24 Settembre 2013

Chi ha svolto la revisione al bilancio firma Unico

di Fabio Landuzzi
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La dichiarazione dei redditi delle società e degli enti soggetti ad Ires, sottoposti a revisione legale dei conti ai sensi di legge, deve essere sottoscritta dagli stessi soggetti che hanno firmato la relazione di revisione al bilancio d’esercizio; quindi, si tratta del revisore individuale, o del rappresentante della società di revisione, o dei sindaci effettivi se la revisione dei conti è stata affidata al Collegio sindacale. Così dispone l’art. 1, comma 5, del D.P.R. 322/1998 affermando, fra l’altro, che in caso di omessa sottoscrizione da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti la dichiarazione dei redditi è comunque valida, salva l’applicazione della sanzione da Euro 258 a Euro 2.058 a cui è esposto il revisore che omette di apporre la propria firma (ex art. 9, comma 5, del D.Lgs. 471/1997).

La sottoscrizione della dichiarazione dei redditi assolve alla funzione di identificare i soggetti che hanno svolto la revisione legale dei conti della società nell’esercizio a cui la dichiarazione dei redditi si riferisce, e che pertanto hanno espresso il giudizio sul bilancio d’esercizio ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 39/2010. Questa funzione di identificazione deve essere collegata alla già citata disposizione dell’art. 9, comma 5, del D.Lgs. 471/1997 la quale prevede che il revisore che si rende responsabile di omissioni nella propria relazione di revisione al bilancio, da cui derivi una infedeltà della dichiarazione dei redditi od Irap, è sanzionato fino al 30% del proprio compenso relativo all’attività di redazione della relazione di revisione e, comunque, in misura non superiore all’imposta accertata a carico della società.

Si possono presentare però situazioni non sempre lineari.

Un primo caso è quello del soggetto che ha rilasciato la relazione di revisione al bilancio d’esercizio 2012, ma che non è più in carica al momento della predisposizione del Mod. Unico 2013 in quanto con l’approvazione del bilancio è stato nominato un nuovo revisore o la società non è più soggetta all’obbligo della revisione legale. In questo caso, il revisore uscente è comunque tenuto alla firma della dichiarazione dei redditi? La risposta è affermativa. L’Agenzia delle Entrate ha infatti chiarito nella risoluzione n. 62/E del 8 giugno 2011 che la sottoscrizione della dichiarazione dei redditi, proprio perché assolve alla funzione di identificazione sopra ricordata, riguarda colui che ha rilasciato la relazione di revisione, quand’anche questi non fosse più in carica al momento della predisposizione della dichiarazione stessa.

Un secondo caso si ha quando il revisore nella propria relazione al bilancio ha manifestato l’impossibilità ad esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio (si pensi alle significative incertezze sulla continuità aziendale che ricorrono con una certa frequenza in questo periodo) o ha addirittura espresso un giudizio negativo sul bilancio; ebbene, se ricorre questa situazione, il revisore è comunque tenuto a sottoscrivere la dichiarazione dei redditi della società? Anche in questo caso la risposta è affermativa; la funzione di identificazione del revisore a cui assolve l’adempimento della sottoscrizione della dichiarazione dei redditi non è infatti influenzata dalla tipologia del giudizio espresso dal revisore sul bilancio d’esercizio, e né la sua sottoscrizione potrà in alcun modo stridere con il contenuto del giudizio (o del non giudizio) manifestato dal revisore nella propria relazione.

Assirevi nel Documento di ricerca n. 139 del 2009 ha peraltro precisato che la sottoscrizione della Dichiarazione dei redditi non costituisce alcun giudizio di merito sulla correttezza e la completezza della dichiarazione stessa, e tantomeno essa può essere interpretata come una sorta di avallo del revisore sui valori indicati nel modello di dichiarazione; allo stesso modo, la sottoscrizione della dichiarazione non vuole affatto significare la presenza o la corretta tenuta delle scritture contabili da parte delle società. Viene quindi ribadito che l’unica funzione assolta da tale adempimento è di tipo identificativo, come più volte affermato.