1 Dicembre 2016

L’acconto Iva 2016

di Luca Mambrin
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Entro il prossimo 27 dicembre 2016 i contribuenti dovranno effettuare il pagamento dell’acconto Iva 2016, acconto che poi potrà essere scomputato dall’imposta dovuta risultante dalla liquidazione effettuata per il mese di dicembre per i contribuenti mensili (con pagamento al 16 gennaio 2017), per il quarto trimestre 2016 per i contribuenti trimestrali speciali (con pagamento entro il 16 febbraio 2017), o dalla liquidazione annuale per l’anno 2016 per i contribuenti trimestrali su opzione (pagamento entro il 16 marzo 2017).

I metodi alternativi per la determinazione dell’acconto sono tre:

  • metodo storico;
  • metodo previsionale;
  • metodo delle operazioni effettuate.

 

Metodo storico

La determinazione dell’acconto Iva con l’utilizzo del metodo storico prevede che l’acconto da versare sia pari all’88% del saldo a debito relativo al periodo precedente individuato sulla base della periodicità di liquidazione adottata dal contribuente:

  • per i contribuenti mensili e mensili posticipati, la base di riferimento sarà individuata nell’ammontare della liquidazione a debito relativa al mese di dicembre 2015,
  • per i contribuenti trimestrali speciali di cui all’articolo 74, comma 4, del D.P.R. 633/1972, la base di riferimento sarà individuata sull’ammontare della liquidazione a debito relativa al quarto trimestre 2015,
  • per i contribuenti trimestrali per opzione, la base di riferimento sarà individuata nell’ammontare dell’importo a debito risultante dalla dichiarazione Iva relativa all’anno 2015,

secondo i riferimenti indicati nella seguente tabella:

Liquidazione Base di riferimento Modello Iva 2016
Mensile debito liquidazione dicembre 2015 VH12
Mensile posticipato debito liquidazione dicembre 2015 effettuata sulla base delle operazioni di novembre 2015 VH12
Trimestrale speciale debito liquidazione quarto trimestre 2015 VH12
Trimestrale

 

debito della dichiarazione relativa al 2015

(saldo + acconto)

VL38 – VL36+ VH13

Come precisato nella risoluzione AdE 157/E/2004 per la determinazione dell’acconto Iva dei contribuenti trimestrali non vanno infatti considerati:

  • gli interessi dell’1% applicati in sede di dichiarazione annuale, indicati nel rigo VL36;
  • l’eventuale adeguamento agli studi di settore o parametri per l’anno di riferimento.

Nel caso in cui un contribuente trimestrale abbia chiuso la dichiarazione Iva relativa all’anno 2015 con un importo a credito (indicato nel rigo VL33) si dovrà comunque verificare un’eventuale obbligo di versamento dell’acconto Iva, e la base di riferimento dovrà essere determinata dall’eventuale saldo a debito senza considerare l’acconto versato (ovvero l’importo effettivamente dovuto per il 2015), pari alla differenza tra l’acconto versato, indicato nel rigo VH13 ed il credito Iva annuale, indicato nel rigo VL33.

Metodo previsionale

In alternativa al metodo storico, il contribuente ha la facoltà di adottare il metodo previsionale, che consiste nel commisurare l’acconto sulla base del dato previsionale 2016, ovvero sulla base delle operazioni che verranno effettuate nel mese di dicembre, o nel quarto trimestre o nella dichiarazione annuale dell’anno in corso.

Utilizzando tale metodo, per non incorrere in sanzioni, è necessario che a consuntivo l’acconto versato per il 2016 non risulti inferiore all’88% di quanto effettivamente dovuto per il mese di dicembre, quarto trimestre o dichiarazione Iva relativa al 2016 (modello Iva 2017).

Metodo delle operazioni effettuate

L’ultimo metodo a disposizione del contribuente per il calcolo dell’acconto dovuto è quello delle operazioni effettuate con il quale l’Iva dovuta in acconto è pari al 100% dell’importo che deriva effettuando un’apposita liquidazione Iva al 20 dicembre.

Tale metodo consiste quindi nel determinare l’ammontare dell’acconto dovuto tenendo conto delle operazioni effettuate ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. 633/1972 facendo riferimento al periodo 1.12 – 20.12 (contribuente mensile), ovvero 1.10 – 20.12 (contribuente trimestrale).

Il contribuente deve quindi effettuare una liquidazione atipica dell’Iva relativa ai predetti periodi (1.12 – 20.12.2016 o 1.10 – 20.12.2016), il cui risultato a debito dovrà essere versato interamente.

Nel caso di variazione della periodicità di liquidazione rispetto al 2015:

  • passaggio da trimestrale a mensile: il parametro su cui calcolare l’88% dovuto a titolo di acconto è pari ad un terzo dell’imposta a debito di cui alla dichiarazione annuale 2015;
  • passaggio da mensile a trimestrale: l’acconto dell’88% va determinato sulla base della somma delle liquidazioni effettuate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2015.

Infine, sono esonerati dal versamento dell’acconto Iva i soggetti che presentano:

  • una base di riferimento a credito (storico 2015 o presunto 2016);
  • un importo dovuto inferiore ad euro 103,29;
  • la cessazione dell’attività entro il 30 novembre se mensili, o 30 settembre se trimestrali;
  • l’inizio dell’attività nel corso del 2016;
  • soggetti che adottano il regime dei minimi;
  • soggetti che adottano il regime forfetario;
  • soggetti usciti dal regime dei minimi o dal regime forfetario con decorrenza 2016 con applicazione del regime ordinario;
  • soggetti che applicano il regime forfetario ex 398/1991.

Il versamento dell’acconto Iva va effettuato utilizzando il modello di pagamento F24 con i seguenti codici tributo: “6013” per i contribuenti mensili e “6035” per quelli trimestrali. L’anno di riferimento da indicare è il “2016”.

L’ammontare dell’acconto, unitamente all’indicazione circa il metodo adottato per la sua determinazione, andranno indicati al rigo VH13 del modello Iva 2017.

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