In Gazzetta la legge per donare gli alimenti in eccesso
di Luigi ScappiniAspettando l’emanazione dell’atteso decreto con cui deve essere chiuso il cerchio in merito all’agricoltura sociale come disciplinata dalla L. 141/2015, il mondo agricolo e quello agro-alimentare si arricchisce di una ammirevole forma di sostegno per i meno abbietti, introdotta con la L. 166/2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 2016, disciplinante le modalità con le quali è possibile procedere alla donazione e alla distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici ai fini solidaristici.
In particolare, la legge si pone l’obiettivo di ridurre gli sprechi dei suddetti prodotti, attraverso il recupero e la donazione delle eventuali eccedenze alimentari, destinandole, in via prioritaria, al consumo umano, nonché, in tal modo, conseguire una riduzione in termini di produzione di rifiuti biodegradabili, altrimenti destinati allo smaltimento in discarica.
Soggetti interessati sono da un lato gli operatori del settore alimentare definiti, dall’articolo 2, come i soggetti pubblici o privati, operanti con o senza scopo di lucro, che svolgono attività connesse a una delle fasi di produzione, confezionamento, trasformazione, distribuzione e somministrazione degli alimenti e dall’altro gli enti pubblici e privati, senza scopo di lucro, costituiti per finalità solidaristiche e civiche e che, nel rispetto del proprio statuto o atto costitutivo, promuovono e realizzano attività di interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale.
Tali soggetti, hanno l’obbligo di cedere gratuitamente le eccedenze alimentari che ricevono, idonee al consumo umano, in via prioritaria a favore dei soggetti indigenti.
Nel caso in cui dette eccedenze non siano più idonee al consumo umano, possono essere destinate al sostegno vitale degli animali oppure all’autocompostaggio o al compostaggio di comunità con metodo aerobico.
Oggetti di cessione a titolo gratuito sono, come ampiamente detto, le eccedenze alimentari intese come i prodotti alimentari, agricoli ed agro-alimentari che, nel rispetto della sussistenza dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: invenduti o non somministrati per carenza di domanda, ritirati dalla vendita perché non conformi ai requisiti minimi dell’azienda venditrice, rimanenze di attività promozionali, sono vicini alla data di scadenza, sono invenduti per effetti di danni arrecati da eventi atmosferici o sono diventati inidonei perché l’imballaggio ha subito delle alterazioni.
Dette derrate possono consistere anche in eccedenze alimentari che hanno superato il termine minimo di conservazione, sempre a condizione che siano garantite l’integrità dell’imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione.
Possono essere oggetto di cessione gratuita anche i prodotti finiti della panificazione e i derivati degli impasti di farina prodotti negli impianti di panificazione che non necessitano di condizionamento termico, che, non essendo stati venduti o somministrati entro le ventiquattro ore successive alla produzione, risultano eccedenti presso le rivendite di negozi, anche della grande distribuzione, i produttori artigianali o industriali, la ristorazione organizzata, inclusi gli agriturismi, e la ristorazione collettiva.
Per quanto attiene i prodotti agricoli, ne è ammessa la donazione anche per la parte eccedente in campo o di prodotti di allevamento idonei al consumo umano e animale ai soggetti donatari, nel qual caso le operazioni di raccolta o di ritiro, se effettuate direttamente dai donatari o da loro incaricati, sono svolte sotto la responsabilità di chi effettua le attività medesime, nel rispetto delle previste norme in materia di igiene e sicurezza alimentare.
Ai sensi dell’articolo 4, è previsto che, una volta ottenute, le eccedenze alimentari, sempre nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e della data di scadenza, possono subire una trasformazione per ottenere prodotti destinati in via prioritaria all’alimentazione umana o al sostegno vitale di animali.
Per quanto riguarda i prodotti farmaceutici, l’intervento avviene inserendo nel contesto dell’articolo 157, D.Lgs. 219/2006, il nuovo comma 1-bis, ai sensi del quale viene previsto che con un decreto del Ministro della salute saranno individuate le modalità per consentire la donazione di medicinali non utilizzati a organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e la successiva utilizzazione dei suddetti medicinali da parte di queste, in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità.
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