Incognita rottamazione per le liti in corso
di Maurizio Tozzi – Comitato Scientifico Master Breve 365La rottamazione dei ruoli sembra ormai aver assunto il suo assetto definitivo e attende solo di entrare nella fase operativa. La norma conduce ad una definizione agevolata, aperta a qualsiasi contribuente sia persona fisica che giuridica, di tutti i ruoli affidati all’Agente della riscossione (dunque rileva l’effettiva consegna ad Equitalia e non la data di notifica della cartella di pagamento) nel periodo tra l’1.1.2000 e il 31.12.2016 e relativi tra l’altro alle imposte erariali. Sono pertanto possibili le rottamazioni anche delle cartelle esattoriali emesse a seguito di iscrizione a ruolo delle somme per debiti tributari, nonché delle somme derivanti dagli avvisi di accertamento esecutivi. Il beneficio principale connesso alla rottamazione consiste nella possibilità di estinguere il debito senza dover corrispondere le sanzioni incluse nei ruoli (come ad esempio quelle ricomprese nell’avviso di accertamento) e gli interessi di mora.
Sul piano procedurale, almeno la tempistica della nuova disposizione può dirsi definita, in quanto:
- l’Agente delle riscossione informa entro il 28 febbraio 2017 i contribuenti dei ruoli potenzialmente rottamabili, con specifico riguardo a quelli ancora non giunti a conoscenza dei medesimi contribuenti;
- il soggetto interessato manifesta la volontà di avvalersi della definizione agevolata o mediante un’apposita dichiarazione da effettuare entro il 31 marzo 2017, oppure utilizzando la modulistica predisposta e messa a disposizione da Equitalia (modulistica che però potrebbe subire degli aggiornamenti). In particolare, i contribuenti possono presentare anche più domande entro la medesima scadenza (con funzione di integrative nei termini), con le quali è necessario segnalare la richiesta di adesione, i ruoli che si intende definire, il numero di rate prescelto e l’indicazione dei giudizi pendenti in relazione ai carichi, con relativa dichiarazione di rinuncia alla prosecuzione della lite;
- successivamente alla presentazione della domanda, l’Agente della riscossione, entro il 31 maggio 2017, comunica al contribuente: l’entità complessiva delle somme da versare, l’entità delle singole rate e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
Tanti sono i punti oscuri della nuova disposizione, che come tutte le previsioni “condonistiche” ha comunque un effetto di “ingiustizia di fondo”, riferita alla circostanza che verranno agevolati i soggetti che meno sono stati adempienti, a scapito di chi invece ha almeno provato ad ottemperare ai propri debiti. La prova evidente di tale circostanza è rappresentata dal fatto che chi è già in rateazione vede riconoscere a scomputo del quantum dovuto per la definizione di fatto gli importi versati in linea capitale, mentre quanto corrisposto a titolo di sanzione è ritenuto definitivo e non ripetibile.
Nel campo però dei contenziosi pendenti le difficoltà interpretative sembrano maggiori. Il tema della rinuncia alla lite deve essere assolutamente analizzato anche in funzione dei futuri chiarimenti amministrativi: non è infatti ben comprensibile il destino della parte di lite ancora non decisa e dunque ancora non in carico all’Agente della riscossione. Diversi gli esempi effettuabili. In primo luogo sovviene la casistica del ricorso pendente in CTP, laddove l’iscrizione a ruolo riguarda esclusivamente 1/3 delle maggiori imposte accertate, senza includere le sanzioni connesse. L’adesione alla rottamazione, in questo caso, non sembra aver senso, posto che l’Agente ha in carico solo il ruolo riferito alle imposte, che deve essere comunque pagato. Pertanto, le restanti imposte nella misura dei 2/3, oltre che le totali sanzioni dell’atto, non sono ancora iscritte a ruolo. Cosa implica la “rinuncia al contenzioso”? Se davvero si rientra in un caso di “cessazione della materia del contendere”, allora la conclusione logica sembra essere che il totale importo non definito sia dovuto, vale a dire le imposte restanti e le sanzioni per intero. Se così è, tanto vale procedere con il contenzioso per sperare in una decisione favorevole.
Particolare è poi la casistica della lite pendente in CTR, laddove molto dipende dall’esito del primo grado. Se infatti il contribuente è uscito vittorioso, deve comprendersi se può comunque aderire alla rottamazione del ruolo che invero dovrebbe essere stato nel frattempo “sgravato” per intero: ovvio che la rinuncia al contenzioso con effetto estintivo sarebbe oltremodo interessante, ma bisogna comprendere in una simile circostanza se la rinuncia è vincolante o meno anche per l’Amministrazione finanziaria (e francamente si ritiene che in sede interpretativa verrà precisato che non sussiste un vincolo di tal genere). Peraltro, il sopraggiunto “sgravio” potrebbe aver eliminato il “ruolo” in carico all’Agente della riscossione, venendo dunque meno il presupposto oggettivo della definizione. Con decisione favorevole al Fisco in primo grado, invece, gli importi a ruolo presi in carico da Equitalia sono pari ai 2/3 di quelli accertati, compreso le sanzioni. Orbene, se è pacifico che la rottamazione azzera le sanzioni afferenti il ruolo, non è dato sapere cosa accade per il restante terzo del contenzioso, ossia se mediante la rinuncia alla lite in automatico il contribuente “accetta” di pagare per intero anche il restante terzo e la relativa sanzione, ovvero se deve intendersi ancora esistente la lite solo limitatamente a detto terzo non definibile. L’ipotesi di decisione parziale è infine ancora più complessa, dovendosi anche verificare quali sono gli ammontari ancora in contenzioso. Ad esempio, ben potrebbe accadere che la decisione sia favorevole al contribuente per più del 67%, con dunque decisione attestata ad un ammontare inferiore all’iscrizione iniziale di 1/3, ma stavolta con estensione del ruolo anche alle relative sanzioni. Inutile dire che in questo caso la rottamazione del ruolo dovrebbe attestare la definitiva cessazione della lite, fermo restando il dubbio espresso in precedenza circa l’esistenza di un vincolo per l’Amministrazione finanziaria ad aderire alla rinuncia alla lite espressa dal contribuente.
Quanto sopra rende abbastanza evidente che la norma, in ordine al contenzioso, rappresenta un vero e proprio enigma e forse la soluzione migliore non sarebbe tanto quella di affidarsi all’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, comunque parte “interessata”, quanto magari di pensare ad una riedizione della “definizione delle liti pendenti”, la sola disposizione in grado di gestire correttamente gli esiti del contenzioso. Non resta che affidarsi al buon senso di qualcuno e attendere fiduciosi.
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