14 Settembre 2013

Minimi: check-up ritenute prima dell’invio di UNICO

di Fabio Garrini
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In questo periodo gli Studi Professionali sono alle prese con le procedure di verifica e spedizione dei modelli UNICO 2013, operazione che spesso viene associata ad un’opera di “rifinitura” circa alcuni aspetti che, nei mesi scorsi, in sede di compilazione finalizzata alla liquidazione delle imposte, sono stati affrontati in maniera provvisoria. Tra queste situazioni da revisionare vi è la collocazione delle ritenute dai contribuenti che hanno aderito al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità, meglio noti come “contribuenti minimi”.

Malgrado si tratti di un regime che esclude l’applicabilità della ritenuta sui ricavi o compensi percepiti (così chiaramente si era espresso il provv. 185820 del 22/12/11), è tutt’altro che infrequente imbattersi in contribuenti che hanno subito un prelievo alla fonte sulle fatture da incassare.

Importi che evidentemente possono essere recuperati, ma per i quali non vi era affatto certezza circa le modalità da seguire: possono essere recuperati in dichiarazione ovvero occorre seguire la via, sicuramente più lente a macchinosa, dell’istanza di rimborso? E quando fosse consentito il recupero in dichiarazione, quali sono le corrette modalità espositive, posto che le istruzioni alla compilazione del modello UNICO 2013 trascurano completamente tale situazione?

La prima (parziale) soluzione

Una prima risposta a tali interrogativi è stata offerta dall’Agenzia delle Entrate tramite la R.M. 47/E del 5 luglio 2013 nella quale viene riconosciuta, in deroga alla via maestra dell’istanza di rimborso, la possibilità di far valere direttamente nel modello dichiarativo il prelievo alla fonte subito (ancorché non dovuto) con riferimento alle ritenute relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica (si pensi, ad esempio, ad un elettricista che emette una fattura per il rifacimento di un appartamento oggetto di ristrutturazione e subisce dalla propria banca la ritenuta del 4%). Oltre a consentirne lo scomputo in UNICO, viene altresì offerta una precisa indicazione circa le modalità di esposizione nel modello:

  • prima di tutto, nel frontespizio del modello, in corrispondenza della casella dedicata alle “situazioni particolari”, va indicato il codice 1;
  • le ritenute vanno evidenziate al rigo RS33 colonna 2 ordinariamente dedicato alle ritenute cedute da consorzi d’imprese (nulla va indiato nella colonna 1 dedicata al codice fiscale del consorzio);
  • tali ritenute potranno, poi, essere normalmente scomputate nel quadro LM, al rigo LM13, ovvero nel quadro RN, al rigo RN32, colonna 4.

Quindi vengono di fatto avallate tutte le soluzioni proposte in precedenza dalla dottrina (scomputo in LM o scomputo in RN), comunque previa evidenziazione nel quadro RS e segnalazione nel frontespizio del modello.

L’aspetto insoddisfacente risiede non tanto nella modalità prescelta (se non per il fatto che un po’ più di tempestività sarebbe stata gradita), ma in quanto l’Agenzia ha dimostrato di interessarsi di una specifica categoria di ritenute, senza chiarire come comportarsi con le altre ritenute operate erroneamente. Si pensi al caso, frequente soprattutto ad inizio 2012, di professionista che ha subito la ritenuta, magari perché l’ha erroneamente esposta in fattura. Anche in questi casi la soluzione dello scomputo in UNICO risulta praticabile?

Le indicazioni definitive delle Entrate

La soluzione è fortunatamente stata offerta dall’Agenzia in un successivo documento: si tratta della R.M. n.55/E del 5 agosto 2013 con la quale l’Amministrazione ha aperto anche alle altre ritenute la soluzione del recupero “veloce” tramite scomputo in dichiarazione: le indicazioni precedentemente descritte possono applicarsi, in generale, a tutte le ritenute erroneamente subite nel 2012 dai contribuenti rientranti in tale “regime di vantaggio”, purché siano stati effettuati gli adempimenti previsti dalla relativa disciplina (devono essere certificate dal sostituto e da questi indicate nel proprio 770).

La procedura da seguire nella verifica della compilazione del modello è la medesima: indicazione nel frontespizio, compilazione del quadro RS e poi scomputo a scelta in LM ovvero in RN.

Pertanto oggi si tratterà di verificare la collocazione che in un primo momento era stata scelta e attenersi alle indicazioni dell’Agenzia: se è vero che nella sostanza nulla cambia (l’omessa evidenziazione nel quadro RS o nel frontespizio non fanno certo venir meno il diritto allo scomputo della ritenuta), è altrettanto vero che il sistema di liquidazione automatizzato dell’Amministrazione Finanziaria restituirà con ogni probabilità una irregolarità nel caso in cui la vicenda non venga gestita secondo le indicazioni descritte delle citate risoluzioni. Onde evitare perdite di tempo future, vale la pena fare oggi un corretto check-up di compilazione.