Il nuovo regime di cassa parte in perdita
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariIl nuovo regime di cassa per le imprese in contabilità semplificata è senza dubbio la disposizione normativa che impatta maggiormente nella gestione fiscale delle piccole imprese (tecnicamente si modifica l’articolo 66 del Tuir), applicabile anche per la determinazione della base imponibile Irap (introduzione del nuovo comma 1-bis nell’articolo 5 del D.Lgs. 446/1997). È bene precisare sin da subito che in presenza dei requisiti dimensionali (quelli previsti per la tenuta della contabilità semplificata, cui parametri non sono stati modificati) il nuovo regime di cassa costituisce quello applicabile naturalmente, ferma restando la possibilità di optare per la contabilità ordinaria al fine di poter continuare a determinare il reddito con il criterio di competenza (con il vincolo della durata triennale).
Uno degli aspetti che deve essere valutato sin da subito riguarda le conseguenze che derivano nel momento in cui si entra nel regime, soprattutto per quanto riguarda quelle componenti reddituali che sono tipica espressione del principio di competenza quali ad esempio le rimanenze finali. A tale proposito, è prevista un’apposita disposizione transitoria secondo cui il reddito del primo periodo d’imposta in cui si applica il nuovo regime di cassa è diminuito dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso alla formazione del reddito dell’esercizio precedente secondo il principio della competenza. Tale operazione si rende infatti necessaria poiché durante i periodi d’imposta di applicazione del regime di cassa le “rimanenze” non avranno più alcun rilievo nella determinazione del reddito d’impresa. Il meccanismo in questione non è nuovo in quanto si applica anche nel transito dal regime ordinario a quello dei forfettari (o in precedenza in quello dei minimi), poiché anche in tale ipotesi l’impresa passa da un regime di competenza ad un regime di cassa.
In attesa del decreto attuativo che dovrà essere emanato entro la fine del mese di gennaio 2017, nel frattempo è opportuno già fare alcune valutazioni in merito, poiché l’impatto delle rimanenze iniziali quale componente negativo per il periodo d’imposta 2017 può non essere del tutto indolore, soprattutto per quelle imprese che presentano al 31 dicembre 2016 un ammontare di rimanenze significativo (si pensi ad esempio ad un bar o ad un’impresa artigiana). Tale circostanza potrebbe determinare una perdita nel primo periodo d’imposta di applicazione del nuovo regime di cassa (2017 ad esempio) il cui recupero segue le regole e le limitazioni previste per le perdite d’impresa in regime di contabilità semplificata di cui all’articolo 8, comma 3, del Tuir. A differenza infatti di quanto previsto per le perdite d’impresa in contabilità ordinaria, per le quali è possibile il riporto in avanti nei cinque periodi d’imposta successivi, le perdite maturate in regime di contabilità semplificata di cui all’articolo 66 del Tuir sono utilizzabili solamente in diminuzione di altri redditi conseguiti nello stesso periodo d’imposta. In assenza di altri redditi, pertanto, la perdita è definitivamente persa.
Sul punto, tenendo conto dell’impatto in questione, si potrebbe prevedere che la quota parte di perdita che si è formata per effetto dell’impatto delle rimanenze (e quindi non dovuta a problemi di gestione) è riportabile nei successivi esercizi ad abbattimento del reddito, mentre per la parte eccedente si applicano le regole ordinarie di cui all’articolo 8 del Tuir. Ad esempio, una ditta individuale presenta la seguente situazione: ricavi 60.000, costi 70.000, magazzino inziale 10.000, con conseguente perdita dell’esercizio pari a 20.000, di cui 10.000 generata dall’impatto delle rimanenze dell’anno precedente e 10.000 dalla gestione ordinaria. Per quest’ultima si dovrebbero applicare le regole ordinarie, per gli altri 10.000 sarebbe più coerente consentirne il riporto a nuovo negli esercizi successivi (sia pure nei limiti dei cinque periodi d’imposta).
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