’Agenzia del Territorio. A tale domanda di variazione catastale doveva essere allegata un’autocertificazione nella quale il contribuente era tenuto a dichiarare che l’immobile possedeva, in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità.
Sul punto la giurisprudenza di merito aveva sollevato dubbi circa il fatto che a tale disposizione potesse essere riconosciuta valenza retroattiva a sanare una situazione catastale non corretta (la Cassazione ripetutamente aveva sentenziato che i fabbricati rurali dovessero essere classati nelle categorie catastali A/6 e D/10).
Il comma 5-ter (introdotto in sede di conversione) dell’art. 2 del DL 102/2013 stabilisce che la presentazione delle richiamate domande di variazione e quindi l’inserimento dell’annotazione riguardante la ruralità negli atti catastali producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda. Viene quindi confermata la valenza retroattiva di tale variazione, con evidenti effetti sulla situazione ICI pregressa. Pare però anche definitivamente acclarato il fatto che, per il riconoscimento dei requisiti di ruralità, deve esservi la prevista annotazione agli atti catastali. In assenza il fabbricato deve scontare ordinariamente l’imposta.
Approvazione aliquote IMU
Il DL 102/2013 aveva differito il termine di approvazione del bilancio di previsione 2013 degli enti locali, spostandolo dal 30 settembre al 30 novembre. Sotto il profilo tributario occorre osservare che tale termine è anche quello entro il quale i Comuni approvano aliquote e detrazioni, nonché i regolamenti, ai fini IMU. Su questo punto la Legge di conversione puntualizza che essi acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun Comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l’indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.
Pare di capire quindi che, anche stavolta, le indicazioni per effettuare il calcolo del saldo saranno definitivamente disponibili all’ultimo momento.
Premi assicurativi
Il sede di conversione del DL 102/2013 è stata apportata una correzione anche alla contestata norma che riduce il tetto di rilevanza dei premi assicurativi pagati, cui viene riconosciuta la detrazione nel limite del 19%. Si tratta di una previsione (art. 12 c. 1) che colpisce moltissimi contribuenti, visto che tale riduzione interessa tanto le polizze a copertura del rischio morte ed invalidità permanente, quanto i premi per le polizze vita sottoscritte entro il 31 dicembre 2000 (in tal senso depone l’art. 12 c. 2 del decreto). In particolare viene previsto che:
- per i premi pagati nel 2013 viene ridotto il tetto da € 1.291,14 (ossia due milioni e mezzo di lire, il limite vigente sino allo scorso periodo d’imposta 2012) ad € 630;
- per i premi pagati a partire dal 2014, il tetto alla detrazione viene limitata ai premi sino ad un massimo di € 530 (la versione originaria del decreto prevedeva un tetto di € 230);
- in sede di conversione viene inoltre previsto il mantenimento del tetto di € 1.291,14 alla spesa detraibile limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente.
Si ricorda invece che nulla cambia in relazione ai versamenti effettuati in favore dei fondi pensione, per i quali permane la deduzione dal reddito complessivo nel limite di € 5.164 (ossia dieci milioni di lire).