L’esercizio esclusivo di attività agricole guarda al civilistico
di Luigi ScappiniL’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 98/E di ieri torna, dopo molto tempo, ad affrontare la tematica delle società agricole, affermando come, ai fini della verifica dell’esercizio esclusivo di attività agricole, si deve aver riguardo all’aspetto civilistico.
Con il termine di società agricole ex articolo 2, D.Lgs. 99/2004, si definiscono quelle società di persone, di capitali e le cooperative:
- il cui oggetto sociale preveda l’esercizio “esclusivo” delle attività agricole di cui all’articolo 2135, cod. civ.;
- e la ragione sociale (se trattasi di società di persone) o denominazione sociale (se trattasi di società di capitali) contenga l’indicazione “società agricola”.
Il Legislatore, al fine di incentivare l’utilizzo delle forme societarie in agricoltura ha previsto, con l’articolo 1, comma 1093, L. 296/2006 (legge finanziaria 2007) la possibilità per le suddette società, con esclusione delle Spa e Sapa, di poter optare per l’imposizione dei redditi ai sensi dell’articolo 32, Tuir, fermo restando che il reddito dichiarato è e rimane un reddito di impresa.
Le regole applicative di determinazione del reddito a seguito dell’opzione sono individuate nel D.I. 213/2007.
L’Agenzia delle Entrate, con la successiva circolare n. 50/E/2010, ha offerto gli opportuni chiarimenti, precisando che le suddette società, per poter fruire di tale possibilità, devono possedere i requisiti soggettivo e oggettivo, fin dall’inizio del periodo d’imposta e darne comunicazione nella prima dichiarazione (IVA o dei redditi) da presentare (fermo restando che si intende valido il comportamento conclusivo e che il mancato esercizio formale dell’opzione comporta la mera sanzione amministrativa).
Ed è da tale requisito richiesto dall’Amministrazione finanziaria, il possesso sin dall’inizio dell’esercizio di opzione, che nascono i dubbi dell’istante. Infatti, la società fino a tutto il 2015 esercitava, oltre all’attività agricola, anche l’attività di produzione di energia da fonte rinnovabile, tuttavia, non rispettando i parametri richiesti sempre dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 32/E/2009, non poteva rispettare il requisito di esercizio esclusivo di attività agricola.
È solamente a decorrere dal 2016 che la società potrà rispettare uno dei parametri alternativi richiesti (volume d’affari derivante dall’attività agricola superiore a quello derivante dall’attività di produzione di energia da fonte fotovoltaica) con la conseguenza che l’attività si potrà considerare come connessa all’agricola e quindi verrà rispettato il requisito dell’esercizio esclusivo di attività agricole ai sensi dell’articolo 2135, cod. civ..
L’Agenzia delle Entrate, dopo aver ripercorso le caratteristiche delle società agricole e i requisiti richiesti per poter optare per la determinazione del reddito secondo le regole dell’articolo 32, Tuir, ricorda come, ai sensi dell’articolo 1, comma 423, L. 266/2005 “(…) la produzione e cessione di energia (…) fotovoltaiche, sino a 260.000 kwh anno, (…) effettuate da imprenditori agricoli” costituisce attività agricola connessa “ai sensi dell’art. 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario”. Per la produzione di energia oltre tali limiti, il medesimo articolo stabilisce che “il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all’articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato (…) applicando (…) il coefficiente di redditività del 25 per cento (…)”.
Inoltre, come precisato dalla Corte Costituzionale con la famosa sentenza n. 66/2015, il richiamo operato dal comma 423 richiamato, che individua al terzo comma la categoria delle attività connesse specificando che si intendono tali “(…) le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola”, consente di affermare che la produzione di energia fotovoltaica è da qualificarsi come “attività diretta alla fornitura di beni” e, quindi, per essa vale il requisito della “utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola”.
Ne deriva che da un punto di vista giuridico, la produzione di energia fotovoltaica da parte di imprenditori agricoli è considerata attività agricola connessa ai sensi dell’articolo 2135, cod. civ., in quanto, attività svolta utilizzando una risorsa dell’azienda: il fondo.
Ai fini dell’esercizio dell’opzione per la determinazione del reddito, secondo le regole dell’articolo 32, Tuir, occorre verificare che giuridicamente la società agricola, dal 1° gennaio dell’esercizio per il quale intende optare:
- abbia nella ragione o denominazione sociale l’indicazione di “società agricola”;
- e svolga un’attività agricola ai sensi dell’art. 2135 del codice civile, indipendentemente dai limiti entro i quali tali attività sono ritenute agricole ai fini fiscali e dalle modalità di determinazione del reddito da utilizzare.
Inoltre, come chiarito nella circolare n. 50/E/2008, le società che svolgono attività agricole oltre i limiti fissati dall’articolo 32, Tuir, per la parte eccedente determinano la base imponibile analiticamente ai sensi dell’articolo 56 e seguenti Tuir; il requisito dell’esclusività viene perso solamente nel caso in cui le società pongano in essere attività strumentali a quella principale che snaturano la capacità di produzione di reddito che deve originare principalmente dalle attività agricole.
Dal combinato disposto di quanto detto, l’Agenzia delle Entrate conclude per l’ammissibilità dell’opzione a decorrere già dal periodo di imposta 2016.