11 Novembre 2016

Le cause ostative alla voluntary si eliminano con il ravvedimento

di Fabrizio Dominici
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La riapertura della nuova voluntary disclosure precede una campagna di persuasione dei contribuenti prevalentemente fondata sugli accordi e convenzioni internazionali stipulati con i paesi “irriducibili”. Da ultimo abbiamo assistito alle operazioni denominate Panama Papers (un fascicolo riservato composto da 11,5 milioni di documenti confidenziali) e Torre d’Avorio (analisi di operazioni bancarie intrattenute da 30.000 soggetti con istituti bancari sammarinesi), ove l’attività info-investigativa della Guardia di Finanza ha avuto esordio con l’invio di questionari diretti alla mera individuazione delle violazioni alla legge sul monitoraggio fiscale e alla ripresa a tassazione dei redditi prodotti all’estero e comunque anche a verificare la effettività della residenza fiscale delle persone fisiche che negli ultimi anni si sono iscritte all’AIRE nonché la possibile residenza italiana (esterovestizione) di talune società ubicate all’estero.

I numeri delle diverse operazioni sono rilevanti ed è veramente difficile giustificare un ricorso così massivo all’esportazione del denaro all’estero, a meno che non si voglia giustificare tale malvezzo con le parole di Luigi Einaudi che affermava che “… gli esportatori illegali di capitale sono benefattori della Patria, perché i capitali scappano quando i governi dissennati e spendaccioni li dilapidano, e allora portandoli altrove li salvano dallo scempio e li preservano per una futura utilizzazione, quando sarà tornato il buon senso.” Tornando all’operazione “Torre d’Avorio” ed al suo rapporto con la voluntary disclosure, abbiamo constatato che per lo più essa si è conclusa con la contestazione della mancata dichiarazione delle attività finanziarie detenute all’estero (omissione del quadro RW) e con la mancata dichiarazione dei redditi da queste ultime prodotti (per lo più redditi di capitale), delle vere e proprie cause ostative alla voluntary disclosure. Ricordiamo che la norma preclude l’accesso alla procedura di collaborazione volontaria, a quei soggetti che abbiano avuto formale conoscenza di inizio di accessi, ispezioni o verifiche, di altre attività amministrative di accertamento, o che risultino indagati o imputati in procedimenti penali relativi a violazione di norme tributarie riconducibili alla materia evasa ed oggetto di collaborazione volontaria. Dette cause ostative vanno però lette insieme con le indicazioni fornite dall’Amministrazione finanziaria che ha chiarito che “… si ritiene che l’effetto preclusivo riguardi soltanto le annualità interessate dall’avvio di tali attività di accertamento amministrativo. Le altre annualità, pertanto, potranno essere oggetto della procedura di collaborazione volontaria anche se riguardano la medesima fattispecie oggetto di controllo”, (Circolare n. 10/E del 13 marzo 2015). Come dire che le cause ostative vanno riferite al singolo periodo d’imposta accertato e devono essere limitate esclusivamente ai beni ed agli attivi per i quali è avvenuta la contestazione. Inoltre, dette cause ostative operano in riferimento alla singola procedura interessata, il che vuol dire che se riguardano somme evase all’estero precludono l’accesso alla procedura internazionale ma non di certo a quella nazionale e che la presenza delle stesse blocca l’accesso alla procedura solo in riferimento all’imposta accertata o valutata dall’Amministrazione finanziaria e solo per quel singolo periodo d’imposta preso in esame, con piena facoltà di regolarizzazione degli altri tributi o della medesima imposta accertata ma riferita alle altre annualità sanabili.

Il contribuente, che abbia avuto formale conoscenza delle suddette cause ostative, potrà inoltre e comunque avvalersi della procedura anche per gli anni a cui si riferiscono tali contestazioni, qualora l’attività amministrativa si sia conclusa con un atto impositivo che sia stato definito o che si sia concluso con l’archiviazione nella fase istruttoria, ma alla condizione che la data sia anteriore a quella in cui si presenta la domanda per accedere alla procedura. Ma allora come potremo sanare le altre eventualità e cioè quelle con causa ostativa in corso? Semplice, mediante lo strumento del ravvedimento operoso o ancora mediante gli altri strumenti definitori della pretesa tributaria o deflattivi del contenzioso, il che ci porta a concludere che fino a quando non sarà stato notificato l’avviso di accertamento, afferente alle contestazioni relative alle attività illegittimamente detenute all’estero, si potrà beneficiare dell’istituto del ravvedimento operoso per eleminare le cause ostative e quindi per consentire al contribuente di poter accedere alla procedura di collaborazione volontaria.

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