Ratifica convenzione tra Italia e Hong Kong: le nuove opportunità
di Ennio VialVita PozziIl 14 gennaio 2013 è stata firmata dal Ministro dell’Economia e delle Finanze la Convenzione contro la doppia imposizione fiscale tra l’Italia e Hong Kong. Una volta completato il processo di ratifica, necessario per l’entrata in vigore, la Convenzione permetterà di intensificare i rapporti economici tra i due paesi secondo i più aggiornati standard dell’OCSE.
Le Convenzioni, essendo accordi tra più Stati, prevalgono sulla norma interna e hanno lo scopo di ripartire la potestà impositiva tra i due ordinamenti; la Convenzione contribuirà a rafforzare le relazioni commerciali tra i due Paesi, eliminando gli ostacoli agli investimenti reciproci e garantendo maggiore certezza ai contribuenti.
La Convenzione, come precisato nel Comunicato stampa del Ministero, si aggiunge alle circa 90 convenzioni già in vigore stipulate dall’Italia. “La nuova convenzione ha una duplice funzione: evitando la doppia imposizione dei redditi transfrontalieri fornirà un significativo impulso alle imprese del made in Italy operanti in Asia e, quale efficace mezzo di contrasto alla evasione fiscale, consentirà all’amministrazione fiscale italiana di ottenere le informazioni, anche di natura bancaria, sui contribuenti operativi ad Hong Kong.”
Il completamento delle operazioni di ratifica e la definitiva entrata in vigore delle Convenzione ha un effetto rilevante sulla disciplina interna.
Come noto, infatti, Hong Kong rientra in tutte le black list italiane ed in particolare:
- nel D.M. 4.5.1999 che individua i paesi a fiscalità privilegiata relativamente all’inversione dell’onere della prova per il trasferimento della residenza delle persone fisiche;
- nel D.M. 21.11.2001 emanato principalmente per la disciplina sulle controlled foreign companies di cui all’art. 167 del Tuir. Il decreto si compone di tre articoli che individuano rispettivamente i paesi a fiscalità privilegiata tout court, i paesi a fiscalità privilegiata con l’esclusione di alcune tipologie societarie ed infine i paesi a fiscalità privilegiata limitatamente ad alcune fattispecie particolari. Hong Kong rientra nell’articolo 1;
- nel D.M. 23.1.2002 emanato per la disciplina sulla indeducibilità dei costi da paradisi fiscali.
Con l’entrata in vigore della Convenzione si auspica l’uscita di Hong Kong dalle black list sopra riportate.
Si ricorda, inoltre, la tesi dell’inapplicabilità della disposizione relativa all’indeducibilità dei costi da paradisi fiscali quando sia presente una Convenzione contro le doppie imposizioni. L’articolo di riferimento è l’art. 23 “Non discriminazione”. Il citato articolo stabilisce, in sintesi, che i soggetti di uno Stato contraente non sono assoggettati nell’altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i soggetti di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.
Quanto precisato dovrebbe operare, ad esempio, con Singapore, che è presente nel D.M. 23.1.2002 ma con il quale è stipulata una Convenzione contro le doppie imposizioni. In sostanza, la non discriminazione in relazione al tema in esame dovrebbe consentire, a ciascun Stato contraente (ad esempio l’Italia), la deducibilità dei costi per gli acquisti di beni e servizi sostenuti da un residente del proprio Stato nei confronti di un fornitore dell’altro Stato, alle stesse condizioni previste per la deducibilità dei costi sostenuti in conseguenza di forniture di natura “domestica” (ossia “Italia su Italia”).
Tra gli ulteriori possibili benefici previsti dalla Convenzione, si segnalano: 1) un potenziale abbattimento dell’imposizione attuale sugli utili da partecipazione ritratti da Hong Kong; 2) l’introduzione di una disciplina convenzionale per il trattamento di interessi, dividendi, royalties e capital gain; 3) la possibilità di risolvere su base convenzionale i conflitti da doppia residenza ai sensi dell’art. 4 del modello OCSE.
Riportiamo, in sintesi, alcuni articoli della Convenzione che sarà ratificata a breve:
- le plusvalenze derivanti dalla vendita delle azioni di società italiane da parte di residenti a Hong Kong saranno tassate solo ad Hong Kong (tassazione esclusiva nel paese di residenza dell’alienante). E’ tuttavia prevista un’eccezione per le società immobiliari (art. 13);
- i residenti di Hong Kong che ricevono interessi dall’Italia sono soggetti a ritenuta alla fonte in Italia, attualmente, del 20%. Grazie alla Convezione, tale ritenuta sarà limitata al 12,5% (art.11);
- la ritenuta alla fonte sui canoni sarà limitata al 15% (art.12);
- la ritenuta alla fonte sui dividendi corrisposti a residenti di Hong Kong sarà ridotta dall’attuale tasso del 20% al 10% (art. 10);
- E’ previsto uno scambio su richiesta delle informazioni prevedibilmente rilevanti per l’applicazione della Convezione. Tale scambio non potrà essere rifiutato in base al principio del segreto bancario (art.25).