23 Luglio 2016

L’autodichiarazione autonoma sblocca il rimborso Iva delle comodo

di Alessandro Bonuzzi
Scarica in PDF

La società di comodo può sbloccare l’erogazione del rimborso Iva anche solo presentando, nel corso della relativa istruttoria, una dichiarazione sostitutiva autonoma attestante la sussistenza delle “oggettive situazioni” atte a disapplicare la disciplina.

È uno dei chiarimenti contenuti nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 33/E di ieri.

Più in generale, il documento fornisce indicazioni sugli effetti, in materia di rimborsi Iva, delle novità introdotte dal D.Lgs. 156/2015, che ha revisionato la disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, e dal D.Lgs. 158/2015, che invece è intervenuto sul sistema sanzionatorio.

Le modifiche alla disciplina degli interpelli hanno impattato anche sulle società di comodo, le quali, come è noto, subiscono rilevanti limitazioni in relazione ai possibili utilizzi del credito Iva emergente.

In particolare, le società non operative o in perdita sistematica non possono richiedere il rimborso o utilizzare in compensazione orizzontale l’eccedenza risultante dalla dichiarazione annuale Iva, né tale eccedenza – se richiesta a rimborso – può essere oggetto di cessione.

Al fine di evitare tali “spiacevoli” conseguenze, le società, quando non ricadono in una delle cause di esclusione o di disapplicazione automatica, possono disapplicare la disciplina delle comodo facendo valere la sussistenza di “oggettive situazioni” che hanno reso impossibile lo svolgimento dell’attività d’impresa in modo profittevole

  • mediante la presentazione di un interpello, che a seguito delle modifiche del decreto delegato, ha preso il nome di probatorio, ovvero
  • mediante autovalutazione.

Al tal riguardo, già la circolare n. 9/E/2015 ha chiarito che le società di comodo che intendono richiedere il rimborso Iva possono attestare la presenza delle “oggettive situazioni” presentando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, mediante la compilazione dell’apposito campo del quadro VX della dichiarazione Iva.

Se invece la scelta ricade sull’interpello, l’istanza deve essere presentata prima della richiesta di rimborso.

Sul tema, la circolare di ieri fornisce le seguenti ulteriori precisazioni:

  1. nel caso in cui siano presentate preventivamente le istanze di interpello, sia in qualità di società non operative sia in qualità di società in perdita sistematica, il rimborso viene erogato o denegato a seguito dell’esito, anche tacito, degli interpelli;
  2. in caso di presentazione del solo interpello per disapplicare la disciplina delle società non operative, l’ufficio, in attesa della risposta all’interpello, verifica che la società non sia in perdita sistematica sulla base del periodo di osservazione. Solo qualora l’interpello abbia esito positivo e la società non risulti essere in perdita sistematica il rimborso può essere erogato;
  3. in caso di presentazione del solo interpello per disapplicare la disciplina delle società in perdita sistematica, l’Agenzia, in attesa della risposta, chiede alla società di produrre il test di operatività. Il rimborso è erogato a seguito di esito favorevole sia al test di operatività e sia all’interpello. Tuttavia, se il contribuente non produce il test di operatività, ma comunque la risposta all’interpello è favorevole, il rimborso è erogato sulla base degli elementi di operatività desumibili dalla dichiarazione dei redditi.

Il chiarimento più interessante è però fornito in relazione al caso in cui la società non presenti, né la dichiarazione sostitutiva di cui al quadro VX della dichiarazione, né le istanze di interpello.

Infatti, al riguardo, viene precisato che il rimborso può essere comunque erogato qualora la società presenti un’autonoma dichiarazione sostitutiva su richiesta dell’Ufficio, resa nell’ambito dell’attività istruttoria, attestante la sussistenza delle “oggettive situazioni” autovalutate. Diversamente, l’operatività e l’assenza di perdita sistematica sono riscontrate nella dichiarazione dei redditi.

Da ultimo, pare utile soffermarsi sui profili sanzionatori della fattispecie. Sul punto, la circolare precisa che, laddove l’Ufficio accerti l’assenza delle “oggettive situazioni”, precedentemente certificate con la sola dichiarazione sostitutiva o la sola attestazione nella dichiarazione, trova applicazione:

  • la sanzione amministrativa dal 90 al 180% della differenza del credito rimborsato, oppure,
  • nel caso in cui l’eccedenza Iva sia stata compensata orizzontalmente, la sanzione amministrativa pari al 30% del credito utilizzato.

Laddove l’indebito utilizzo venga, invece, constatato nell’ambito della compensazione verticale (Iva da Iva) e la società ricada nell’ipotesi della cancellazione del credito, la sanzione è applicabile nella misura del 90% della detrazione compiuta.