La rottamazione delle cartelle
di Luigi FerrajoliL’articolo 6 del D.Lgs. 193/2016 ha introdotto la possibilità sino a tutto il 2016 per i contribuenti che abbiano carichi di ruolo impagati di fruire di un regime di definizione agevolata.
Questo consiste nella possibilità di definire le pendenze con il versamento delle somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e remunerazione del servizio di riscossione (c.d. compensi della riscossione) ottenendo lo sgravio integrale di sanzioni, interessi di mora e somme aggiuntive dovute sui crediti previdenziali.
Dall’agevolazione sono esclusi i carichi affidati agli Agenti della riscossione che contengano:
- le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.
La previsione prevedeva nella formulazione originaria del decreto fiscale anche l’esonero dalla definizione agevolata delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada, tuttavia, in fase di conversione, la L. 225/2016 ha soppresso la lettera e) del comma decimo estendendo anche a tali ruoli la possibilità di definizione.
Per le multe, tuttavia, l’agevolazione prevede lo sgravio dei soli interessi compresi quelli eventualmente maturati in sede di esecuzione forzata.
La richiesta di definizione deve essere inoltrata ad Equitalia utilizzando l’apposito modello messo a disposizione e reso disponibile sul sito dell’Agente della riscossione che dovrà essere presentato entro il 31 marzo 2017 indicando, altresì, il numero di rate nel quale si intende effettuare il pagamento e l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione assumendo l’impegno, in ipotesi di definizione, a rinunciare a detti giudizi.
A seguito della presentazione della dichiarazione, Equitalia entro il successivo 31 maggio 2017 comunica ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
I pagamenti rateali devono avvenire a scadenze fisse nei mesi di luglio, settembre e novembre per quanto concerne l’annualità 2017 e di aprile e settembre per il 2018. Il piano di rateazione, infatti, dovrà essere definito entro il 2018 e non potrà superare il numero massimo di tre rate da versare nel 2017 e di ulteriori due rate da versare nel 2018, fermo restando che il pagamento del 70 per cento del dovuto dovrà essere corrisposto nel primo anno ed il restante 30 per cento entro il secondo anno.
Secondo l’ottavo comma della disposizione la facoltà di definizione può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’Agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi indicati e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.
A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1, l’Agente della riscossione è automaticamente discaricato dell’importo residuo. Al contrario, in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, per il recupero del quale l’Agente della riscossione proseguirà l’attività di riscossione con l’ulteriore limite per il debitore di non poter più ricorrere alla rateizzazione del pagamento.
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