Il complesso calcolo per la deducibilità dei leasing auto
di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365
In questo secondo intervento sulla tematiche fiscali legate ai nuovi leasing (si veda il precedente La gestione dei contratti di leasing su Euroconference NEWS del 13/09/13) si analizza la fattispecie del contratto che ha per oggetto un autovettura di cui all’art. 164, comma 1, lett. b) del Tuir, ossia quelle auto i cui costi risultano deducibili, a partire dal 2013, nella misura del 20%.
I calcoli risultano particolarmente complessi poiché, alla variazione in aumento temporanea derivante dalla circostanza che il contratto di leasing non rispetta la durata contrattuale minima (quattro anni), si aggiunge la variazione in aumento definitiva derivante dalla parte di costo indeducibile. Ricordiamo che questa ultima variazione in aumento non considera solo l’80% del costo, ma anche la quota di costo auto che supera il valore individuato nell’articolo 164 del Tuir, (generalmente 18.076 euro).
Nel modello Unico assisteremo quindi a due variazioni in aumento:
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una, temporanea, e quindi associata alla fiscalità differita attiva, per indeducibilità ex art. 102 comma 7 del Tuir, che dovrà essere collocata in Unico 2013 SC al rigo RF 32 con il codice 35
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ed una definitiva ex art. 164 del Tuir, da indicare nel rigo RF 19.
Occorre ricordare che la limitazione alla deducibilità fissata al valore “standard” di 18.076 euro può essere superata se l’auto viene affidata in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta. In tale ipotesi la deduzione del costo avviene nella misura del 70% (contro il 20%) e senza limitazioni di spesa.
Le modalità per individuare le due variazioni ai aumento sono diverse a seconda del ragionamento posto in essere, ma ciò che deve essere univoco è, ovviamente, il risultato finale. Quindi la successione delle operazioni potrebbe anche essere diversa da quella sotto proposta, ma poi l’esito della procedura deve essere sempre il medesimo.
Prima operazione. Occorre calcolare la quota di costo fiscalmente rilevante parametrando il contratto di leasing reale, a quello che sarebbe stato se il bene avesse avuto un prezzo non superiore a 18.076 euro. Il risultato è un valore percentuale che si applica al canone per determinare la quota di esso proporzionale ad un acquisto di auto non superiore, appunto, a 18.076 euro.
Seconda operazione. Occorre calcolare la quota di canone rapportato ad un contratto che presenti la durata minima fiscale (quattro anni), al posto del canone effettivamente imputato a conto economico che, invece, è “tarato” sulla durata reale del contratto. Il canone deducibile viene confrontato con il canone così come quantificato nell’operazione precedente, e la differenza rappresenta la variazione in aumento.
Terza operazione. Il canone rapportato alla durata fiscale viene dedotto al 20%, quindi deve essere eseguita una ulteriore variazione in aumento pari all’80% del dato raggiunto e sommata alla variazione in aumento derivante dalla prima operazione.
Quarta operazione. Per determinare gli interessi passivi deducibili ai fini delle imposte sul reddito (che, lo si ricorda, per l’Agenzia seguono per i soggetti Ires le regole dell’art. 164 del Tuir e non con quelle dell’art. 96), l’importo totale degli stessi viene di fatto “spalmato” in base alla durata fiscale del contratto. In ambito Irap, invece, gli interessi totali vengono “spalmati” in base alla durata fiscale per i soggetti cui all’articolo 5 bis del D.Lgs. n.446/97 e in base alla durata reale per i soggetti di cui all’art. 5 della stessa norma.
Le operazioni sopra citate possono essere esplicate attraverso un esempio.
Ipotizziamo il caso di un contratto di leasing di durata triennale per un’auto il cui valore (compresa la quota di Iva indetraibile) è di 50.000 euro, con interessi passivi pari a 5.000 euro.
La prima operazione è determinare il costo fiscalmente rilevante, quindi: 18.076 x 100/50.000 = 36,15%. Il canone annuo è pari quindi a 18.333 (55.000/3), rilevante al 36,15%, e quindi per 6.627.
Prima variazione in aumento definitiva da memorizzare: 18.333 – 6.627= 11.706.
La seconda operazione è finalizzata a determinare il canone deducibile in base ad un contratto “virtuale” di durata 4 anni: 55.000/4 = 13.750 x 36,15% = 4970. Da qui la seconda variazione in aumento (temporanea) da memorizzare, data dalla differenza fra 6.627 e 4.970: l’importo di 1.657 va indicato nel rigo RF32 con il codice 35 in Unico 2013 SC.
La terza operazione serve a determinare la quota deducibile ex art. 164 Tuir. Il costo indeducibile che risulta pari a 3.976 ( 4.970 x 80%) va sommato all’importo di 11.796 determinato in precedenza per la definitiva variazione in aumento da collocare nel rigo RF19, che ammonterà quindi a 15.682.
La quarta (e ultima) operazione serve a determinare gli interessi passivi rilevanti ai fini Irap. Per i soggetti Ires risulteranno pari a 1.666 (5.000/3), mentre per gli altri soggetti Irpef 1.250 (5.000/4). Ovviamente l’esempio è stato semplificato calcolando interessi passivi costanti nelle annualità contrattuali.