20 Luglio 2016

Versamenti soci a patrimonio netto

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Il documento OIC 28, oggetto di revisione nel corso del 2014, ed attualmente in bozza per una nuova revisione, esamina in maniera completa le tipologie di versamenti effettuati dai soci a favore della società da collocarsi nella voce AVII (Altre riserve) del patrimonio netto. Denominatore comune di tali versamenti è l’assenza del diritto alla restituzione da parte dei soci, in quanto gli stessi, a differenza dei finanziamenti erogati dai soci, sono collocati nel patrimonio netto e fanno parte della famiglia delle riserve di capitale. A tale proposito, si segnala che lo stesso documento OIC 28 distingue tra:

  • riserve di utili, che sono generalmente costituite in sede di riparto dell’utile netto di esercizio, mediante destinazione in una specifica riserva ovvero nella voce “Utili portati a nuovo” (voce AVIII del patrimonio netto);
  • riserve di capitale, che derivano generalmente da apporti di capitale effettuati dai soci senza una specifica delibera di aumento del capitale sociale, ovvero da conversione di obbligazioni in azioni, dalle rivalutazioni monetarie o dalla rinuncia da parte dei soci di precedenti finanziamenti eseguiti dagli stessi.

Relativamente a tale ultima famiglia, il documento OIC 28 contiene una disamina delle diverse diciture che i versamenti effettuati dai soci possono assumere, a ciascuna delle quali corrisponde un preciso vincolo di destinazione. È, pertanto, importante comprendere quali siano tali vincoli, così da consentire ai soci di eseguire i versamenti a favore della società con la necessaria consapevolezza delle conseguenze che ne derivano. Più in particolare, il documento OIC 28 prevede le seguenti tipologie di versamenti:

  • versamenti in conto aumento di capitale, in cui sono indicati gli importi di capitale sottoscritti dai soci in occasione di un aumento di capitale scindibile, quando la procedura sia ancora in corso alla data di chiusura del bilancio di esercizio. Tale ipotesi, del tutto residuale, si realizza in presenza di sottoscrizioni di aumenti di capitale effettuate dai soci nelle more dell’iscrizione della delibera nel registro imprese, poiché fino a tale data le somme versate non possono essere indicate quale capitale sociale, bensì nella predetta riserva di “transito”;
  • versamenti in conto futuro aumento di capitale, che rappresentano versamenti effettuati dai soci con lo specifico vincolo di destinazione del futuro aumento di capitale sociale. Si tratta, in altre parole, di versamenti anticipati eseguiti dai soci in vista di una delibera formale di aumento del capitale sociale, al fine di fornire provvista finanziaria alla società. Relativamente a tali versamenti, il documento OIC 28 precisa che gli stessi hanno uno specifico vincolo di destinazione e che non possono essere oggetto di restituzione ai soci. Tale vincolo deve sussistere sin dall’origine, ossia dal momento in cui i versamenti sono eseguiti, altrimenti tali somme devono essere allocate più correttamente tra i debiti della società verso i soci e non nel patrimonio netto;
  • versamenti in conto capitale, che rappresentano versamenti “generici” effettuati dai soci senza alcun vincolo di destinazione futuro. È evidente che tale riserva formata con tali versamenti è libera, nel senso che non essendovi alcuna destinazione specifica, la stessa può essere utilizzata sia internamente (per aumenti di capitale o per copertura perdite), ovvero per distribuzione ai soci, nel qual caso la stessa deve avvenire proporzionalmente alle quote di partecipazione al capitale degli stessi, anche se il versamento è avvenuto da parte di un solo socio, o da più soci in modo non proporzionale;
  • versamenti a copertura perdite, effettuati dai soci dopo che si sia manifestata una perdita, nel qual caso la riserva è destinata alla copertura delle predette perdite.

A completamento di quanto indicato, nell’ambito delle riserve di patrimonio netto devono essere indicate anche quelle riserve che originano dalla rinuncia dei soci di precedenti finanziamenti eseguiti nei confronti della società con l’obiettivo di rafforzare il patrimonio netto. In altre parole, la rinuncia da parte del socio trasforma il debito della società in una posta di patrimonio netto avente natura di riserva di capitale, anche se il credito vantato dal socio era di natura commerciale. Infatti, nella versione revisionata del documento OIC 28 qualsiasi rinuncia di un credito dei soci (sia finanziario sia commerciale) comporta l’iscrizione da parte della società di una riserva di patrimonio netto senza transito nel conto economico della società.

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