17 Novembre 2016

Il secondo acconto 2016 dei contributi alla gestione separata INPS

di Luca Mambrin
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Entro il prossimo 30 novembre i contribuenti iscritti alla gestione separata dovranno effettuare il versamento della seconda rata dell’acconto per l’anno 2016 dei contributi previdenziali dovuti.

Per quanto riguarda le aliquote da applicare per la determinazione dell’acconto 2016, come precisato anche nella circolare INPS 13/2016, ricordiamo che:

  • l’articolo 2, comma 57, della Legge 92/2012 ha disposto che, per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della L. 335/1995, l’aliquota contributiva è elevata per l’anno 2016 al 31% (oltre alla maggiorazione dello 0,72%);
  • l’articolo 1, comma 203 della Legge 208/2015 ha invece confermato che per i lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, iscritti alla gestione separata dell’INPS che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria (e non siano pensionati), l’aliquota contributiva è fissata anche per l’anno 2016 al 27% (oltre alla maggiorazione dello 0,72%);
  • per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’aliquota per il 2016 è stabilita al 24%.

Di fatto, dunque, anche per il 2016 è confermata la differenziazione dell’aliquota, già prevista per il 2015, relativamente ai soggetti non iscritti presso altre forme previdenziali obbligatorie a seconda che siano o meno titolari di partita IVA. Pertanto, le aliquote dovute per la contribuzione alla gestione separata per l’anno 2016, sono complessi­vamente fissate come segue.

 

Liberi professionisti Aliquota 2016
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 27,72%
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24%

                                                          

Collaboratori e figure assimilate Aliquota 2016
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 31,72%
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24%

Le predette aliquote devono essere applicate facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della L. 335/1995, che, per l’anno 2016, è pari a 100.324 euro.

Per quanto riguarda la modalità di determinazione dell’acconto, si ricorda che l’importo è pari all’80% del contributo dovuto calcolato sui redditi prodotti e dichiarati nel modello Unico 2016, ricavabili:

  • nel quadro RE (reddito da lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni) al rigo RE23 o RE25 se presenti perdite al rigo 24, per la generalità dei lavoratori autonomi;
  • nel quadro RH (reddito di partecipazione in società di persone ed assimilate) al rigo RH15 o RH17, ovvero RH18 se la società semplice genera redditi di lavoro autonomo;
  • nel quadro LM nel rigo LM6-LM9 della sezione I per i soggetti che hanno adottato il regime dell’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ai sensi dell’articolo 27 del D.L. 98/2011, avendo barrato la casella “autonomo”, ovvero al rigo LM34-LM37 della sezione II per i contribuenti che hanno adottato il regime forfetario, avevo sempre barrato la casella “autonomo”.

L’acconto deve essere versato in due rate di pari importo entro le scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi, e quindi per l’anno 2016 entro il 16 giugno 2016 o il 18 luglio 2016, con la maggiorazione dello 0,4% (per i versamenti a saldo per anno di imposta 2015 e primo acconto per l’anno 2016), ovvero entro il 6 luglio 2016 o il 22 agosto 2016 se si è usufruito della proroga, mentre il secondo acconto deve essere versato in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2016.

Resta ferma la possibilità per i contribuenti di determinare l’acconto dovuto con il metodo previsionale nel caso in cui si presuma di conseguire un reddito nel 2016 inferiore a quanto dichiarato nel 2015 e quindi versare un acconto inferiore (o non versare alcun importo) rispetto a quanto sarebbe dovuto utilizzando il metodo storico.


ESEMPIO

Un contribuente, che esercita attività professionale di consulenza alle imprese, ha aperto la partita IVA il 1° gennaio 2015 ed è iscritto alla gestione separata INPS; ha conseguito nel 2015 un reddito netto pari ad € 19.000 (determinato come differenza tra i compensi percepiti ed i costi sostenuti). Il contribuente, in sede di dichiarazione dei redditi doveva versare:

€ 19.000*27,72% = € 5.266,80 a titolo di saldo per l’anno 2015.

Dovrà versare anche gli acconti per il 2016 utilizzando come base di calcolo il reddito conseguito nel 2015 e le aliquote previste per l’anno 2016:

€ 19.000*27,72% = € 5.266,80

€ 5.266,80 *80%= 4.213,44.

Unitamente al saldo doveva essere versato il primo acconto pari ad € 2.106,72 (40% del contributo dovuto); entro il 30 novembre 2016 il contribuente dovrà versare il secondo acconto pari ad € 2.106,72 (40% del contributo dovuto).

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