Le istruzioni dell’Agenzia per riprendere la rateazione
di Alessandro BonuzziLa circolare dell’Agenzia delle entrate n. 41/E di ieri fornisce le istruzioni per avvalersi della possibilità, prevista dall’articolo 13-bis del D.L. 133/2016, di ottenere un nuovo piano di rateazione una volta che si è decaduti da una precedente dilazione.
Trattasi di un’opportunità che scade il prossimo 20 ottobre.
Il documento, in particolare, individua l’ambito di applicazione della disciplina e chiarisce i termini e le modalità degli adempimenti necessari per accedere al beneficio.
Ambito di applicazione
È individuato sia l’ambito soggettivo che oggettivo dell’istituto.
Relativamente al profilo soggettivo, possono essere riammessi alla rateazione i contribuenti che:
- hanno definito le somme dovute mediante adesione all’accertamento, al processo verbale di constatazione o all’invito a comparire, oppure hanno prestato acquiescenza all’accertamento (rimangono invece escluse le somme definite a seguito di conciliazione e mediazione);
- hanno optato per il pagamento in forma rateale;
- sono decaduti dal piano di rateazione in quanto, dopo aver effettuato il versamento della prima rata, non hanno provveduto al versamento di una rata (diversa dalla prima) entro il termine di pagamento della rata successiva.
Sotto il profilo oggettivo, per rientrare nell’ambito applicativo della riammissione, devono verificarsi i seguenti presupposti:
- la decadenza dalla precedente rateazione deve essersi verificata nell’arco temporale compreso tra il 16 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016;
- la richiesta del nuovo piano rateale da parte del contribuente decaduto deve essere presentata all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate entro il 20 ottobre 2016;
- alla data di presentazione dell’istanza è presente un debito residuo ancora da pagare.
Procedimento di accesso
La richiesta di riammissione alla rateazione, da effettuarsi mediante un’istanza in carta semplice all’Ufficio competente dell’Agenzia delle entrate:
- va presentata mediante consegna diretta, per raccomandata o via pec;
- deve riportare l’indicazione degli estremi dell’atto a cui si riferisce il piano di rateazione decaduto nonché del numero delle rate trimestrali in cui si intende pagare l’importo ancora dovuto.
Al riguardo, va evidenziato che il nuovo piano rateale di riammissione resta collegato all’atto che è stato perfezionato o definito, al quale si riferisce la rateazione decaduta.
Pertanto, atteso che il D.Lgs. 159/2015, innovando le modalità di pagamento delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione e di acquiescenza, ha elevato da 12 a 16 il numero delle rate trimestrali fruibili dal contribuente quando le somme dovute superano i 50.000 euro, escludendo però gli atti già perfezionati al 22 ottobre 2015, occorre distinguere tra:
- gli atti che si sono perfezionati o definiti prima del 22 ottobre 2015, in relazione ai quali il residuo importo dovuto è nuovamente dilazionabile in un numero di rate trimestrali da 8 a 12;
- gli atti che si sono perfezionati o definiti successivamente al 22 ottobre 2015, in relazione ai quali, invece, il residuo importo dovuto è nuovamente dilazionabile in un numero di rate trimestrali da 8 a 16.
Da parte sua l’Agenzia, una volta ricevuta l’istanza del contribuente, verifica le tempestività della richiesta nonché che la decadenza dal piano originario si sia verificata nel lasso temporale “agevolato”.
Successivamente, sospende i carichi pendenti e elabora un nuovo piano tenendo conto:
- del numero di rate richieste dal contribuente;
- se l’atto si è perfezionato prima o dopo il 22 ottobre 2015;
- delle imposte, interessi e sanzioni ancora dovuti in base alla dilazione originaria nonché degli interessi di rateazione.
In seguito, l’Ufficio informa il contribuente circa l’accoglimento dell’istanza presentata mediante la consegna di una comunicazione che può avvenire per:
- consegna diretta;
- raccomandata con avviso di ricevimento;
- pec, qualora il contribuente abbia utilizzato lo stesso mezzo per la presentazione dell’istanza, ovvero ne abbia fatto espressa richiesta nell’istanza stessa.
La comunicazione indica l’importo della rata iniziale che deve essere versato mediante F24 nei 60 giorni successivi alla ricezione.
Tenuto conto che il nuovo piano si collega all’atto originario, la rata iniziale già “contiene” gli interessi di rateazione; tuttavia, questi sono calcolati in via provvisoria ad una certa data, non potendo l’Agenzia conoscere il giorno preciso in cui il contribuente procederà al versamento. Ne deriva che sarà cura di quest’ultimo aggiungere all’importo indicato nella comunicazione gli ulteriori interessi di rateazione giornalieri da calcolarsi fino alla data dell’effettivo pagamento.
Effettuato il versamento, il contribuente deve far pervenire, entro 10 giorni, la quietanza all’Ufficio competente, il quale, sulla base della data di effettivo pagamento della prima rata, provvede a predisporre il piano di rateazione definitivo con la corretta indicazione delle scadenze trimestrali delle rate successive e dei relativi importi dovuti.
La circolare, poi, evidenzia che, al fine di evitare errori nei versamenti che potrebbero compromettere la nuova dilazione, è consigliabile che il contribuente richieda all’Ufficio il piano di rateazione definitivo.
Infine, il documento si chiude con le seguenti due rilevanti precisazioni:
- in caso di mancato pagamento della rata iniziale, pur in presenza di un’istanza presentata tempestivamente, il contribuente rimane “decaduto” essendogli precluso l’accesso alla nuova rateazione;
- in caso di mancato pagamento di una delle rate diverse da quella iniziale entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente decade dalla nuova rateazione.
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