26 Ottobre 2016

Lo sport e il canone ricognitorio sui beni demaniali marittimi

di Guido Martinelli
Scarica in PDF

Una recentissima sentenza del Consiglio di Stato (sez. VI n. 4103 del 5 ottobre 2016) ci consente di affrontare il tema dei canoni che le associazioni devono assolvere per la concessione di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi d’acqua. In particolare, il tema appare di estremo interesse per tutte quelle associazioni che prevedono l’utilizzo di discese a mare (o lago). Ci riferiamo alle darsene dei circoli velici, motonautici, di sci nautico, eccetera.

L’Avvocatura dello Stato aveva impugnato una sentenza del T.A.R. della Puglia che aveva accolto un ricorso proposto da una associazione nautica avverso un provvedimento della Autorità portuale che aveva determinato i canoni per l’utilizzo e l’occupazione di uno specchio d’acqua e delle aree demaniali marittime contigue nel porto di Brindisi.

Al canone era stata applicata la riduzione del 50% prevista dall’articolo 3, comma 2, lettera c), del D.L. 400/1993 convertito nella L. 494/1993, anziché la riduzione, oggetto del ricorso in primo grado, del 90% prevista nella successiva lettera d).

La prima disposizione, infatti, trova applicazione: “nel caso di concessioni demaniali marittime assentite alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali con l’esclusione dei manufatti pertinenziali adibiti ad attività commerciali”. In questo caso il canone, sia pur agevolato, individua la “funzione di corrispettivo” quale “vera e propria controprestazione per l’uso particolare del suolo pubblico“.

Nel secondo caso, invece, trova applicazione il c.d. canone ricognitorio che rappresenta esclusivamente la somma dovuta a titolo di riconoscimento del diritto di proprietà pubblica sul bene oggetto della concessione (da qui la denominazione di canone “ricognitorio”), la cui determinazione avviene senza alcuna relazione con i parametri del beneficio economico e dell’utilità particolare ritraibili dall’occupazione del suolo occupato.

Trova infatti applicazione l’articolo 39 del codice della navigazione che, sotto la rubrica “Misura del canone”, espressamente prevede che “nelle concessioni a enti pubblici o privati, per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse, sono fissati canoni di mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni”.

Il secondo comma dell’articolo 37 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione prevede che: “si intendono per concessioni che perseguono un pubblico interesse diversi dalla beneficienza quelle nelle quali il concessionario non ritrae dai beni demaniali alcun lucro o provento”.

Il Giudicante di primo grado aveva accolto il ricorso della associazione sul presupposto che trattavasi di associazione iscritta ai registri della promozione sociale, ex L. 383/2000, pertanto rientrante nel connotato del divieto di distribuzione degli utili previsto per gli enti appartenenti a tale fattispecie, nonché: “l’utilizzazione del bene non poteva ritenersi fonte di lucro o provento alcuno (elementi presupponenti una comune radice utilitaristica …) ma rappresentava una semplice fonte di finanziamento dell’attività dell’ente associativo, già ritenuta di pubblico interesse da parte della autorità che aveva concesso il riconoscimento”.

L’appello dell’Autorità portuale è stato ritenuto infondato dal Consiglio di Stato. Osserva il Giudicante di secondo grado che la riduzione del canone nella misura invocata dall’originario ricorrente necessita che l’occupazione dell’area che comporta la sua sottrazione all’immediato uso pubblico, sia comunque funzionale allo stretto perseguimento di una finalità a valenza pubblicistica, oppure all’esercizio di servizi di pubblica utilità, in entrambi i casi privi di reddittività o proventi.

Ricorda, poi, in analogia ad una precedente pronuncia (CdS sent. n. 2839 del 03.06.2014) che per poter applicare il canone ricognitorio il soggetto concessionario che sia una associazione a scopo non lucrativo deve fornire la prova dell’impiego per scopi di interesse pubblico delle imbarcazioni dei soci ormeggiate nelle aree demaniali, a tal fine essendo insufficiente il semplice ormeggio in favore dei propri associati.

Valutato le finalità contenute nello statuto dell’ente concessionario e lo scopo perseguito nella concessione, le ha ritenute rientranti manifestamente nelle finalità di pubblico interesse.

Infatti, l’avvenuto deposito di molteplice documentazione attestante una serie di collaborazioni svolte a titolo gratuito con altri enti terzi senza scopo di lucro che avevano luogo anche con le imbarcazioni di proprietà degli associati, l’organizzazione di corsi di vela gratuiti per i giovani, la promozione e la collaborazione in essere con numerose autorità scolastiche cittadine, l’organizzazione di convegni e seminari di studio aperti alla cittadinanza su tematiche ambientalistiche e di salvaguardia dell’ambiente marino, hanno indotto il Consiglio di Stato a rigettare l’appello e confermare l’applicabilità del canone ricognitorio. Canone, pertanto, che potrà trovare applicazione, alla luce di questo insegnamento, nei casi in cui l’attività connessa al bene demaniale non sia meramente mutualistica in favore degli associati ma abbia una ricaduta più ampia nel contesto sociale in cui opera.

Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Le prestazioni d’opera negli enti associativi