Le dichiarazioni tardive per il 2012
di Giovanni ValcarenghiCosa accadrebbe se non si riuscisse a presentare la dichiarazione dei redditi entro la scadenza naturale del 30 settembre? La risposta giusta, come spesso accade nel mondo tributario, è “dipende”.
La prima situazione da identificare è quella della dichiarazione presentata con ritardo non superiore a 90 giorni rispetto alla scadenza; si tratta, dunque, di dichiarazioni trasmesse entro e non oltre il termine del 30 dicembre 2013, in quanto il giorno 29 cade di domenica. Rispettare tale data termine significa evitare di incorrere nella violazione di omessa dichiarazione dei redditi. In sostanza, un ritardo lieve viene tollerato dal Legislatore, sia pure se associato alla applicazione di sanzioni. Si tratta di un “gettone” di importo limitato, pari a 25 euro, derivanti dalla riduzione ad 1/10 – per ravvedimento operoso – della sanzione minima di 258 euro, applicando poi la tecnica del troncamento; l’importo va esposto sul modello F24 utilizzando il codice tributo residuale “8911” della sezione Erario. Attenzione però al fatto che tale gettone va pagato per ogni modello presentato tardivamente; quindi, si dovranno pagare 25 euro per la dichiarazione dei redditi, 25 euro per l’IVA, 25 euro per l’IRAP. Il modello degli studi di settore non è considerato dichiarazione autonoma e, per conseguenza, non richiede il pagamento della sanzione. Con tale versamento si pone rimedio al ritardo, mentre eventuali versamenti tardivi dovranno essere autonomamente trattati con la tecnica del ravvedimento standard.
Caso diverso dal precedente si verifica ove il contribuente dovesse avere presentato una dichiarazione entro il termine ordinario di scadenza, ma intenda rettificarla a favore del fisco esponendo un maggior imponibile, una maggiore imposta, oppure un minor credito. In tal caso, a rigore di norma, si tratterebbe di porre rimedio ad una dichiarazione infedele, con conseguente applicazione della sanzione del 100%, eventualmente ridotta ad 1/8 per effetto della applicazione del ravvedimento.
Ma tale fattispecie, se rimediata in modo rapido, quindi entro il medesimo termine dei 90 giorni dalla scadenza originaria, consente al contribuente di ottenere un vantaggio, al solo fine di essere equiparato al soggetto che non ha presentato alcuna dichiarazione entro il termine di legge. Quindi, presentare una dichiarazione integrativa entro il termine dei 90 giorni permette al contribuente di pagare il gettone di 25 euro (similmente a quanto accade per la dichiarazione omessa) e di effettuare il ravvedimento sulle minori imposte pagate applicando la sanzione del 30%, ridotta ad 1/8 (quindi è dovuta una sanzione del 3,75%) come se si trattasse di una violazione attinente il solo versamento del tributo, e non una dichiarazione infedele.
Il beneficio non è indifferente e serve, come detto, a porre sullo stesso piano sanzionatorio il soggetto che proprio non ha presentato la dichiarazione nei termini con il soggetto che una dichiarazione l’ha presentata, sia pure avvedendosi successivamente che la stessa risulti infedele.
Scaduto il termine dei 90 giorni le strade divergono profondamente: se nessuna dichiarazione (nemmeno infedele) è stata presentata, ci si dovrà confrontare con la sanzione per omesso modello, variabile da un minimo del 120 ad un massimo del 240 % dei tributi dovuti e non versati. Diversamente, se una dichiarazione è stata presentata, il contribuente avrà la possibilità di integrarla, per riportarla a fedeltà, entro il termine di presentazione del modello successivo, sia pure dovendo confrontarsi con la sanzione del 12,5% (sanzione del 100%, ridotta ad 1/8 per effetto del ravvedimento).
Dobbiamo anche ricordare, in questa sede, che, nel passato, in casi estremi di impossibilità a comportarsi diversamente, vi era l’abitudine di presentare un modello dichiarativo vuoto, oppure sostanzialmente vuoto, per guadagnare la possibilità di presentare una integrativa, magari anche oltre i 90 giorni dalla scadenza canonica. Trascurando per un istante i possibili blocchi informatici di Entratel, dobbiamo domandarci se tale situazione configuri la fattispecie di una dichiarazione presentata, oppure se, spostandosi sulla sostanza, a quell’invio telematico non corrisponda, nei fatti, alcuna dichiarazione. L’Agenzia non si è mai pronunciata formalmente su tale aspetto, mentre alcune commissioni di merito hanno stabilito che quanto inviato non corrisponde ad un reale modello dichiarativo.
Quindi, non ci resta che concludere che la posizione più tranquillizzante è quella di trasmettere il modello, al limite entro il maggior termine dei 90 giorni, evitando trasmissioni assimilabili a “scatole vuote”. Infine, se la dichiarazione è stata effettivamente omessa, appare assolutamente consigliabile provvedere al versamento dei tributi dovuti, in modo da rendere la sanzione applicabile in misura fissa di 258 euro.