21 Novembre 2016

Responsabilità del socio di SdP nel trasferimento delle quote sociali

di Luca Caramaschi
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Una questione di particolare interesse nell’ambito dell’indagine sulla responsabilità dei soci nelle società personali, è verificare cosa accade in presenza di cessione di quote, sia per il socio cedente sia per il soggetto acquirente.

Il tema è riassumibile in questi termini: può il creditore sociale intentare azioni a danno del patrimonio personale del socio uscente per debiti contratti dalla società dopo la cessione della quota, o al contrario, aggredire il patrimonio del socio acquirente per debiti contratti dalla società prima del suo acquisto?

Nella pratica è assai frequente l’inserimento, nell’atto di cessione delle partecipazioni sociali, di una clausola che tuteli le reciproche posizioni del cedente e dell’acquirente, affermando che i debiti contratti fino al momento della cessione fanno riferimento al socio cedente e, al contrario, quelli contratti dalla società dopo la cessione di quote prevedano le responsabilità illimitata del solo socio acquirente.

Se da un lato è indubitabile che una siffatta clausola spieghi efficacia tra le parti (ovvero tra il cedente e l’acquirente), non è altrettanto pacifico verificare se la stessa possa essere opposta ai terzi e, quindi, rappresentare una forma di definitiva tutela del patrimonio personale del socio per obbligazioni sociali assunte quando egli non riveste o non ha rivestito la figura di socio. Analizziamo distintamente i due profili.

 

La responsabilità del nuovo socio

Nel caso di cessione delle quote di una società personale, la posizione più delicata è certamente quella del soggetto che acquista la partecipazione. Infatti, a norma dell’articolo 2269, ricompresa nel capo II del codice civile che tratta “Della società semplice”, l’ingresso nella compagine societaria comporta la responsabilità anche per le obbligazioni sociali anteriori l’assunzione della qualità di socio. A questo punto, però, è lecito domandarsi come tale previsione normativa vada a coordinarsi con la clausola inserita nell’atto di cessione che invece afferma esattamente il contrario.

La conclusione è semplice: nei confronti dei terzi detta clausola è inefficace e, quindi, il creditore sociale potrà richiedere il proprio soddisfacimento al nuovo socio, che a sua volta potrà esercitare il proprio diritto di rivalsa nei confronti del socio cedente, invocando la richiamata clausola contrattuale.  Tali considerazioni sono state fatte proprie dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 525 del 12 gennaio 2011, nella quale la Suprema Corte, rilevando che l’efficacia dell’articolo 2269 cod. civ. è certamente estesa anche alle società in nome collettivo (e, conseguentemente, anche alle società in accomandita semplice), ribadisce che la clausola che limita la responsabilità per la parte sia cedente che acquirente si applica solo nei rapporti interni tra quest’ultimi. Si conferma, pertanto, con la citata sentenza, la pericolosità intrinseca nelle operazioni di acquisto di partecipazioni in società di persone, con l’unica eccezione rappresentata dalle quote del socio accomandante, per il quale resta in ogni caso valido il profilo di limitazione della responsabilità al pari del socio di società di capitali.

Chi acquista quote di società di persone, diverse da quelle dell’accomandante, risponde quindi personalmente ed illimitatamente delle obbligazioni sociali contratte anche prima del suo ingresso in società, con la considerazione che tale previsione normativa non è limitabile con clausole statutarie, le quali possono avere efficacia solo tra cedente ed acquirente, mentre non possono essere opposte ai terzi.

 

La responsabilità dell’ex socio

Il profilo di responsabilità del socio cedente (e quindi dell’ex socio) presenta, al contrario del caso precedente, minori elementi di pericolo per possibili aggressioni patrimoniali del creditore, il cui credito sia sorto dopo la cessione delle quote. Da questo punto di vista l’articolo 2290 del cod. civ. conferma la limitazione della responsabilità del cedente alle obbligazioni sociali sorte fino al momento della cessione, ma subordina la possibilità di opporre a terzi tale limitazione, alla circostanza che lo scioglimento del rapporto sociale sia portato a loro conoscenza con mezzi idonei. Mentre nel caso di cessione di quote di società in nome collettivo o in accomandita semplice il problema della conoscibilità dei terzi non si pone perché tale fatto scaturisce dall’iscrizione dell’atto di cessione nel Registro imprese, nel caso di cessione di quote di società semplice sarà la parte cedente che, diligentemente, dovrà preoccuparsi di informare della cessione i creditori tramite mezzi idonei (si tratta di mezzi quali raccomandate con ricevuta di ritorno, documenti trasmessi con posta elettronica certificata, o altri strumenti che sono in grado di assicurare data certa alla ricezione del documento).

Ricapitolando, il socio di società di persone che, quindi, cede le proprie quote – in generale – risponde solo dei debiti contratti fino al momento della cessione di quote. Per i debiti contratti successivamente alla cessione, egli non ne risponde personalmente solo se la cessione di quote sarà stata notificata ai terzi, il che avviene automaticamente per le cessioni di quote in società in nome collettivo ed in accomandita semplice, mentre per quelle in società semplice è necessario che il socio cedente, e quindi non più tale per effetto della cessione, si attivi per informare i terzi della cessione medesima.

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