22 Settembre 2016

Convenienza per una ASD a diventare di promozione sociale

di Guido Martinelli
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La domanda che spesso viene posta è se sia conveniente, per una associazione sportiva dilettantistica, regolarmente iscritta ai registri Coni, richiedere anche di “diventare” associazione di promozione sociale ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla L. 383/2000 sulla disciplina delle citate associazioni operanti a livello nazionale e della conseguente legislazione regionale di recepimento.

Requisito per l’iscrizione è la costituzione per atto scritto e con statuto che contenga i requisiti di cui all’articolo 3 della L. 383/2000. Sostanzialmente questi ripercorrono quelli già elencati dal comma 18 dell’articolo 90 della L. 289/2002, già obbligatori per le sportive e, comunque, quelli previsti dal comma 8 dell’articolo 148 Tuir.

Pertanto, salvo prescrizioni regionali su specifici aspetti, possiamo ritenere che qualsiasi associazione riconosciuta ai fini sportivi dal Coni abbia anche i requisiti formali per poter essere iscritta nei registri delle associazioni di promozione sociale.

Le associazioni di promozione sociale, però, alla luce della norma istitutiva, dovranno trarre risorse economiche attraverso quanto previsto dall’articolo 4.  Possibile fonte di riserve appare la previsione del punto f). Il concetto di “sussidiarietà” del provento di natura commerciale ivi previsto che potrebbe far conseguire, per un’associazione sportiva le cui risorse derivino, prevalentemente, da rapporti promo pubblicitari, la non iscrivibilità al registro delle associazioni di promozione sociale. Ma, ferma questa riserva, appaiono solo note positive dall’eventuale ingresso dello sport nella promozione sociale.

Di assoluto rilievo appare, infatti, la previsione del secondo comma dell’articolo 6. Tale dettato appare il primo limite alla responsabilità solidale illimitata prevista dall’articolo 38 del codice civile nei confronti di coloro i quali assumono impegni in nome e per conto di una associazione non riconosciuta. La norma codicistica prevede una sorta di fideiussione ex lege addirittura priva del beneficio della preventiva escussione. Per i dirigenti delle organizzazioni di promozione sociale, invece, tale forma di responsabilità appare sussidiaria da attivarsi esclusivamente in caso di incapienza del patrimonio associativo.

Il capo III della legge tratta le prestazioni degli associati, la disciplina fiscale e le agevolazioni.

L’articolo 20 ha introdotto una sorta di concetto di “socio famiglia”. Ossia le cessioni di beni e le prestazioni di servizi erogate nei confronti dei familiari conviventi degli associati potranno godere degli stessi privilegi fiscali di quelle previste nei confronti degli associati in prima persona. Sotto questo profilo si porrà il problema di come le associazioni “potranno” controllare lo stato di “familiare convivente dell’associato” del soggetto che ne richiede le prestazioni. Escludendo che si possa, di volta in volta richiedere uno stato di famiglia, si ritiene opportuno, al momento del perfezionarsi del vincolo associativo, richiedere un’autocertificazione all’aspirante socio con l’elencazione dei propri familiari conviventi nei confronti dei quali potrà operare il beneficio fiscale.

L’articolo 30 prevede che lo Stato e gli altri enti pubblici territoriali possano stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso i terzi.

In tal caso sarà obbligatorio assicurare gli aderenti che svolgono tale tipo di attività.

Il successivo articolo prevede che le Amministrazioni pubbliche territoriali possono (ancora una facoltà che, di fatto, lascia le cose come stavano) prevedere forme e modi per l’utilizzazione non onerosa di beni mobili ed immobili per manifestazioni ed iniziative temporanee delle associazioni di promozione sociale, nei cui confronti, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, il Sindaco può concedere autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri di cui alla L. 287/1991.

L’ultimo articolo di nostro interesse è il 32 laddove si prevede la possibilità di ottenere beni mobili ed immobili pubblici in comodato d’uso, che, come si sa, è un contratto essenzialmente gratuito.

Viene infine previsto che le sedi delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali svolgono attività siano compatibili con qualsiasi destinazione d’uso indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

Come si vede l’iscrizione al registro delle associazioni di promozione sociale comporta una serie di vantaggi che inducono a consigliare ogni associazione che ne possegga i requisiti di percorrere tale strada.

 

 

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