La rilevazione contabile dei contratti derivati
di Viviana GrippoDallo scorso 1° gennaio 2016 i derivati di copertura e i derivati speculativi devono essere trattati e inseriti in bilancio secondo i nuovi principi contabili italiani.
I derivati sono strumenti finanziari complessi il cui valore “deriva” da altri prodotti finanziari ovvero da beni alla cui variazione di prezzo essi sono agganciati; il titolo o il bene dalla cui valutazione deriva il valore del derivato si definisce “sottostante”.
L’enorme diffusione dei derivati si deve alla loro funzione “di copertura”, ovvero di protezione di un determinato rischio di mercato; si parla in tal caso di derivati di copertura. Di converso la funzione che può acquisire il derivato è anche quella speculativa (ed anzi fuori dall’ambito aziendale è questa la loro primaria funzione); in tal caso si parla di derivati speculativi.
In realtà non tutte le tipologie di contratti derivati possono interessare l’azienda. Più comunemente le aziende avranno interesse a coprire il rischio di oscillazione dei tassi di interesse, il rischio di fluttuazione dei tassi di cambio e ancora il rischio di variazione dei prezzi di approvvigionamento di alcune materie prime.
Dal punto di vista tecnico ogni derivato contiene una previsione circa l’andamento futuro di un indice di prezzo; chiunque può scommettere su di esso, ossia chiunque può acquistare il derivato sul mercato regolamentato. In particolare chi acquista assume una posizione lunga, esponendosi sostanzialmente al rischio che con il tempo il prezzo di mercato del sottostante diminuisca; chi vende, invece, assume una posizione corta, il suo rischio è quello dell’aumento del prezzo di mercato. La copertura dei rischi avviene assumendo una posizione lunga per bilanciare il rischio insito in una posizione corta, e viceversa.
Tuttavia, il derivato può essere acquistato anche ai soli fini speculativi puntando sul cosiddetto effetto leva ovvero sul maggior guadagno rispetto al capitale proprio investito. Con riferimento ai derivati, l’effetto leva si sostanzia nella possibilità di acquistare o vendere diritti versando importi contenuti del valore del sottostante.
La differenza tra derivati di copertura e speculativi acquista rilievo in relazione alla posizione dell’Amministrazione finanziaria che tende a disconoscere l’inerenza dei costi sostenuti dall’azienda in merito alla operazione se di carattere speculativo.
Affinché un derivato possa essere considerato di copertura deve presentare specifici requisiti oggettivi. L’OIC 3 fa rinvio a quanto è previsto nel D.Lgs. 87/1992 ed alle istruzioni di Banca d’Italia individuando, per le operazioni sottostanti il contratto, le seguenti caratteristiche:
- devono essere negoziate con l’intento di porre in essere la copertura;
- devono essere caratterizzate da un’elevata correlazione fra le caratteristiche tecnico-finanziarie delle attività/passività coperte e quelle del contratto di copertura;
- le condizioni di cui sopra devono essere documentate da evidenze interne dell’impresa.
I principi contabili internazionali, ovvero lo IAS 39 richiamato anche dal nostro OIC 6, fissano invece criteri oggettivi più complessi e stringenti quali:
- la predisposizione di un’adeguata documentazione atta a dimostrare che la copertura è altamente efficace per il periodo di tempo oggetto della copertura stessa;
- la verifica dell’efficacia della relazione di copertura compiuta mediante modelli matematico-finanziari all’inizio della copertura ed a ogni data di riferimento del bilancio d’esercizio, con un adeguato supporto documentale.
È chiaro che nella quotidianità, considerata anche la dimensione media delle imprese italiane, si adottano i criteri di classificazione elencati nel D.Lgs. 87/1992: i derivati speculativi si determineranno quindi per esclusione.
Secondo il disposto del D.Lgs. 139/2015 e secondo la bozza dell’OIC in consultazione dallo scorso 12 aprile, le voci di bilancio che accoglieranno le operazioni sui derivati saranno nello stato patrimoniale:
- tra le immobilizzazioni, la voce B III 4) Strumenti finanziari derivati attivi;
- nell’attivo circolante, la voce C III 5) Strumenti finanziari derivati attivi;
- nel patrimonio netto, la voce A VII) Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi;
- tra i fondi rischi ed oneri, la voce B 3) Strumenti finanziari derivati passivi.
Quanto al conto economico i contratti derivati troveranno allocazione nelle voci:
- D) 18) d) Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati e
- D) 19) d) Svalutazioni di strumenti finanziari derivati.
In merito ai criteri di valutazione dei derivati essi sono stati inseriti nel novellato articolo 2426, comma 1, n. 11-bis, codice civile che recita: “gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value. Le variazioni del fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell’operazione oggetto di copertura….. Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite”.
Di fatto con il 1° gennaio 2016, i contratti derivati sono passati dalla rilevazione nei conti d’ordine a quella puramente contabile con la conseguenza che:
- fino al 31/12/2015 i contratti stipulati saranno esclusivamente allocati fuori bilancio nei conti d’ordine;
- dal 1° gennaio 2016 essi troveranno allocazione nel bilancio nelle voci di cui sopra.
Più precisamente nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 i derivati saranno iscritti nei conti d’ordine e, al contempo, se presenteranno un mark to market negativo, daranno origine ad un accantonamento al fondo rischi, diversamente, in caso di mark to market positivo, non si rileverà il provento ma si darà evidenza di esso in nota integrativa (principio di prudenza).
Al contrario nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, i derivati dovranno essere iscritti in bilancio, al loro fair value, riportando il risultato di esercizio positivo o negativo nelle voci di conto economico citate.
Si ricorda che le nuove regole in tema di derivati sono applicabili anche alle imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata ex articolo 2435-bis cod. civ., ma non alle micro-imprese, cioè alle società che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.