Rilevanza del rischio e dell’onere per l’iscrizione del fondo
di Chiara RizzatoSandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariPer effettuare lo stanziamento dei fondi per rischi e oneri, i quali, come noto, sono costituiti da accantonamenti adibiti alla copertura di perdite o debiti, risulta necessario che, alla chiusura dell’esercizio, sia indeterminata la data di sopravvenienza, come pure l’ammontare, delle passività, quest’ultimo con l’accortezza che sia però attendibilmente stimabile. Oltre a questo, è altresì necessario che gli stessi abbiano una natura determinata e un’esistenza certa oppure probabile. È stabilito che l’iscrizione di un fondo non possa avvenire a fronte della copertura di rischi generici, data la mancanza di un legame con le perdite o i debiti aventi natura determinata. Ciò in considerazione del fatto che questi rischi, data la loro natura generica, non possono attribuirsi a situazioni e condizioni produttive di passività alla data di bilancio.
La recente bozza dell’OIC 31 rispetto alla previgente versione del 2014, che si occupava di esaminare le varie fattispecie nella parte generale del documento, modifica il contenuto dell’appendice A, costituente parte integrante del principio, raggruppando alcune tipologie di fondi rischi e oneri. L’origine che sta alla base della rilevazione del fondo viene pertanto resa un fattore distintivo, grazie appunto all’insieme istituito nell’appendice A e, alla luce di quanto considerato, si rende opportuno esporre nel presente contributo alcune delle situazioni ritenute, a nostro avviso, più importanti.
Tra i fondi per oneri –passività che si riferiscono ad obbligazioni già assunte alla data di bilancio con manifestazione numeraria in esercizi futuri e inquadrate con requisiti quali la natura determinata, l’esistenza certa, l’importo o la data di sopravvenienza stimati – è stata inserita una nuova fattispecie denominata “fondi per contratti onerosi”. Quando infatti la società abbia in essere un contratto contenente un adempimento di un’obbligazione, nella quale i costi attesi risultino superiori ai benefici presumibilmente conseguibili, è necessario che la stessa rilevi l’accantonamento al momento dell’assunzione dell’impegno. Si noti che i costi configuranti l’obbligazione, secondo il documento citato, sono costituiti dal minore tra il costo necessario per l’adempimento del contratto e il risarcimento del danno o la penale derivanti dalla risoluzione del contratto per inadempimento.
Altra tipologia di onere che può manifestarsi riguarda i fondi per prepensionamento e le ristrutturazioni aziendali, delle quali si premette che, per i costi ad esse connessi, è importante stabilire l’esercizio in cui viene formalizzata la decisione della società in merito alla loro realizzazione. Queste azioni, volte a rimuovere condizioni di inefficienza, sono caratterizzate da costi derivanti dalla riduzione del personale attraverso strumenti quali prepensionamenti, incentivazioni all’esodo o procedure simili, oppure dalla chiusura di reparti o linee di produzione per la mancanza di futuro dell’attività svolta, la quale comporta oneri diretti in relazione:
- ai locali e quindi ai canoni di locazione non risolvibili;
- al personale atto alla demolizione degli impianti, all’asporto di materiali, alla bonifica ed all’adattamento dei locali.
Nei fondi per rischi, invece, pur essendo presente il requisito della natura determinata e dei valori stimati, l’esistenza risulta probabile. Le passività in questo caso, sebbene siano correlate a situazioni già esistenti alla data di bilancio, sono, come cita la bozza in consultazione dell’OIC 31, “caratterizzate da uno stato d’incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro”. La tipologia più frequente è quella relativa alle cause in corso, che vede infatti la società interessata, in qualità di soggetto passivo, da controversie giudiziarie e/o da situazioni di contenzioso. In questa eventualità, è necessario, in previsione di un esito sfavorevole del contenzioso, contemplare l’esistenza di risarcimenti giudiziali o transattivi delle liti in corso, i quali generano sicuramente dei costi. Dato che la controversia può suddividersi in più gradi di giudizio, la stima delle spese legali e processuali deve essere effettuata alla fine di ogni esercizio ove sussista il contenzioso, considerando anche l’ausilio di esperti affinché sia possibile individuare il progredire della controversia, previa conoscenza dell’esperienza passata e delle circostanze specifiche.
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