10 Settembre 2013

Il modulo RW diventa più “umano”

di Sergio Pellegrino
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Con l’emanazione della legge di delegazione europea, pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 20 agosto, il legislatore ha riscritto le regole in materia di monitoraggio fiscale, rendendole più “umane” ed in linea con le prescrizioni formulate a livello comunitario.

L’intervento era fortemente atteso non soltanto da parte dei contribuenti, ma anche da parte degli stessi professionisti, atteso che l’omessa o infedele compilazione del modulo RW rappresenta(va) una delle fattispecie più “dolorose” a livello sanzionatorio e passibile di gravose responsabilità professionali.

L’errore, anche se in buona fede, compiuto nell’indicazione in dichiarazione delle attività detenute all’estero costava insomma molto caro, e soprattutto era difficilmente sanabile, considerata la posizione estremamente rigida assunta dall’Amministrazione finanziaria sul punto.

Con le modifiche apportate agli artt. 1, 2, 4, 5 e 6 del D.L. 167/1990, il quadro si rasserena, come si è detto, non soltanto dal punto di vista dell’alleggerimento delle sanzioni, ma anche da quello della mera compilazione del modulo RW, che da sempre è stata problematica, con indicazioni formulate dalla stessa Agenzia spesso in modo contradditorio.

Delle tre sezioni delle quali da sempre si compone il modulo RW, rimane soltanto la sezione II, nella quale i contribuenti sono chiamati ad indicare la consistenza, al 31 dicembre di ciascun periodo di imposta, delle attività detenute all’estero. La norma non contempli più il limite dei 10.000 euro, e quindi anche consistenze di minor valore dovranno essere dichiarate.

Viene invece soppressa la sezione I, nella quale andavano indicati i trasferimenti, di ammontare complessivo superiore a 10.000 euro, da e verso l’estero di denaro, certificati in serie, di massa o titoli, effettuati attraverso soggetti non residenti e senza il tramite di intermediari residenti: l’impatto qui non sarà molto significativo, considerato che la compilazione di questa sezione è stata sempre “misteriosa” e sostanzialmente mai praticata.

Tutt’altro peso per contribuenti e professionisti avrà invece l’eliminazione della sezione III, dove dovevano essere collocati i trasferimenti da, verso e sull’estero, che nel corso dell’anno hanno interessato gli investimenti e le attività detenute all’estero, nei casi in cui l’ammontare complessivo dei
movimenti effettuati nel corso dell’anno, computato tenendo conto anche dei disinvestimenti, fosse stato superiore a 10.000 euro.

La stretta connessione tra la sezione II e la sezione III non solo rendeva “rischioso” far emergere un’attività in precedenza non dichiarata – facendola “comparire” in sezione II come stock senza indicare trasferimenti in sezione III, potendo così determinare legittimi dubbi sulle modalità di acquisizione della stessa –, ma nel contempo determinava anche, in molti casi, una duplicazione delle sanzioni, essendo queste, fissate dalla norma nella misura che andava da un minimo del 10% ad un massimo del 50%, applicabili distintamente alle due fattispecie.

Per fare un esempio, laddove un contribuente avesse acquistato un immobile all’estero trasferendo a tal fine 500 mila euro dal proprio conto corrente (e quindi comunque attraverso un intermediario residente), il conto per l’omessa compilazione di RW sarebbe stato salatissimo: 50 mila euro per la mancata indicazione del flusso di danaro in sezione III, 50 mila euro per la mancata indicazione in sezione II dell’immobile posseduto al 31 dicembre, per un totale di 100 mila euro.

Nel nuovo scenario delineatosi a seguito delle modifiche alla disciplina apportate dall’art. 9 della legge n. 97 del 6 agosto scorso, la situazione migliora da due punti di vista.

Scendono innanzitutto le sanzioni, che vanno da un minimo del 3% ad un massimo del 15% degli importi non dichiarati (le misure sono raddoppiate nel caso in cui le attività siano detenute in Paesi black list).

La sanzione diventa poi “unica”, non potendosi che violare la sola, superstite, sezione II.

Per tornate all’esempio precedente la medesima violazione, sulla base delle norme così come modificate, costerebbe ora 15 mila euro (a fronte dei 100 mila di prima).

Sulla base del principio del favor rei, alla luce di quanto previsto dall’art. 3 del D.Lgs. 472/1997, le nuove e più favorevoli regole si dovrebbero applicare anche alle violazioni commesse prima della modifica normativa.

Un altro aspetto di grande interesse è quello relativo all’ambito soggettivo della disciplina.

Qui una novità importante è rappresentata dall’obbligo di dichiarazione anche per i soggetti che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attivita’ estere di natura finanziaria, si possano considerare titolari effettivi degli investimenti.

Il tema verrà analizzato su Euroconference NEWS da Ennio Vial nel numero di giovedì 12 settembre.