10 Novembre 2016

L’opzione per l’invio “generalizzato” delle fatture elettroniche

di Luca Caramaschi
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Con due provvedimenti pubblicati in data 28 ottobre il direttore dell’Agenzia delle entrate prosegue nel percorso di attuazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 127/2015, relative alla trasmissione telematica delle operazioni Iva e di controllo delle cessioni di beni effettuate mediante distributori automatici. Si tratta di disposizioni emanate in attuazione di una parte della delega di riforma del sistema fiscale varata nel 2014 (in particolare l’articolo 9 comma 1 lettere d) e g) della L. 23/2014) sul cui filone si sono inserite di recente le previsioni contenute nell’articolo 4 del D.L. 193 del 22 ottobre scorso (attualmente in corso di conversione in legge e quindi suscettibile di modifiche) relative alla comunicazione telematica trimestrale delle fatture emesse e ricevute e delle liquidazioni periodiche, adempimenti che dal 2017 andranno a sostituirsi al cosiddetto “Spesometro”.

A tal proposito è importante evidenziare come i soggetti che opteranno per il regime facoltativo di cui al citato D.Lgs. 127/2015 e oggetto di uno dei recenti provvedimenti direttoriali, saranno esonerati dal nuovo obbligo telematico trimestrale laddove tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute siano state veicolate con il Sistema di Interscambio (SDI).

I recenti provvedimenti, inoltre, sono il prosieguo di una serie di precedenti normativi già pubblicati nel corso del 2016. È infatti del 4 agosto scorso la pubblicazione del D.M. Economia e Finanze con il quale viene attribuita concreta attuazione – con effetto a partire dal prossimo 1° gennaio 2017 – alle norme contenute nel citato D.Lgs. 127/2015, con particolare riferimento alle nuove modalità semplificate di controlli a distanza da parte dell’Amministrazione finanziaria e alle caratteristiche del regime premiale che viene riconosciuto ai contribuenti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti, a fronte dell’opzione consistente nella trasmissione telematica dei dati contenuti nelle fatture.

È invece con il provvedimento direttoriale datato 30 giugno 2016 che, sempre in applicazione del D.Lgs. 127/2015 di recepimento della legge delega, vengono definite le informazioni, le regole tecniche, gli strumenti e i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall’utilizzo di distributori automatici. È in questo scenario normativo in continua evoluzione che lo scorso 28 ottobre hanno trovato pubblicazione due ulteriori provvedimenti direttoriali che vanno ad aggiungersi ai precedenti per giungere al completamento di una disciplina che vedrà la luce dal prossimo 1° gennaio 2017.

Vediamo quindi in sintesi cosa prevedono i due documenti.

I provvedimenti sinora emanati in attuazione della delega (articolo 9, comma 1, lett. d) e g), L. 23/2014)

D.Lgs. 127/2015 Trasmissione telematica delle operazioni Iva e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della L. 23/2014
Provvedimento direttoriale n. 102807 del 30/06/2016 Definizione delle informazioni, delle regole tecniche, degli strumenti e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall’utilizzo di distributori automatici, ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 4, del D.Lgs. 127/2015
D.M. Economia e Finanze del 04/08/2016 Attuazione degli articoli 1, comma 5, 3, comma 1, lettera d), e 4, comma 3, del D.Lgs. 127/2015, in materia di trasmissione telematica delle operazioni Iva
Provvedimento direttoriale n. 182017 del 28/10/2016 Definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole tecniche, degli strumenti tecnologici e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 127/2015, nonché delle modalità di esercizio della relativa opzione
Provvedimento direttoriale n. 182070 del 28/10/2016 Definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole e soluzioni tecniche e dei termini per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute, per l’esercizio della relativa opzione e per la messa a disposizione delle informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3, del D.Lgs. 127/2015

Opzione per il regime della trasmissione telematica dei corrispettivi

Con il primo dei provvedimenti emanati di recente (il n. 182017) vengono stabilite le modalità di memorizzazione e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le operazioni che dovranno essere certificate mediante appositi “Registratori telematici” da parte di quei soggetti (commercianti al minuto) che ad oggi certificano le proprie operazioni mediante emissione di scontrino e/o ricevuta fiscale.  Si tratta, quindi di uno dei provvedimenti direttoriale emanati in attuazione delle previsione contenuta nell’articolo 2 del D.Lgs. 127/2015.

L’accesso a tale “disciplina” è regolato da una vera e propria opzione che, secondo quanto evidenziato nel provvedimento, presenta le seguenti caratteristiche:

  • è esclusivamente telematica;
  • va effettuata per la prima volta entro il 31 dicembre 2016 (anno solare che precedente quello di entrata in vigore del nuovo regime di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi);
  • dura 5 anni e, in assenza di revoca (da esercitarsi anch’essa con modalità esclusivamente telematiche entro il 31 dicembre dell’ultimo anno di compimento del quinquennio) si estende per un altro quinquennio.

Per poter rendere effettiva l’opzione sarà come detto necessario dotarsi di “Registratori telematici” ovvero strumenti tecnologici costituiti da componenti hardware e software atti a registrare, memorizzare in memorie permanenti e inalterabili, elaborare, sigillare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati fiscali introdotti attraverso dispositivi di input e per i quali si dovrà attendere uno specifico provvedimento di approvazione subordinato alla valutazione di conformità degli organi competenti previsti dall’articolo 5 del D.M. 23 marzo 1983.

Per agevolare, anche sotto il profilo economico gli operatori, è previsto che anche i registratori di cassa attualmente in uso o in ancora in dotazione ai rivenditori di tali apparecchi, potranno essere “adattati” per espletare le nuove funzioni.

Per converso, il “Registratori telematici” di nuova generazione potranno essere utilizzati per certificare le operazioni anche da parte di chi non avrà interesse ad optare per il nuovo regime in commento.

Infine, le agevolazioni. In breve, chi opterà per la memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi, verrà, secondo quanto previsto dal comma 1 articolo 2 del D.Lgs. 127/2015, esonerato dagli obblighi di registrazione di cui all’articolo 24, primo comma, del D.P.R. 633/1972. Resta in ogni caso l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente, come richiesto dalle disposizioni contenute dall’articolo 22 del decreto Iva.

 

Opzione per il regime della trasmissione telematica delle fatture

Il secondo dei provvedimenti recentemente approvati (il n. 182070) riguarda, invece, l’opzione che potrà essere esercitata dai soggetti passivi interessati ad applicare il regime che prevede la trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute. Si tratta dell’applicazione delle previsioni contenute nell’articolo 1 del D.Lgs. 127/2015. Sia per decorrenza che per modalità di esercizio dell’opzione valgono sostanzialmente le regole esplicitate con riferimento al precedente provvedimento direttoriale, anche se in relazione al presente regime che riguarda le operazioni certificate mediante fattura l’Agenzia delle entrate ha già messo a disposizione, fin dallo scorso 1° luglio, un servizio gratuito per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche.

Il regime in commento prevede, secondo quanto stabilito dai paragrafi 1 e 4 del provvedimento n. 182070:

  • con riferimento ai contenuti, la trasmissione, in forma distinta, delle informazioni di tutte le fatture emesse nel corso del periodo d’imposta, le fatture ricevute e registrate ai sensi dell’articolo 25 del D.P.R. 633/1972, ivi comprese le bollette doganali, nonché le relative note di variazione;
  • con riferimento alle tempistiche, la trasmissione con cadenza trimestrale entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre (viene al tal proposito precisato che la comunicazione relativa all’ultimo trimestre è effettuata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo).

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