27 Dicembre 2016

L’utilizzo del modello F24 cartaceo

di Federica Furlani
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Tra le novità contenute nel D.L. 193/2016 (“decreto collegato” alla legge di bilancio 2017), convertito dalla L. 225/2016, si segnala l’estensione della possibilità di utilizzo del modello F24 in forma cartacea.

In particolare, esclusivamente per i soggetti non titolari di partita IVA, viene ripristinata la possibilità di utilizzare il modello F24 cartaceo con un saldo finale di qualunque importo, purché non siano stati utilizzati crediti in compensazione.

Si ricorda che l’obbligo in questione era stato introdotto dall’articolo 11, comma 2, D.L. 66/2014, che alla lettera c) impediva ai contribuenti non titolari di partita IVA di presentare la delega cartacea (in banca, posta o presso altro intermediario della riscossione) nel caso in cui il saldo finale fosse di importo superiore a 1.000 euro.

Il decreto fiscale ha pertanto soppresso la lettera c) dell’articolo 11, D.L. 66/2014, in modo da favorire i contribuenti meno avvezzi all’utilizzo dei servizi di internet banking che dal 1° ottobre 2014 hanno dovuto rivolgersi a terzi per l’esecuzione dell’adempimento.

La possibilità di presentare i modelli F24 cartacei da parte dei soggetti non titolari di partita IVA si applica a decorrere dal 3.12.2016, data di entrata in vigore della L. 225/2016.

Restano in essere tutte le restanti limitazioni previste dalla norma. In particolare, si ricordano le sguenti.

  • Modelli F24 a zero

I modelli F24 a zero continueranno a poter essere inviati esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, o direttamente dal contribuente, tramite gli applicativi “F24 web” o “F24 online” o tramite un intermediario (professionista, CAF, associazione di categoria) abilitato alla trasmissione telematica delle deleghe F24 in nome e per conto dei propri assistiti, avvalendosi del servizio “F24 cumulativo”.

  • Modelli F24 con saldo a debito e compensazioni

In relazione ai modelli F24 contenenti uno o più crediti utilizzati in compensazione e saldo finale maggiore di zero, resta fermo l’obbligo, per tutti i contribuenti (titolari o meno di partita IVA), di presentazione esclusivamente in via telematica, avvalendosi:

  • dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate;
  • dei sistemi di home banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati (banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento).

Restano immutati per i contribuenti titolari di partita IVA i precedenti obblighi di presentazione in via telematica dei modelli F24, ed in particolare l’obbligo di utilizzare esclusivamente modalità di pagamento telematiche messe a disposizione dall’Agenzia per la presentazione del modello F24 in tutti i casi di delega con saldo finale pari a zero e per effettuare la compensazione, tramite modello F24, del credito IVA annuale o relativo a periodi inferiori all’anno, per importi superiori a 5.000 euro annui.

Si ricorda infine che vi sono dei casi di carattere eccezionale (circolare 30/E/2006 e 27/E/2014) per i quali viene meno l’obbligo di presentazione telematica dei modelli F24, ed è pertanto consentito l’utilizzo del modello cartaceo.

È il caso ad esempio di:

  • F24 predeterminati: i contribuenti destinatari di F24 precompilati inviati dagli enti impositori (ad esempio Agenzia delle Entrate, Comuni, etc.), che intendano eseguire il relativo versamento senza ulteriori integrazioni, per evitare complicazioni e possibili errori, possono procedere presentando il modello cartaceo presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia, a condizione che non siano indicati crediti in compensazione;
  • contribuenti beneficiari di crediti agevolati fruibili esclusivamente presso i concessionari della riscossione: i titolari di partita IVA che hanno diritto ad agevolazioni fiscali, nella forma di crediti d’imposta, che possono essere esercitate solo presso i concessionari della riscossione possono utilizzare il modello F24 cartaceo;
  • contribuenti impossibilitati a utilizzare conti correnti: i soggetti obbligati al versamento telematico ai quali fosse inibita, per cause oggettive (es. protestati, curatori fallimentari, ecc.), la possibilità di accedere ad un proprio conto corrente bancario o postale;
  • eredi di titolari di partita IVA: è ammesso il versamento con modalità non telematiche per i soli adempimenti, eseguiti dagli eredi di titolare di partita IVA, concernenti la liquidazione dell’attività del de cuius;
  • agricoltori esonerati a norma dell’articolo 34, comma 6, del D.P.R. 633/1972;
  • cessazione di partita IVA: i soggetti che avessero cessato l’attività e avessero chiuso la relativa partita IVA, possono eseguire i residuali versamenti di imposte, contributi e premi, relativi all’ormai cessata attività, con modalità non telematiche;
  • affitto di azienda da parte dell’imprenditore individuale: in caso di affitto dell’unica azienda da parte di un imprenditore individuale, essendo sospesa la partita IVA dello stesso, i versamenti potranno essere effettuati con F24 cartaceo.

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