È soggetto alla prelazione agraria il conferimento del fondo?
di Luigi ScappiniIl cd. collegato agricoltura, che ha visto la luce dopo quasi 1000 giorni, tra le varie misure che ha introdotto, prevede anche l’estensione del diritto alla prelazione agraria, fino a prima prerogativa del solo coltivatore diretto, anche agli Iap, a condizione, tuttavia, che sul fondo oggetto di vendita non vi siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti, enfiteuti coltivatori diretti.
Quando si procede alla cessione di un fondo agricolo, oltre che alle regole comuni previste per le “ordinarie” compravendite immobiliari (a titolo di esempio: verifica sulla proprietà e assenza di ipoteche, pignoramenti e altri vincoli), è necessario ricordarsi come il Legislatore, con la L. 590/1965 e la successiva L. 817/1971, tuteli l’imprenditore agricolo, assegnandogli, come anticipato, il diritto alla prelazione sul terreno oggetto di transazione.
Le norme soprarichiamate disciplinano la prelazione in modo differente in quanto, nel primo caso l’articolo 8, comma 1, L. 590/1965, introduce la prelazione agraria in caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione di enfiteusi di fondi sui quali è in essere un contratto di locazione stipulato con un coltivatore diretto, al rispetto di determinati requisiti, mentre, l’articolo 7, L. 817/1971, concede il diritto in capo ai confinanti del fondo, a condizione tuttavia che sullo stesso non sussista un contratto locativo con un coltivatore diretto.
Ma, a prescindere dalla fattispecie, quello che in questa sede si vuole indagare è se, in ipotesi di conferimento di un terreno in una società, sia azionabile tale diritto concesso dal Legislatore.
Infatti, soprattutto nel contesto agricolo, non è infrequente che un socio opti di conferire un proprio terreno, dal momento che lo stesso articolo 2247, cod. civ. lo prevede tra le varie alternative concesse al pari dei beni mobili, immateriali, dei crediti, nonché delle prestazioni di servizio.
La soluzione deve essere ricercata nella ratio che sottende il passaggio di proprietà del fondo dal futuro socio all’ente in quanto essa è ben differente rispetto alle ragioni e soprattutto agli effetti che derivano dalla cessione a titolo oneroso del terreno.
In questa seconda fattispecie, infatti, è di tutta evidenza come, a fronte del passaggio di titolarità del fondo il cedente ottenga, quale contropartita, un bene fungibile consistente in denaro.
Ecco che allora, in una simile circostanza è evidente come il titolare del diritto di prelazione, sia esso l’affittuario o il confinante, si possa sostituire nel garantire, a parità di condizioni, il medesimo bene fungibile al cedente.
Al contrario, nel contratto che viene “stipulato” con la società, lo scopo sotteso consiste nell’acquisire, in primis, la qualifica di socio da cui ne deriva anche la titolarità di diritti, doveri e responsabilità, che non possono essere fungibili e soprattutto non sono ripetibili in capo ad altri soggetti.
In ragione di quanto detto, si ritiene che la prelazione non possa essere azionata allorquando il proprietario del fondo conferisce il proprio terreno in una società.
Il conferimento, tuttavia, potrebbe comportare la decadenza dall’agevolazione concessa al coltivatore diretto e/o Iap (imprenditore agricolo principale), consistente nella cd. piccola proprietà contadina.
Tale regime di favore, che si sostanzia nell’applicazione dell’imposta ipotecaria e di registro in misura fissa e di quella catastale in misura pari all’1%, in ragione dell’ordinaria imposta di registro e delle ipocatastali in misura fissa, soggiace comunque a una regola antielusiva per la quale il terreno acquistato fruendo del suddetto regime, deve essere mantenuto in capo all’acquirente e dallo stesso condotto per un quinquennio.
Nella realtà pratica, tralasciando le fattispecie di mantenimento previste ex lege, l’Agenzia delle entrate, in passato si è occupata del tema, in alcuni casi riconoscendo il mantenimento dell’agevolazione, mentre in altri sancendone la decadenza.
In particolare, con la risoluzione n. 455/E/2008 l’Agenzia interpellata ha negato la decadenza nell’ipotesi in cui il terreno “agevolato” sia oggetto di conferimento in una Sas agricola ove il conferente sia socio accomandatario insieme al coniuge e al figlio, in quanto nell’operazione è ravvisabile “una riorganizzazione finalizzata a promuovere lo sviluppo e la modernizzazione dell’attività agricola, coerentemente con la ratio che ha ispirato gli interventi legislativi volti a riconoscere la qualifica di imprenditore agricolo anche alle società”. Resta inteso che il conferente dovrà rimanere accomandatario della Sas e coltivi direttamente il fondo.
Al contrario, con la successiva risoluzione n. 227/E/2009 è stata affermata la decadenza dall’agevolazione nell’ipotesi in cui il conferimento avvenga in favore di una Srl agricola ai sensi del D.Lgs. 99/2004, giustificando l’Agenzia tale impostazione in ragione della natura giuridica dell’ente e della non coincidenza, all’interno della compagine sociale, dei soggetti di cui all’articolo 11, comma 3 D.Lgs. 228/2001, norma che esclude la decadenza nell’ipotesi in cui il coltivatore diretto o lo Iap ceda o conceda il godimento del terreno a favore del coniuge, dei parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo che esercitano anch’essi l’attività di imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 cod. civ..
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