Ritorna l’agevolazione per l’acquisto di terreni in zone montane
di Luigi ScappiniLe norme di favore per il contribuente devono sempre essere accolte positivamente, tuttavia, a volte, l’eccesso di “bontà” da parte del Legislatore porta a distorsioni che, nella realtà di un complessivo tessuto imprenditoriale di un Paese ma non solo, perché bisogna avere a mente che l’Italia fa parte dell’Unione Europea, possono portare a ingiustificati vantaggi che possono essere tacciati di incostituzionalità da una visuale interna o di aiuto di Stato calando l’analisi a livello comunitario. Tale potrebbe essere l’esenzione introdotta, per il triennio 2017 – 2019, dal versamento dell’Irpef da parte dei coltivatori diretti e degli Iap, contenuta nella legge di bilancio 2017.
Ma, rimandando ad altra puntata l’analisi di tale intervento legislativo, in questa sede si vuole porre l’attenzione su altri interventi, che hanno trovato una veloce approvazione a causa della crisi lampo creatasi nel nostro Governo a seguito dei risultati referendari.
Il Legislatore ha posto particolare attenzione agli imprenditori agricoli operanti nelle zone montane, introducendo alcune norme di favore che, almeno per una volta, sono tra di loro coordinate.
In particolare, la legge di bilancio 2017 introduce l’esonero contributivo triennale per i giovani agricoltori, Iap o coltivatori diretti, iscritti anche nel 2016, purché possessori di terreni in zone montane o svantaggiate.
A questo deve aggiungersi, non senza qualche sorpresa, la restaurazione dell’agevolazione prevista dall’articolo 9, comma 2, D.P.R. 601/1973, norma che era stata abrogata per effetto della riforma dell’imposta di registro di cui alla L. 23/2011.
In particolare, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, D.P.R. 601/1973, “Nei territori montani … i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti alle imposte catastali. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni”.
Quello che sorprende è l’andamento ondivago del Legislatore che, dapprima introduce una riforma dell’imposta di registro, salvo poi, a distanza di un solo quinquennio tornare sui propri passi e reintrodurre le norme abrogate, per di più norme che, nella realtà operativa, rappresentavano uno strumento per “sanare” l’errore commesso in occasione della riforma agraria che ha determinato una frammentazione del tessuto agrario italiano.
A tal fine, dal lato civilistico è stato introdotto lo strumento della prelazione agraria, mentre da quello fiscale l’arrotondamento per la piccola proprietà contadina (ppc) e una serie di altre norme agevolative tra cui quella appena reintrodotta con la Legge di bilancio 2017.
Di fatto, la norma, che come evidenziato dal Notariato con lo Studio n. 49/2010/T, è autonoma rispetto a qualsivoglia altra agevolazione, è ancor più vantaggiosa della ppc, in quanto di fatto comporta un esborso complessivo di 200 euro, essendo prevista l’esenzione dall’imposta catastale.
In questo caso, perfettamente allineata, con l’esenzione prevista per lo spesometro trimestrale, è l’individuazione del perimetro di applicazione, per effetto del congiunto richiamo alle regole di cui al comma 1 dell’articolo 9, D.P.R. 601/1973, con la conseguenza che sconteranno l’imposta di registro e quella ipotecaria in misura fissa, le compravendite di terreni:
- ubicati a una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e/o rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine;
- ricompresi nell’elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale;
- collocati nei comprensori di bonifica montana.
Da ultimo, si ricorda come l’agevolazione in oggetto, per effetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 5-ter, D.Lgs. 99/2004, si rende applicabile anche alle società agricole che rivestono la qualifica di Iap, come da ultimo confermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 21615/2016.
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