L’apertura di un B&B: aspetti amministrativi
di Leonardo PietrobonL’apertura di un B&B non appresenta certamente un’operazione le cui caratteristiche sono la celerità e l’uniformità sul territorio nazionale in termini di adempimenti e di documentazione necessaria all’inizio dell’attività dal punto di vista amministrativo.
Sotto il profilo civilistico non troviamo una definizione puntuale di B&B, in quanto la regolamentazione del settore turistico è demandata alle rispettive Regioni e Province autonome, aspetto, quest’ultimo, che complica soprattutto gli aspetti meramente amministrativi legati all’apertura e all’esercizio dell’attività di B&B.
Secondo le varie norme Regionali in vigore, i B&B costituiscono attività ricettive a conduzione familiare, gestite da privati che, avvalendosi della loro organizzazione familiare, utilizzano parte della propria abitazione, con periodi di apertura annuali o stagionali e con un numero di camere e letti limitato, sulla base di leggi regionali di settore o di regolamenti comunali specifici.
Il panorama della normativa regionale in materia turistica è ben articolato, infatti le normative di riferimento sono quelle di seguito riportate.
Regione | Riferimento normativa regionale turismo |
Friuli | L.R. n. 2/2002. |
Veneto | L.R. n. 11/2013 e DGR n. 498/2016 |
Trentino | Legge Provinciale n. 7/2002 |
Emilia Romagna | L.R. n. 16/2004 |
Lombardia | L.R. n. 27/2015 |
Toscana | L.R. n. 42/2000 e n. 25/2016 |
Lazio | L.R. n. 13/2007 e regolamento n. 73/2015 |
Basilicata | L.R. n. 8/2008 |
Puglia | L.R. n. 27/2013 |
Molise | L.R. n. 13/2002 |
Sicilia | L.R. n. 32/2000 |
Sardegna | L.R. n. 27/1998 |
Campania | L.R. n. 5/2001 |
Piemonte | L.R. n. 31/1985 |
Valle D’Aosta | L.R. n. 11/1996 |
Liguria | L.R. n. 32/2014 |
Umbria | L.R. n. 13/2013 |
Marche | L.R. n. 9/2006 |
Abruzzo | L.R. n. 78/2000 |
Calabria | L.R. n. 2/2003 |
Di conseguenza, sulla base di tale elencazione, dal punto di vista amministrativo la prima verifica da porre in essere per procedere con l’apertura di un B&B è quella di consultare la specifica normativa regionale, in base all’ubicazione del locale destinato all’esercizio dell’attività.
Una volta verificata la normativa regionale di riferimento il passo successivo e quello di accedere tramite gli eventuali portali dedicati o recandosi allo Sportello Unico per le Attività Produttive (c.d. SUAP) del Comune di ubicazione dell’immobile, al fine di verificare la documentazione necessaria da allegare al momento della presentazione della SCIA (segnalazione Certificata di Inizio Attività).
Si ricorda che con la presentazione della SCIA l’apertura della struttura ricettiva risulta essere immediata con la possibilità per il titolare di affermare l’esistenza del B&B.
La “complicazione” per l’apertura di un B&B, tuttavia, non risulta essere tanto la presentazione della citata SCIA, bensì il reperimento di tutti gli eventuali documenti che devono essere allegati alla stessa, per la completa definizione della pratica di apertura dell’attività. Su tale aspetto è doveroso far presente che gli eventuali allegati variano da Regione a Regione, con la conseguenza che i documenti richiesti secondo la normativa della Regione Veneto possono essere differenti rispetto a quelli richiesti dalla Regione Lombardia. Si può passare, infatti, dalla sola planimetria dell’abitazione al contratto di proprietà o di affitto, per arrivare fino alla copia della polizza di assicurazione di responsabilità civile a favore dei clienti.
I passi successivi riguardano l’avvio delle pratiche, gestite dalle locali A.A.P.I.T. o dagli Uffici Turistici, per la classificazione della struttura e per il monitoraggio e la comunicazione degli ospiti alle Autorità di Pubblica Sicurezza. Riguardo a queste procedure vanno consultati gli uffici competenti in quanto ci potrebbero essere delle differenze tra regione e regione.
Eseguite tali procedure non rimane che iniziare l’attività di B&B.
Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso: