28 Novembre 2016

Nuove previsioni codicistiche in tema di strumenti finanziari derivati

di Maurizio RagnoRoberto Bianchi
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Con il D.Lgs. 139/2015 è stata recepita nell’ordinamento nazionale la Direttiva 2013/34/UE, con conseguente modifica, tra l’altro, di varie disposizioni del codice civile dettate in tema di redazione del bilancio di esercizio da parte delle società che non sono tenute (o che non hanno volontariamente adottato, laddove consentito) all’impiego dei principi contabili IAS/IFRS. Con l’emanazione del decreto il legislatore parrebbe avere colto l’occasione per rimettere in discussione alcune scelte a suo tempo fatte nel dare attuazione alle precedenti direttive in materia contabile (es.: modifica della disciplina delle azioni proprie, obbligo di predisposizione del rendiconto finanziario per le imprese maggiori, introduzione del costo ammortizzato per titoli immobilizzati, ove applicabile, debiti e crediti).

Tra le variazioni rilevanti che il D.Lgs. 139/2015 ha apportato alle regole codicistiche concernenti la predisposizione del bilancio di esercizio rientrano indubbiamente le nuove previsioni in tema di strumenti finanziari derivati.

Nella disciplina codicistica previgente non vi erano regole specifiche relative alla rilevazione e alla valutazione degli strumenti finanziari derivati, sebbene con l’entrata in vigore del D.Lgs. 394/2003, con il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2001/65/CE, previsioni specifiche venivano dettate con riferimento alle informazioni sugli strumenti finanziari derivati da fornire in nota integrativa e nella relazione sulla gestione.

Il D.Lgs. 139/2015 non modifica peraltro la nozione di strumento finanziario derivato; l’articolo 2426, comma 2, cod. civ. continua infatti a prevedere, così come in precedenza l’articolo 2427-bis, comma 5, cod. civ., che per la definizione di “strumento finanziario derivato” si deve fare riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall’Unione europea.

In particolare, come riportato nella bozza del principio contabile predisposta dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) in attuazione del disposto dell’articolo 12 del D.Lgs. 139/2015, che ha espressamente incaricato l’OIC di aggiornare i principi contabili nazionali alla luce delle modifiche introdotte dal medesimo decreto legislativo, è considerato strumento finanziario derivato ai fini della predisposizione del bilancio uno strumento finanziario o un altro contratto che possiede le seguenti tre caratteristiche:

  1. il suo valore varia come conseguenza della variazione di un determinato tasso di interesse, prezzo di strumenti finanziari, prezzo di merci, tasso di cambio, indice di prezzo o di tasso, rating di credito o indice di credito o altra variabile, a condizione che, nel caso di una variabile non finanziaria, tale variabile non sia specifica di una delle controparti contrattuali (a volte chiamato il sottostante);
  2. non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a cambiamenti di fattori di mercato;
  3. è regolato a data futura.

Secondo la bozza del principio contabile predisposta dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) rientrerebbero nella definizione di strumento finanziario derivato sia i derivati finanziari, sia i derivati creditizi, siano essi standardizzati e quotati in mercati regolamentati o definiti su “misura” in relazione alle specifiche esigenze degli operatori e trattati da istituzioni finanziarie nell’ambito di circuiti specializzati [c.d. derivati over the counter (OTC)].

Gli strumenti finanziari derivati sono rappresentati dalle seguenti principali categorie:

  • contratti a termine (forward o futures), che prevedono lo scambio tra due parti di un determinato bene a una data futura e a un prezzo prefissati al momento della stipula del contratto;
  • opzioni, che attribuiscono all’acquirente, dietro pagamento di un importo in denaro (premio), il diritto (ma non l’obbligo) di acquistare (opzioni call) o di vendere (opzioni put) attività finanziarie (azioni, obbligazioni, valute, strumenti finanziari derivati) a un prezzo prefissato (strike price) a una certa data (opzione europea) o entro la stessa data (opzione americana);
  • swap, rappresentati da strumenti mediante i quali due parti si impegnano a scambiarsi tra di loro, a date prestabilite, flussi di cassa secondo uno schema convenuto.

L’articolo 2426, comma 3, cod. civ. ha inoltre avuto modo di precisare, riprendendo quanto già previsto dall’articolo 2427-bis, comma 2, cod. civ. che ai fini delle disposizioni codicistiche in tema di bilancio di esercizio sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all’una o all’altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:

  • il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci;
  • il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;
  • si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.

Rispetto alla disciplina previgente, sicuramente innovativa è invece la previsione, contenuta nell’articolo 2426, comma 1, n. 11-bis) cod. civ., secondo cui:

  • gli strumenti finanziari derivati devono essere iscritti al fair value;
  • le variazioni del fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata, direttamente a una riserva positiva o negativa di patrimonio netto, che è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell’operazione oggetto di copertura;
  • le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite;
  • gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura;
  • non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura.

Relativamente alla determinazione del fair value, l’articolo 2426, comma 4, cod. civ. stabilisce che tale valore deve essere calcolato con riferimento:

  1. al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;
  2. al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.

Nell’ipotesi in cui l’applicazione dei criteri non dovesse fornire un risultato attendibile l’ultimo comma dell’articolo 2426 cod. civ. dispone espressamente che Il fair value non deve essere determinato.

Riprendendo l’impostazione adottata anche dai principi contabili internazionali IAS/IFRS il legislatore nazionale ha dunque dettato una disciplina diversa a seconda che lo strumento finanziario derivato sia utilizzato o meno per finalità di copertura. Al fine di fornire indicazioni in merito alla sussistenza di tale finalità l’articolo 2426, comma 1, numero 11-bis cod. civ. precisa che “si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall’inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell’operazione coperti e quelle dello strumento di copertura”.

In base a quanto riportato nella bozza del principio contabile OIC in tema di strumenti finanziari derivati la relazione di copertura deve in particolare soddisfare tutti i seguenti requisiti di efficacia della copertura:

  • vi deve essere un rapporto economico tra l’elemento coperto e lo strumento di copertura; in particolare, il valore dello strumento di copertura varia al variare, in relazione al rischio oggetto della copertura, nella direzione opposta di quello dell’elemento coperto;
  • il rischio di credito non incide significativamente sul fair value dello strumento di copertura e dell’elemento coperto;
  • il rapporto di copertura (rapporto tra le quantità di strumenti finanziari derivati utilizzati e le quantità di elementi coperti) normalmente è 1:1 (uno strumento finanziario derivato copre esattamente l’elemento coperto), ma in alcuni casi può essere differente, fermo restando che non può e non deve essere tale da determinare ex ante inefficacia della copertura (es. copertura di un nozionale superiore di quello dell’elemento coperto).

La bozza del principio contabile OIC richiede inoltre che all’inizio della relazione di copertura vi sia una designazione e documentazione formale per quanto concerne:

  • la relazione di copertura;
  • gli obiettivi della società nella gestione del rischio;
  • la strategia nell’effettuare la copertura.

La documentazione deve includere l’individuazione dello strumento di copertura, dell’elemento coperto, della natura del rischio coperto, nonché di come la società valuterà se la relazione di copertura soddisfi i requisiti di efficacia della copertura (compresa la sua analisi delle fonti di inefficacia della copertura e di come essa determina il rapporto di copertura).

Tra le ulteriori novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015 in tema di strumenti finanziari derivati vi è inoltre l’espressa rilevanza attribuita, anche qui seguendo almeno in parte quanto previsto dai principi contabili internazionali IAS/IFRS, ai c.d. derivati incorporati in altri strumenti finanziari. Con riferimento a tali strumenti finanziari (embedded derivatives) l’articolo 2426, comma 1, n. 11-bis) cod. civ. prevede espressamente la loro iscrizione in bilancio al fair value. Nella bozza di principio contabile in tema di strumenti derivati l’Organismo Italiano Contabilità ha precisato che si definisce contratto ibrido un contratto composto da:

  1. uno strumento finanziario derivato (derivato incorporato);
  2. un contratto primario (contratto non derivato regolato a normali condizioni di mercato).

Secondo l’OIC un contratto ibrido genera flussi finanziari che non avrebbero avuto luogo se non fosse stata presente la componente derivativa [es. un finanziamento che prevede il pagamento di interessi in base all’andamento dell’indice di prezzo dell’oro conterrebbe una componente derivativa; in particolare, si sarebbe in presenza di un contratto ibrido composto da un contratto di finanziamento a condizioni normali di mercato (contratto primario) e di uno swap (derivato incorporato)]. La separazione di un derivato incorporato dal contratto primario e la sua contabilizzazione come uno strumento finanziario derivato è peraltro subordinata al ricorrere delle due seguenti condizioni:

  1. le caratteristiche economiche e i rischi del derivato incorporato non sono strettamente correlati alle caratteristiche economiche e ai rischi del contratto primario;
  2. il derivato incorporato soddisfa tutti gli elementi della definizione di strumento finanziario derivato.

Secondo la bozza del principio contabile OIC, qualora tali condizioni sussistano, un derivato incorporato deve essere separato dal contratto primario anche nei casi in cui quest’ultimo non abbia natura finanziaria.

Per quanto concerne poi il contenuto della nota integrativa, la versione dell’articolo 2427-bis, comma 1, n. 1), cod. civ. risultante dalla modifiche introdotte con il D.Lgs. 139/2015 amplia le informazioni che devono essere rese pubbliche, richiedendo che vi sia l’indicazione per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:

  1. del loro fair value;
  2. di informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l’importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;
  3. degli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;
  4. delle variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;
  5. di una tabella riassuntiva che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell’esercizio.

Va infine rilevato che le disposizioni codicistiche in tema di strumenti finanziari si applicano anche alle società che redigono il “bilancio in forma abbreviata” (articolo 2435-bis cod. civ.), mentre non sono, al contrario, applicabili alle microimprese (articolo 2435-ter cod. civ.).

 

 

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