15 Novembre 2016

Il trattamento ai fini Iva dei buoni acquisto

di Luca Mambrin
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È sempre maggiormente diffusa la prassi commerciale che prevede l’uso di “buoni acquisto” o “buoni regalo” che danno diritto a chi li possiede di effettuare il pagamento per l’acquisto di un bene o la fruizione di un servizio. Tali buoni (o voucher) vengono emessi da società specializzate a favore di aziende clienti e successivamente distribuiti gratuitamente a terzi, dipendenti, clienti o fornitori per finalità promozionali ed utilizzabili solo presso una serie di esercizi commerciali convenzionati per l’acquisto di quei determinati beni o servizi.

Per analizzarne il trattamento a fini Iva bisogna innanzitutto inquadrare correttamente la natura giuridica dei buoni acquisto: già nella circolare n. 502598 del 1 agosto 1974 l’Amministrazione finanziaria, con riferimento ai “buoni benzina” aveva chiarito che tali buoni (o voucher) non potevano essere qualificati come titoli rappresentativi di merce, ma semplici documenti di legittimazione ai sensi dell’articolo 2002 del codice civile, alla stregua di quei documenti che consentono l’identificazione dell’avente diritto all’acquisto di un bene o di un servizio, con la possibilità di trasferire tale diritto senza l’osservanza delle forme proprie della cessione.

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