Le plusvalenze non qualificate e gli altri redditi diversi finanziari
di Alessandro BonuzziIl quadro RT del modello Unico 2016 è destinato ad accogliere le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni e titoli similari, eseguite da persone fisiche o comunque da soggetti che detenevano i beni non in regime di impresa.
Il quadro è formato da sezioni che accolgono l’esposizione di dati sia relativi alle cessioni sia di carattere generale, contenenti informazioni rilevanti sotto il profilo fiscale.
Tra le sezioni del quadro verosimilmente più “utilizzate” ci sono le prime due poiché accolgono, tra gli altri, i redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate.
In particolare, la sezione I, righi da RT1 a RT11, accoglie i redditi diversi di natura finanziaria (lettere c-bis, c-ter, c-quater e c-quinquies del comma 1 dell’articolo 57 del Tuir), ad esclusione delle plusvalenze derivanti dalla cessioni di partecipazioni qualificate, realizzati dal 1 gennaio 2012 e fino al 30 giugno 2014, i cui corrispettivi siano stati percepiti nel corso del 2015 e per i quali è dovuta l’imposta sostitutiva nella misura del 20%.
Inoltre, in questa sezione vanno dichiarate le plusvalenze e gli altri redditi di natura finanziaria (escludendo sempre le plusvalenze derivanti dalla cessioni di partecipazioni qualificate) realizzati fino alla data del 31 dicembre 2011, i cui corrispettivi siano stati percepiti nel corso del 2015 e per i quali è dovuta l’imposta sostitutiva nella misura del 12,50%; in tal caso i corrispettivi vanno riportati per il 62,50% del loro ammontare in modo che il reddito sconti una tassazione effettiva in base all’aliquota in vigore fino al 31 dicembre 2011.
In pratica, le plusvalenze assoggettate all’imposta sostituiva del 12,50% devono essere dichiarate congiuntamente alle plusvalenze che scontano il 20%.
La sezione II, righi da RT21 a RT30, accoglie sempre i redditi diversi di natura finanziaria (lettere c-bis, c-ter, c-quater e c-quinquies del comma 1 dell’articolo 57 del Tuir), ad esclusione delle plusvalenze derivanti dalla cessioni di partecipazioni qualificate, i cui corrispettivi siano stati percepiti nel corso del 2015, ma il cui realizzo si sia perfezionato a decorrere dal 1 luglio 2014, per i quali è dovuta l’imposta sostitutiva nella misura maggiorata del 26%.
Nei righi RT1 e RT21 va indicato il totale dei rispettivi corrispettivi, mentre nei righi RT2 e RT22 (colonna 3) va indicato il rispettivo totale dei costi e dei valori d’acquisto.
Il principio secondo cui i corrispettivi connessi ai redditi diversi – compresi quelli di natura finanziaria – sono tassati al netto dei relativi costi rappresenta la principale distinzione tra il meccanismo impositivo dei redditi diversi finanziari e quello dei redditi di capitali.
Al riguardo, il comma 6 dell’articolo 68 del Tuir prevede che i redditi finanziari derivanti dalla cessione di partecipazioni o di altri titoli (lettere c-bis e c-ter, comma 1, articolo 67 del Tuir) sono costituiti dalla differenza tra il corrispettivo percepito a seguito della cessione della partecipazione o del titolo e il costo di acquisto, aumentato di ogni onere accessorio (spese legali, consulenze varie, costo dei bolli, imposta di registro, spese per perizie), della partecipazione o del titolo stesso.
Si ricorda, poi, che, al fine di evitare che l’aumento dell’aliquota al 26% potesse incidere sui redditi maturati antecedentemente al 1 luglio 2014, i commi da 15 a 18 dell’articolo 3 del D.L. 66/2014 hanno previsto la possibilità di affrancare il costo o il valore di acquisto dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti posseduti alla data del 30 giugno 2014, al di fuori dell’esercizio di un’impresa commerciale, mediante il versamento dell’imposta sostitutiva del 20%. In questo modo a decorrere dal 1 luglio 2014, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del Tuir, in luogo del costo o valore di acquisto ovvero del valore già precedentemente affrancato, può essere assunto il nuovo valore delle predette attività finanziarie alla data del 30 giugno 2014. Per poter usufruire del valore affrancato il contribuente deve aver esercitato l’opzione per l’affrancamento e aver versato l’imposta sostitutiva, nella misura del 20 per cento, entro il 17 novembre 2014.
Dal punto di vista dichiarativo il contribuente
- era tenuto a dare evidenza di tale scelta nel quadro RT del modello Unico 2015 nell’apposita sezione VIII (“Opzione per affrancamento”) e,
- qualora il bene sia stato ceduto con incasso del corrispettivo nel corso del 2015, deve compilare la colonna 2 del rigo RT22 di Unico 2016 indicando il codice 2.
Infine, si evidenzia che nel quadro RT va altresì dichiarata l’opzione per la rideterminazione del costo della partecipazione ai sensi dell’articolo 5 della L. 448/2001; facoltà resa possibile dalla legge di stabilità per il 2015 che ha riaperto i termini di cui all’articolo 2, comma 2, del D.L. 282/2002.
Tale scelta deve risultare dall’apposita sezione (sezione VII – “partecipazioni rivalutate”) nonché anche dalle colonne 1 dei righi RT2 e RT22 delle sezioni I e II dell’Unico 2016.