Accertamento induttivo e Iva
di Luigi FerrajoliIn tema d’Iva, l’accertamento induttivo avente ad oggetto la ricostruzione delle rimanenze iniziali e finali può essere effettuato o sulla base dei dati della contabilità aziendale, che costituiscono prova a carico del contribuente e di cui deve presumersi l’esattezza, o attraverso la ricerca di elementi che contraddicano in modo inoppugnabile i dati forniti dal contribuente.
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 15615 pronunciata in data 27.07.2016 dalla Sezione Tributaria.
Nel caso di specie, nei confronti di soggetto titolare di un’impresa individuale erano stati notificati un avviso di accertamento e un atto di contestazione riguardanti l’Irpef, Irap e Iva e maggiori contributi previdenziali derivanti dalla ricostruzione indiretta del reddito e dei ricavi d’impresa della richiamata ditta, con irrogazione di sanzione pecuniaria.
Le impugnazioni proposte con ricorsi poi riuniti, basate sulla lamentata mancata indicazione dei parametri con cui individuare la capacità reddituale del contribuente, venivano respinti e il contribuente decideva pertanto di adire la Commissione Tributaria Regionale, che accoglieva il gravame e annullava la sentenza appellata.
Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per Cassazione, che però veniva rigettato dalla Suprema Corte.
In particolare, la Cassazione ha innanzitutto argomentato che nel provvedimento della CTR non era ravvisabile alcun vizio motivazionale, avendo la stessa valutato analiticamente i dati contabili acquisiti dall’Agenzia in sede di accertamento e concludendo per l’incongruità della ricostruzione indiretta effettuata dall’Agenzia, con conseguente illegittimità dell’avviso di accertamento, dell’atto di contestazione e della sanzione pecuniaria.
La Corte, sul punto, ha dato risalto al passaggio motivazionale del Giudice di appello in cui affermava che il procedimento di ricostruzione indiretta del reddito d’impresa del contribuente doveva considerarsi erroneo in quanto contrastante con la documentazione contabile acquisita agli atti e in possesso dello stesso Ufficio, dalla quale, nell’ipotesi in esame, emergeva la corretta contabilizzazione delle rimanenze finali di magazzino della ditta di cui il contribuente era titolare.
La Corte di Cassazione ha poi evidenziato che la CTR si era pronunciata in conformità del principio di legittimità per cui “la procedura di accertamento induttivo fondata sulla ricostruzione delle rimanenze iniziali e finali di magazzino deve essere ancorata a presupposti valutativi rigorosi, potendo essere effettuata dall’Agenzia delle Entrate esclusivamente sulla base dei dati di contabilità aziendale, che costituiscono prova a carico del contribuente e di cui deve presumersi l’esattezza, rispetto ai quali è consentita l’acquisizione di ulteriori elementi soltanto a condizione che contraddicano in modo inoppugnabile i dati contabili forniti dal contribuente”.
Oltretutto, ha aggiunto la Suprema Corte, quest’ultimo non aveva mai posto alcun diniego all’esibizione della documentazione richiesta in sede di accesso e la metodologia seguita dall’Ufficio impositore nell’applicare il procedimento di ricostruzione indiretta del reddito d’impresa del contribuente medesimo non poteva essere considerata congrua. Ciò in quanto, nel caso in oggetto, la ricostruzione indiretta fondata sulle rimanenze iniziali e finali delle merci di magazzino doveva basarsi su una verifica rigorosa della documentazione prodotta dal contribuente, circostanza non verificatasi.
La Corte di Cassazione, proseguendo nel proprio iter argomentativo, ha infine richiamato il principio per cui “l’Ufficio non può usare percentuali di ricarico non corrispondenti a quelle applicate dal contribuente concretamente accertato” per sottolineare il fatto che, nell’ipotesi al vaglio, la CTR aveva in modo corretto proceduto alla determinazione dei parametri per calcolare una percentuale di ricarico congrua sulla base degli elementi contabili acquisiti, a differenza dell’Agenzia che aveva invece applicato percentuali di ricarico di derivazione statistica.
Ciò significa, evidentemente, che a differenza di quanto effettuato dall’Ufficio, la Cassazione non ha ritenuto legittima la sostituzione dei dati contabili forniti dal contribuente.
La Suprema Corte ha ritenuto, pertanto, che il contribuente non si fosse mai sottratto ai propri doveri di allegazione, “avendo prodotto la documentazione contabile in questione nel corso della procedura di accertamento con adesione attivata nei suoi confronti, dimostrando, già in quella sede, di avere proceduto a una regolare contabilizzazione delle rimanenze finali di magazzino”.
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