22 Agosto 2016

Permute di servizi: il momento di effettuazione

di Fabio Garrini
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Può capitare che operatori economici, invece che pagarsi il corrispettivo delle rispettive operazioni, si scambino beni o servizi, talvolta non perché questo sia la base dell’accordo, ma piuttosto per estinguere obbligazioni precedentemente sorte. Queste operazioni prevedono delle regole specifiche ai fini IVA, soprattutto sotto il profilo del momento di effettuazione dell’operazione che, come noto, guida l’obbligo di emissione della fattura e dei correlati adempimenti IVA.

Le regole della permuta

Il punto di partenza nella gestione di operazioni permutative è il principio dell’autonomia delle singole prestazioni sotto il profilo degli adempimenti IVA: in altre parole, indipendentemente dal fatto che il pagamento del prezzo avvenga in denaro o tramite la consegna di un bene o la prestazione di un servizio, l’operazione in questione deve essere oggetto di fatturazione. L’articolo 11 del D.P.R. 633/1972 stabilisce infatti che: “Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi [le permute vere e proprie, n.d.a.], o per estinguere precedenti obbligazioni [le cosiddette dazioni in pagamento, n.d.a.], sono soggette all’imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate”.

Ciascuna delle due operazioni dovrà quindi essere oggetto di fatturazione secondo le proprie regole, con l’aliquota prevista per tale bene / servizio e, se del caso, con applicazione dell’inversione contabile (e, dopo la L. 190/2014, i casi sono divenuti davvero molto frequenti).

Da evidenziare quindi che se una delle operazioni è fuori dal campo di applicazione dell’IVA, questa non dovrà essere oggetto di fatturazione, ma tale esonero non riguarda l’altra operazione che invece dovrà essere fatturata regolarmente.

In tema di base imponibile, l’articolo 13, comma 2, lett. d), del decreto IVA prevede che essa sia costituita “dal valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto” della permuta.

Il momento di effettuazione

Ai sensi dell’articolo 6, comma 3, D.P.R. 633/1972 la regola base che guida il momento di effettuazione delle prestazioni di servizi è il pagamento del prezzo pattuito quale corrispettivo dell’operazione: pertanto, il prestatore, ove ovviamente non sia già stata emessa la fattura, non è tenuto ad “anticipare” l’IVA relativa a questa operazione, ma potrà attendere di incassare il proprio compenso.

Le cose si complicano nel momento in cui il pagamento non avviene con denaro, ma attraverso un’altra operazione economica; infatti:

  • se il pagamento avviene con una cessione di beni a fronte di una prestazione di servizi, atteso che la cessione di beni deve considerarsi effettuata all’atto della consegna/spedizione del bene, in tale momento si realizzerà l’esigibilità – con obbligo di emissione della fattura – anche per la prestazione di servizi;
  • quando avviene una permuta di prestazioni di servizi a fronte di altre prestazioni, la questione si pone con maggiori incertezze, almeno sino alla R.M. n. 75/E/2000, confermata dalla successiva risoluzione n. 331/E/2008; in tali documenti si afferma che il momento impositivo coincide con quello di effettuazione della seconda prestazione, la quale costituisce il corrispettivo della prima. Va comunque detto che entrambi i casi descritti nelle citate risoluzioni sono piuttosto particolari, per cui per certi versi potrebbe essere utile rifarsi alla posizione dell’AIDC espressa nel documento 150, dove invece veniva individuato come momento di effettuazione il momento in cui viene resa la prima operazione, almeno per il soggetto che riceve tale prestazione.

Ovviamente è sottinteso che, in ogni caso, può essere emessa fattura anche precedentemente a tali momenti, realizzando in quell’istante l’effettuazione dell’operazione. Nella risoluzione n. 331/E/2008 si legge infatti come “il momento impositivo della seconda prestazione deve essere inteso come termine ultimo entro il quale ambedue i contraenti possono emettere fattura a fronte delle prestazioni rese in permuta, senza che ciò impedisca al soggetto che ha effettuato la prima prestazione di emettere fattura anche prima di tale momento.” Nelle permute di servizi, quindi, è soluzione di cautela anticipare l’emissione della fattura, onde evitare ogni tipo di censura.

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