L’utilizzo del trust per la trasmissione ereditaria di una farmacia
di Luigi Ferrajoli
L’istituto del trust si sta rivelando uno strumento adattabile a diverse esigenze e se ne ritrovano applicazioni pratiche sempre più particolari.
Interessante è il caso recentemente trattato dal TAR di Brescia che si è trovato a decidere, in via cautelare, prima con decreto monocratico del 13/8/2013 e poi con ordinanza collegiale n. 459 del 03/9/2013, la richiesta di sospensione di un provvedimento del direttore sanitario dell’ASL della Provincia di Brescia, con il quale era stato negato il riconoscimento del trasferimento della titolarità di una farmacia a favore del trust costituito a beneficio degli eredi del titolare, con affidamento della gestione a un trustee fino al subentro dei suddetti eredi.
L’articolo 12, comma 12, della L. 475/1968 prevede che, in caso di morte del titolare di una farmacia, gli eredi possono effettuare, entro un anno, il trapasso della titolarità della farmacia a favore di farmacista iscritto nell’albo professionale, che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso; durante tale periodo gli eredi hanno diritto di continuare l’esercizio in via provvisoria sotto la responsabilità di un direttore.
Nel caso in esame, alla morte del titolare della farmacia, i figli ed eredi universali avevano chiesto l’autorizzazione a costituire un trust conferendo allo stesso la proprietà della farmacia; il Tribunale di Brescia aveva rilasciato l’autorizzazione con decreto.
Il trust aveva la finalità di destinare il patrimonio rappresentato dalla farmacia a beneficio esclusivo dei suddetti eredi, i quali non avevano ancora conseguito il titolo di farmacista e pertanto non potevano svolgere la relativa attività.
La gestione della farmacia (la formula utilizzata è “mera proprietà formale in nome e per conto del trust”) era stata affidata ad un trustee, con termine finale individuato nella data di raggiungimento del trentacinquesimo anno di età da parte di tutti gli eredi, purché almeno uno di questi conseguisse il titolo di farmacista.
Il direttore sanitario dell’ASL della Provincia di Brescia aveva negato il riconoscimento del trasferimento della titolarità della farmacia a favore del trust, ritenendo tale istituto incompatibile con il servizio farmaceutico; i beneficiari del trust erano stati quindi invitati a trasmettere la documentazione relativa alla cessione della farmacia e della sottostante azienda.
Avverso tale decisione proponevano ricorso i beneficiari del trust unitamente ai rappresentanti del trustee, argomentando in ordine al rispetto della volontà testamentaria ed all’elusione dell’autorizzazione rilasciata dal Tribunale di Brescia.
Il TAR, rilevando che non era oggetto del giudizio la validità del negozio di diritto privato ma la sua idoneità a soddisfare i requisiti amministrativi previsti per il trasferimento della farmacia, individua il problema nell’applicabilità dell’articolo 12, comma 11, della L. n. 475/1968, che esclude la possibilità di trasferire la gestione senza contestuale cessione dell’azienda.
Nel decreto cautelare monocratico si legge che “il trust è un patrimonio separato, il trustee figura all’esterno unicamente come proprietario formale, qualifica che risulta funzionale all’attività di gestione, e dunque in tale schema non vi sarebbe coincidenza tra proprietà e gestione”; secondo il Giudice la suddetta coincidenza potrebbe non essere coerente con i principi introdotti dall’articolo 3, commi 8 e 9, del D.L. n. 138/2011 a salvaguardia della concorrenza.
Tuttavia il TAR rileva che, con propria sentenza n. 84 del 20/1/2012, aveva già riconosciuto margini di autonomia per la gestione della proprietà delle farmacie, in una fattispecie in cui era contestata la capacità giuridica di una società di persone di assumere la posizione di socio privato di minoranza in una società mista costituita per la gestione di una farmacia comunale.
L’istanza di sospensione cautelare dell’atto amministrativo viene quindi accolta sia in sede di giudizio monocratico che in sede collegiale: i Giudici, pur ritenendo che la complessa questione dovrà essere meglio esaminata con la trattazione del merito, statuiscono comunque che “nelle more, nel bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco, risulti prevalente quello dei ricorrenti a non vedersi costretti alla vendita della farmacia a terzi, potendone derivare un danno grave ed irreparabile, mentre, a fronte di ciò, per converso, l’interesse pubblico alla corretta gestione della farmacia è comunque assicurato dalla professionalità e qualificazione dei componenti la società-trustee”.
I provvedimenti in esame rappresentano un importante riconoscimento della valenza giuridica ed organizzativa dell’istituto del trust, tuttavia tale orientamento dovrà essere confermato nel merito.