30 Agosto 2016

Il ravvedimento per mancata presentazione dell’F24 a zero

di Federica Furlani
Scarica in PDF

I crediti che risultano dalle dichiarazioni fiscali possono essere utilizzati per compensare debiti fiscali e contributivi dal giorno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta per cui deve essere presentata la dichiarazione da cui risultano i suddetti crediti.

In linea generale, i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare possono utilizzare i crediti a partire dal 1° gennaio successivo all’anno di riferimento degli stessi, eccetto per il credito annuale Iva superiore a euro 5.000 che può essere compensato solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Il termine ultimo entro il quale il credito può essere utilizzato coincide invece con il termine di presentazione della dichiarazione successiva.

L’istituto della compensazione è comunque soggetto a delle limitazioni in termini di ammontare: i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi all’Iva, alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

In alternativa, la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dagli intermediari telematici, dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, del DPR 322/1998, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all’articolo 2409-bis del codice civile, attestante l’esecuzione dei controlli di cui all’articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al D.M. 164/1999.

Inoltre, il limite massimo dei crediti di imposta utilizzabili in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241/1997 è di 700.000,00 euro per ciascun anno solare; l’eventuale eccedenza può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari ovvero può essere portata in compensazione nell’anno solare successivo.

Si ricorda che l’importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi a una stessa imposta non rileva ai fini del limite massimo di 700.000,00 euro, anche se la compensazione è effettuata mediante il modello F24.

L’utilizzo in compensazione di un credito viene formalizzato attraverso la compilazione del modello F24 e l’esposizione nella colonna “Importi a credito compensati” dell’importo da utilizzare.

Il modello F24 a zero per effetto di compensazione deve essere sempre presentato e va trasmesso telematicamente da tutti i contribuenti, titolari o meno di partita Iva.

Ai sensi dell’articolo 15, comma 2-bis, D.Lgs. 471/1997, per l’omessa presentazione del modello F24 con saldo zero, è prevista l’applicazione di una sanzione:

  • pari a 50 euro se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi;
  • pari a 100 euro se il ritardo è superiore a cinque giorni lavorativi.

Il contribuente può, tuttavia, regolarizzare questa violazione ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso.

In tal caso è necessario:

  • presentare spontaneamente il modello F24 omesso in precedenza;
  • versare una sanzione ridotta, pari a:
  • 5,56 euro (1/9 di 50 euro), se il modello F24 viene presentato entro cinque giorni dall’omissione;
  • 11,11 euro (1/9 di 100 euro), se il modello F24 viene presentato entro novanta giorni dall’omissione;
  • 12,50 euro (1/8 di 100 euro), se il modello F24 viene presentato entro un anno dall’omissione.

Il codice tributo da utilizzare per la sanzione è il codice 8911 – Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi, alle imposte sostitutive, all’Irap e all’Iva ed è necessario indicare quale anno di riferimento quello nel quale è stata commessa la violazione.

Nel caso in cui il contribuente si accorga che la compensazione effettuata con un modello F24 presentato a saldo zero risulti errata, lo stesso può effettuarla correttamente presentando un nuovo modello F24 e chiedendo all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate l’annullamento del primo modello F24 errato.

Per approfondire le problematiche relative agli strumenti di accertamento vi raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione:

I principali strumenti di accertamento