Compatibilità fra incarico di sindaco e componente OdV
di Mauro di GennaroIl Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha affrontato la problematica della possibilità per il professionista di assumere contemporaneamente la carica di Sindaco e di componente dell’Organismo di Vigilanza della stessa società, e della sussistenza di eventuali ipotesi di incompatibilità ai sensi dell’art. 2399, cause d’ineleggibilità alla carica di sindaco e di decadenza, del Codice civile.
In merito il Consiglio Nazionale ha espresso un parere in base al quale si ritiene che possa escludersi qualsiasi incompatibilità fra l’incarico di Sindaco e quello di membro dell’Organismo di Vigilanza sulla base di una serie di considerazioni.
La norma si limita a prevedere che l’organismo di vigilanza (OdV) sia un organo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, senza dettare alcuna indicazione in merito alla composizione di tale organismo.
La dottrina ha individuato le caratteristiche dell’organismo di vigilanza, ritenendo che lo stesso debba essere dotato di autonomia, indipendenza, professionalità e di continuità d’azione.
I codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria hanno evidenziato che il requisito dell’autonomia, della professionalità e dell’indipendenza devono essere riferiti, non solo all’organismo nel suo complesso, ma anche ai singoli componenti dell’OdV.
La dottrina ha escluso che l’organismo di vigilanza possa identificarsi con il consiglio di amministrazione, ovvero che possano far parte dell’organismo sia l’amministratore unico che l’amministratore delegato dell’ente. Va ricordata, inoltre, la possibilità che l’organismo di vigilanza possa identificarsi con il collegio sindacale.
In merito alla possibilità che i singoli componenti del collegio sindacale possano far parte dell’OdV, è stato evidenziato che nulla sembra impedire ai sindaci l’assunzione di tali incarichi, soprattutto in considerazione al fatto che il sindaco è soggetto in possesso ex lege dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti ai membri dell’OdV dai codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria, anche in considerazione della loro competenza specifica in economia aziendale e diritto d’impresa, e, comunque, nelle materie economiche finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative.
Occorre richiamare l’attenzione sulla natura dell’OdV e sulla circostanza che l’ambito delle attribuzioni dello stesso è compreso nel più ampio ambito di vigilanza cui è preposto il Collegio sindacale.
In materia di incompatibilità, inoltre, la legge “non prevede specifiche incompatibilità per l’assunzione della carica di componente dell’organismo di vigilanza”: infatti, oltre ai casi previsti dall’art. 2399 c.c., co. 1, lett. a) e b), “possono ritenersi incompatibili ai sensi della prima parte della lettera c) …: i rapporti di lavoro dipendente; i rapporti continuativi di prestazione d’opera e di consulenza, la cui natura continuativa sia deducibile dall’esistenza di un vincolo giuridico fra la società ed il soggetto incaricato del controllo contabile” e “devono ritenersi incompatibili ai sensi della seconda parte della lettera c) …: i rapporti continuativi di prestazione d’opera e di consulenza, il cui rapporto continuativo sia apprezzabile in termini di mera consuetudine; gli altri rapporti di natura patrimoniale, di lavoro e non, tali da pregiudicare nei fatti l’indipendenza del revisore”.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili alla luce delle considerazioni esposte, conclude affermando che sembra doversi escludere qualsiasi incompatibilità fra l’incarico di sindaco e quello di membro dell’organismo di vigilanza. Inoltre, si ritiene che tale ultima attività possa essere ascritta a pieno titolo fra quelle esercitabili dagli iscritti nell’albo dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, anche in considerazione della loro competenza specifica in economia aziendale e diritto d’impresa e, comunque, nelle materie, economiche finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative.