Credito per le reti in agricoltura allo sprint finale
di Luigi ScappiniSalvo proroghe dell’ultima ora, con il 2016 cala il sipario sull’incentivazione, rappresentata dal riconoscimento di un credito di imposta per le reti di impresa nel comparto agricolo.
L’agevolazione, valevole per il triennio 2014-2016, è stata introdotta con l’articolo 3, D.L. 91/2014 e trovato attuazione con il successivo D.M. 13 gennaio 2015.
Sul credito è tornato a offrire chiarimenti utili al fine della corretta presentazione dell’istanza di accesso il Mipaaf con la circolare del 17 ottobre 2016, protocollo n. 76690.
Il decreto, all’articolo 2, delimita l’ambito soggettivo, individuando compiutamente le caratteristiche che debbono avere le singole imprese retiste, per poter fruire del credito.
Si ricorda, inoltre, come il credito compete in ragione di contratti di rete già sottoscritti al momento di presentazione della domanda di accesso all’agevolazione. Attenzione che questo non vuol dire che il credito compete solamente a soggetti già operanti, ma che, giustamente, il credito spetta per reti esistenti e per le quali, quindi, sono realmente stati sostenuti dei costi.
Possono fruire dell’agevolazione, ai sensi dell’articolo 2:
- le persone fisiche o giuridiche, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, titolari di reddito di impresa o agrario, che producono prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura di cui all’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e
- le pmi, come definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014, che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non ricompresi nel predetto Allegato I.
I soggetti sopra individuati devono, inoltre, rispondere a un ulteriore requisito, quello dell’indipendenza che, nel primo caso va individuata in quella di cui all’articolo 3, Allegato I del Regolamento (UE) 7012/2014, mentre nel secondo caso sempre all’ .
Per quanto riguarda le spese agevolabili, il decreto, rispetto a quanto originariamente previsto con l’articolo 3, comma 3, del D.L. 91/2014, introduce nuove fattispecie; infatti, il computo ai fini del credito spettante deve essere fatto considerando:
- costi per attività di consulenza e assistenza tecnico-specialistica prestate da soggetti esterni all’aggregazione in rete, per la costituzione della rete, per la redazione del programma di rete e sviluppo del progetto;
- costi in attività materiali per la costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili e per l’acquisto di materiali e attrezzature;
- costi per tecnologie e strumentazioni hardware e software funzionali al progetto di aggregazione in rete;
- costi di ricerca e sperimentazione;
- costi per l’acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali;
- costi per la formazione dei titolari d’azienda e del personale dipendente impiegato nelle attività di progetto;
- costi per la promozione sul territorio nazionale e sui mercati internazionali dei prodotti della filiera;
- costi per la comunicazione e la pubblicità riferiti alle attività della rete.
Tali spese si considerano realmente sostenute in ragione del principio di competenza di cui all’articolo 109, Tuir e la loro effettività, nonché destinazione alla rete, deve altresì risultare da una attestazione rilasciata alternativamente dal presidente del collegio sindacale ove presente, da un revisore, un professionista abilitato o il responsabile del Caf.
Ai fini della fruizione, le spese devono essere saldate esclusivamente a mezzo del sistema di pagamento SEPA, con indicazione nella causale del credito di imposta.
Il credito varia in ragione del soggetto retista che ne fa richiesta, da un massimo del 40% delle spese sostenute e certificate nel limite di 400.000 euro per ogni anno del triennio agevolato a un minimo sempre del 40% delle spese ma con un importo massimo di 15.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
La presentazione dell’istanza deve essere fatta a cura della capofila, dal 20 al 28 febbraio 2017, al Mipaaf tramite pec all’indirizzo saq3@pec.popliticheagricole.gov.it.
Una volta ricevuta l’istanza, il Mipaaf procederà alla relativa istruttoria.
Poiché i fondi a disposizione sono limitati, sarà cura del Mipaaf verificare, in ragione delle domande ammissibili ricevute, l’ammontare del credito spettante nei limiti delle risorse disponibili, con la conseguenza che sarà possibile che il credito d’imposta sia ridotto proporzionalmente, in base al rapporto tra l’ammontare dei fondi stanziati e l’importo complessivo del credito spettante.
Infine, si ricorda come, ai sensi dell’articolo 5, il credito, da indicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in riferimento al quale il beneficio è concesso, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e Irap; non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, Tuir e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997.
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