7 Settembre 2016

Le altre responsabilità di chi gestisce un centro sportivo. II parte

di Guido Martinelli
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Di interesse dei soggetti gestori di centri sportivi o culturali appare essere anche la valutazione dei rischi connessi all’utilizzo delle strutture e delle attrezzature conservate nel centro, ossia la responsabilità che può derivare alle associazioni o circoli sportivi o culturali dalle strutture e/o attrezzature di cui esse dispongono e sulle quali devono esercitare gli obblighi di custodia di cui all’articolo 2051 cod. civ..

Perché ricorra la responsabilità ex articolo 2051 cod. civ. occorrono i seguenti tre presupposti:

  1. la domanda di risarcimento deve essere rivolta contro il soggetto che ha la custodia della cosa; precisa il Tribunale che custode non è necessariamente il proprietario, ma pure chi esercita un potere di fatto sulla cosa. Pertanto anche nel caso in cui il gestore non abbia la proprietà degli attrezzi comunque ne risponderà;
  2. il danno non deve essere stato cagionato dal fatto del terzo o del danneggiato; deve cioè sussistere un rapporto di causalità tra la cosa e il danno, rispetto al quale il comportamento del danneggiato o di un eventuale terzo non risulta determinante. Ha fatto giurisprudenza il risarcimento riconosciuto dalla Corte di Cassazione per il danno subito da un allievo mentre utilizzava una cyclette a causa della rottura del sedile dell’attrezzo;
  3. il danno deve essere stato arrecato non già “con la cosa”, bensì  “dalla cosa”; in tal modo volendosi intendere che la cosa non deve entrare nel processo produttivo del danno come mera occasione, ma deve essere, essa stessa, la causa o concausa del danno.

Un ultimo aspetto da considerare relativamente alla responsabilità civile delle associazioni è quello relativo all’ammissibilità di dichiarazioni di esonero da responsabilità.

In effetti, si assiste ad una prassi secondo la quale gli organizzatori di manifestazioni sportive o culturali fanno sottoscrivere ai partecipanti dichiarazioni di siffatta natura per declinare ogni eventuale propria responsabilità in ordine a danni che dovessero occorrere ai soci o a terzi.

Non si può far a meno di rilevare la limitatissima validità di simili clausole. Infatti, la dichiarazione di esonero da responsabilità verrebbe a costituire una “esimente negoziale” rispetto alla lesione di beni per i quali, tuttavia, l’ordinamento giuridico prevede l’assoluta indisponibilità da parte del loro stesso titolare: ricordiamo che l’articolo 5 cod. civ. vieta gli atti di disposizione del proprio corpo quando questi importino una diminuzione permanente dell’integrità fisica.

In sostanza la sottoscrizione da parte di tutti quei soggetti che “usufruiscono” delle attività associative, è vista con sfavore da parte dell’ordinamento giuridico, poiché in primo luogo tali soggetti, diversi dall’associazione, così facendo, rinunciano alla pretesa di un impegno minimo e inderogabile alla diligenza da parte della associazione sportiva, nell’espletamento della sua attività. In secondo luogo il contenuto dell’articolo 5 cod. civ. deve essere spiegato in tal senso, ed in relazione al campo dell’illecito civile: nessun individuo può rinunciare alla tutela di beni fondamentali, quali il suo diritto all’integrità psico-fisica, per mezzo di patti o clausole contrattuale, che una volta stipulate lo metterebbero nelle condizioni di dover solo “subire” un pregiudizio, causato da altri, senza la possibilità di ottenerne una tutela risarcitoria.

Quanto appena detto trova concreta attuazione in forza dell’articolo 1229 cod. civ. (applicabile pure nel campo della responsabilità extracontrattuale) che sancisce la nullità delle clausole di esonero dalla responsabilità del debitore per dolo o colpa grave, nonché per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.

La clausola di esonero dalla responsabilità è, pertanto, valida solo con riferimento ai normali e prevedibili rischi inerenti l’attività di cui trattasi, ma non può certo estendersi alla responsabilità per danni che derivino da specifica imprudenza, negligenza o imperizia.

Quanto detto è sempre comunque riferibile a fatti e comportamenti che non costituiscono esplicazione del gesto atletico. Va da sé che qualora i fattori causali del danno siano connessi all’attività sportiva nel senso che di essa costituiscono esplicazione, non si può configurare l’esistenza di fatto generatore di responsabilità per terzi.

Dal momento che l’atleta accetta di praticare una determinata disciplina sportiva, accetta i rischi inerenti il rischio atletico. Limitatamente a questo i danni che possono conseguire non costituiscono fonte di responsabilità per alcuno; in tal caso opera una causa di giustificazione non codificata dal diritto ma ammessa dalla dottrina e dalla giurisprudenza, sul presupposto che vi sono discipline sportive, il cui esercizio comporta esiti dannosi per l’atleta.

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