Crowdfunding alla ricerca di una normativa IVA
di Marco PeiroloPaolo CentoreIl crowdfunding (dall’inglese crowd, folla e funding, finanziamento) è un modo di raccogliere denaro per finanziare nuovi progetti, attività imprenditoriali o idee. Esso consente ai fundraiser di raccogliere denaro da un gran numero di persone attraverso piattaforme on line.
Il crowdfunding è usato per lo più da start-up e PMI innovative quale modalità di accesso a finanziamenti alternativi e può essere anche un modo per radunare una comunità intorno all’offerta: grazie alla forza della comunità on line è, infatti, possibile acquisire conoscenze e informazioni utili sul mercato e raggiungere nuovi clienti.
Riguardo ai modelli di crowdfunding, vi sono anzitutto piattaforme in cui è possibile fare donazioni per sostenere una determinata causa o iniziativa senza ricevere nulla in cambio (modello “donation based”): ad esempio, si sostiene la campagna elettorale di un candidato con lo scopo di favorirne l’elezione.
Il modello di crowdfunding ad oggi più diffuso è quello in cui si partecipa al finanziamento di un progetto ricevendo in cambio un premio o una specifica ricompensa non in denaro (modello “reward based”): ad esempio, si finanzia uno spettacolo teatrale e, in cambio, si ottiene il biglietto per assistere alla sua rappresentazione.
Con il crowdfunding, inoltre, è possibile realizzare prestiti tra privati, ricompensati con il pagamento di interessi (modello “social lending” o “peer-to-peer lending”), mentre si parla di “equity-based crowdfunding” quando, tramite l’investimento on line, si acquista un vero e proprio titolo di partecipazione in una società: in tal caso, la “ricompensa” per il finanziamento è rappresentata dal complesso di diritti patrimoniali e amministrativi che derivano dalla partecipazione nell’impresa.
Quelli ora descritti, peraltro, sono modelli esemplificativi che, in quanto tali, non esauriscono l’insieme delle forme di crowdfunding esistenti a livello globale. Si sta, ad esempio, diffondendo il modello “royalty based”, nel quale una determinata iniziativa viene finanziata ricevendo in cambio una parte dei profitti.
A livello normativo, il legislatore nazionale si è limitato a disciplinare l’equity-based crowdfunding, regolando, da un lato, la gestione delle piattaforme on line per la raccolta di capitali per start-up e PMI innovative (art. 50-quinquies del DLgs. n. 58/1998) e, dall’altro, le offerte al pubblico condotte attraverso le piattaforme on line per la raccolta di capitali (art. 100-ter del DLgs. n. 58/1998). A quest’ultimo riguardo, la Consob, con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013, ha adottato il Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on line, successivamente modificato con delibera n. 19520 del 24 febbraio 2016.
Sul piano unionale, lo sviluppo del crowdfunding è attentamente monitorato dalla Commissione europea: nel mese di giugno 2014, è stato istituito il gruppo “Euopean Crowdfunding Stakeholders Forum”, mentre nel mese di marzo 2014 è stata pubblicata la Comunicazione della Commissione europea “Unleashing the potential of Crowdfunding in the European Union” e nel mese di novembre 2013 è stata lanciata una consultazione pubblica, le cui risposte sono disponibili sul sito Internet della Commissione.
Fermo restando che, in Italia, il fenomeno del crowdfunding non è attualmente disciplinato dal punto di vista fiscale, per quanto riguarda l’IVA, il relativo trattamento è stato esaminato dal Comitato IVA nel Working Paper n. 836 del 6 febbraio 2015, distinguendo, nella prospettiva della ricompensa riconosciuta agli investitori, tra modelli operativi di crowdfunding con “ritorno non finanziario” e modelli operativi di crowdfunding con “ritorno finanziario”.
In particolare, sono modelli operativi:
- con “ritorno non finanziario” il donation-based crowdfunding e il reward-based crowdfunding, in cui il finanziamento è erogato, rispettivamente, senza alcuna ricompensa o con una ricompensa in natura, rappresentata da beni o servizi;
- con “ritorno finanziario” il crowd-investing e il crowd-lending, in cui la ricompensa è rappresentata, rispettivamente, da dividendi/royalties e da interessi.
Nel rinviare ai successivi interventi l’approfondimento dei profili IVA relativi ai predetti modelli operativi di crowdfunding, in questa sede ci si limita ad osservare che, per quanto riguarda il modello “donation based”, in assenza di una contropartita rappresentata da un bene o servizio, il finanziamento non dà luogo ad una cessione o prestazione rilevante ai fini impositivi. In prospettiva, sarebbe opportuno che le predette donazioni fossero considerate deducibili ai fini del reddito, come succede in altri Paesi che hanno sviluppato il principio della donazione a sostegno delle nuove iniziative. Nel modello “equity-based”, invece, in cui l’investitore ottiene in cambio del finanziamento il bene o servizio realizzato, gratuitamente o ad un prezzo inferiore a quello che sarà praticato sul mercato, occorre stabilire se il finanziamento costituisca il pagamento anticipato del bene o servizio ricevuto e, in caso positivo, il relativo valore imponibile.
Una particolare attenzione deve essere rivolta anche al rapporto tra i modelli operativi di crowdfunding con “ritorno finanziario” e il regime di esenzione da IVA previsto dall’art. 135, par. 1, della Direttiva n. 2006/112/CE per i servizi finanziari, nonché al trattamento IVA del servizio di intermediazione reso dalle piattaforme on line di crowdfunding.
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14 Settembre 2016 a 14:47
Buongiorno,
in chiusura dell’articolo viene trattato il caso in cui il cedente/prestatore intenda regolarizzare spontaneamente la violazione commessa e si afferma (ponendo tuttavia dei dubbi al riguardo) che questi dovrebbe emettere una nota di variazione in aumento.
A suo avviso, tale interpretazione è coerente con la nuova disposizione del comma 9-bis2 art. 6 D.Lgs. 471/1997 che nulla prevede al riguardo? Se così fosse si originerebbe un’indebita differenza tra il caso di contestazione della violazione da parte dell’Ufficio (sanzione fissa) e quello in cui il cedente provveda a regolarizzarsi spontaneamente (sanzione fissa + sanzione proporzionale per tardivo versamento). Nell’applicazione concreta, secondo questa interpretazione, in caso di operazioni di ammontare rilevante (non improbabili nell’abito del reverse charge nel settore immobiliare), potrebbe risultare più conveniente attendere l’eventuale accertamento dell’Agenzia in luogo del ravvedimento operoso da parte del contribuente.
La ringrazio per l’attenzione.