24 Settembre 2013

Opponibilità del fondo patrimoniale all’esecuzione per debiti tributari

di Luigi Ferrajoli
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Con la sentenza n. 64/29/13 del 09/04/2013 la Commissione Tributaria Regionale di Firenze si pronuncia sull’opponibilità dell’iscrizione di beni in un fondo patrimoniale alla procedura di esecuzione iniziata dall’agente della riscossione per debiti tributari.

Nella vicenda in esame, la Gerit S.p.a., agente della riscossione per la provincia di Grosseto, aveva notificato in data 21.04.2009 ad un contribuente una cartella di pagamento per debiti tributari, tempestivamente impugnata; in seguito l’Agente ha iscritto ipoteca legale sui beni del contribuente.

Avverso tale provvedimento il contribuente ha proposto ricorso eccependo, tra l’altro, che l’iscrizione dell’ipoteca era illegittima poiché effettuata su beni conferiti in fondo patrimoniale; la Gerit S.p.a. ha eccepito l’inopponibilità del fondo patrimoniale per mancanza di pubblicità di cui all’art. 162, comma 4, del Codice Civile, oltre che, nel merito, l’invalidità della costituzione del fondo patrimoniale per simulazione: secondo l’Agente della riscossione, infatti, i coniugi avevano formato l’accordo al fine di sottrarre i propri beni all’esecuzione, anche in considerazione della data del rogito che era avvenuto il 09.05.2008.

I Giudici di prime cure hanno accolto il ricorso del contribuente ed annullato l’iscrizione ipotecaria; controparte ha proposto appello avanti alla Commissione Tributaria Regionale di Firenze ribadendo le proprie eccezioni.

I Giudici toscani, in riforma della sentenza di primo grado, hanno accolto l’impugnazione poiché l’atto di costituzione del fondo patrimoniale posto in essere dal contribuente in favore della propria famiglia non sarebbe stato opponibile all’esecuzione a causa della mancanza di pubblicità di cui all’art. 162, comma 4, del Codice Civile, che così dispone: “Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell’atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma [ovvero la scelta del regime di separazione dei beni]”.

Nel merito, invece, la Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’eccezione di invalidità della costituzione del fondo patrimoniale per simulazione in quanto non sarebbe stato provato che i coniugi avevano formato l’accordo al fine di sottrarre i propri beni all’esecuzione: al riguardo, secondo i Giudici, la sola circostanza che il rogito fosse avvenuto in prossimità dell’esecuzione non poteva costituire, di per sé, la prova dell’avvenuta simulazione.

La conclusione cui sono giunti i magistrati toscani è conforme alla più recente giurisprudenza di merito e legittimità; com’è noto, in conseguenza del conferimento di beni in fondo patrimoniale, sui beni destinati possono essere intraprese azioni esecutive o cautelari solo qualora l’obbligazione da cui deriva il debito sia stata contratta con lo scopo di soddisfare i bisogni della famiglia.

Il creditore del costituente dovrà pertanto agire su beni diversi o dimostrare l’attinenza del credito ai bisogni della famiglia; secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 38925 del 07/10/2009), il credito tributario non rientra nel novero dei bisogni famigliari poiché nasce in presenza delle condizioni di legge fondanti l’obbligazione tributaria; al riguardo è irrilevante la presunzione secondo cui della liquidità non versata da quel coniuge al destinatario del tributo avrebbe fruito la famiglia (cfr. Tribunale di Genova, sentenza del 31/08/2007).

Tuttavia, qualora venga dimostrato che il contribuente, prima della costituzione del fondo patrimoniale, ha concluso atti elusivi o abusivi del diritto, a causa dei quali abbia poi deciso di ricorrere alla costituzione del fondo al fine di garantirsi una maggiore tutela patrimoniale, può essere dichiarata l’inefficacia dell’atto di costituzione del regime patrimoniale di tutela.

Occorre al riguardo stabilire con certezza se nella condotta del contribuente vi sia stato un intento fraudolento; al riguardo non è sufficiente la circostanza che vi sia una contiguità temporale tra costituzione del fondo e avvio della procedura di accertamento tributario: è infatti necessario acquisire elementi probanti la volontà specifica del contribuente di costituire il fondo de quo con lo scopo di sottrarsi all’adempimento dell’obbligazione tributaria.

A mero titolo esemplificativo, si segnala che, in un caso analogo alla fattispecie in esame, la Commissione Tributaria Regionale della Liguria nella sentenza n. 24/12/12 ha ritenuto legittima l’iscrizione dell’ipoteca su beni già conferiti in fondo patrimoniale affermando che “L’agente della riscossione può iscrivere l’ipoteca sul fondo patrimoniale costituito quando erano già in corso i controlli del fisco”.