30 Settembre 2016

“Altri aspetti” nella relazione di revisione per i casi particolari

di Fabio Landuzzi
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Il Documento di ricerca di Assirevi n. 198 si propone di fornire alcuni modelli di relazione relativi a specifici incarichi di revisione contabile di bilancio e di suggerire alcuni esempi con particolare riguardo all’uso del paragrafo intitolatoAltri aspetti” indicato dal Principio Isa Italia 706 in presenza di alcuni particolari casi che ricorrono con una certa frequenza nella pratica professionale del revisore, ma che non sono esplicitamente trattati nelle Linee guida e nell’altro materiale esplicativo contenuto negli Isa Italia.

Infatti, il paragrafo “Altri aspetti” può essere appropriatamente adattato e modificato quando ne ricorra la necessità. Vediamo alcune di queste circostanze trattate nel citato Documento 198 di Assirevi.

Il primo caso è quello della revisione del bilancio di una società soggetta ad altrui attività di direzione e coordinamento. Quando, come accade di frequente, il bilancio della società che esercita la direzione e coordinamento non è stato oggetto di revisione, o lo è stato ma da parte di un altro revisore, nel paragrafo “Altri aspetti” della relazione di revisione potrà essere indicata questa specifica:
Direzione e coordinamento – La Società, come richiesto dalla legge, ha inserito nella Nota integrativa i dati essenziali dell’ultimo bilancio della società che esercita su di essa l’attività di direzione e coordinamento. Il giudizio sul bilancio della Alfa S.p.a. non si estende a tali dati”.

Un secondo caso può essere quello del bilancio comparativo non soggetto a revisione contabile, circostanza per la quale il principio Isa Italia 710, par. 14, prevede che venga data apposita indicazione nel paragrafo della relazione dedicato agli “Altri aspetti”. Il testo di questo paragrafo potrà essere quindi il seguente:

Altri aspetti – Il bilancio d’esercizio della Alfa S.p.a. per l’esercizio chiuso al 30 settembre 2015 non è stato sottoposto a revisione contabile”.

Una terza circostanza trattata nel Documento Assirevi n. 198 riguarda la presenza di un giudizio “con modifica” espresso dal precedente revisore, sul bilancio dell’esercizio precedente. Qui, il principio Isa Italia 710, par. 13, prevede che in un apposito paragrafo della relazione di revisione dedicato agli “Altri aspetti”, il revisore riporti tale situazione e le relative motivazioni. Il paragrafo in questione potrà essere perciò impostato come segue:

Altri aspetti – Il bilancio d’esercizio della Alfa S.p.a. per l’esercizio chiuso al 30 settembre 2015 è stato sottoposto a revisione contabile da parte di un altro revisore che, in data 10 febbraio 2016, ha espresso un giudizio con rilievi su tale bilancio a causa della mancata svalutazione della partecipazione in Beta S.p.a. secondo quanto previsto dalle norme di legge italiane che disciplinano i criteri di redazione del bilancio”.

Per quanto concerne le motivazioni del giudizio “con modifica”, si precisa poi che la loro menzione potrà essere compiuta in forma sintetica, a meno che ricorrano particolari circostanze che ne rendano preferibile una descrizione più ampia.

Un ultimo caso trattato da Assirevi, certamente meno comune ma in ogni caso di rilievo, è quello del primo bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali i cui dati comparativi derivano da un bilancio redatto secondo principi contabili italiani e non oggetto di revisione, oppure il cui controllo è stato svolto da un altro revisore. In questo caso, il paragrafo “Altri aspetti” assumerà un contenuto del seguente tenore:

Altri aspetti – Il bilancio d’esercizio presenta ai fini comparativi i dati corrispondenti dell’esercizio precedente predisposti in conformità ai principi contabili internazionali che derivano dal bilancio d’esercizio al 30 settembre 2015 predisposto in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, che non è stato sottoposto a revisione contabile. La nota esplicativa n. __ illustra gli effetti della transizione agli IFRS adottati dall’Unione Europea ed include le informazioni relative ai prospetti di riconciliazione previsti dal principio contabile IFRS 1.

Trattandosi del primo anno di revisione, i dati presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge non sono stati assoggettati a revisione contabile e, pertanto, non esprimiamo alcun giudizio sugli stessi”.

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Revisione legale dei conti