Gli approfondimenti del CNDCEC sulla crisi da sovraindebitamento
di Andrea RossiA seguito delle sempre più numerose proposte di accordo o di piani del consumatore, sono sorte molteplici questioni correlate alla modalità di presentazione dell’istanza di nomina del professionista facente funzioni di OCC; è infatti una domanda ricorrente se, anche a seguito della costituzione degli organismi di composizione da parte degli enti individuati dalla legge istitutiva e dal decreto ministeriale 202/2014 nel rispetto delle prescrizioni normative, il sovraindebitato possa presentare istanza al Presidente del Tribunale per la nomina di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 28 L.F. o di un notaio.
Nell’ipotesi in cui nel luogo di residenza del debitore non sia stato istituito alcun OCC, la scelta di adire il Presidente del Tribunale per la nomina del professionista è inevitabile; tuttavia l’articolo 15, comma 9, della L. 3/2012, prevede che i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione possano essere svolti anche da un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 28 L.F.. Pertanto l’interpretazione letterale della norma consente di concludere che attualmente esistono due modalità di designazione dell’ausiliario del giudice nella composizione della crisi da sovraindebitamento, come tra l’altro puntualizzato dal documento predisposto dalla commissione crisi da sovraindebitamento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti lo scorso mese di novembre.
Optando per la prima, egli può chiedere al Presidente del Tribunale, o al giudice da quest’ultimo delegato, la nomina di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 28, L.F. o di un notaio; optando per la seconda alternativa, il debitore può direttamente rivolgersi all’organismo di composizione della crisi competente per territorio, così come definito dall’articolo 7 della L. 3/2012 che, per tramite del gestore della crisi individuato dal referente, dovrà fornire ausilio al debitore che intenda avvalersi di una delle procedure di composizione della crisi ovvero della liquidazione del patrimonio.
In relazione alla due differenti possibilità, si precisa che alcuni Tribunali, nella cui circoscrizione sia istituito un Organismo di Composizione della Crisi, indirizzano le istanze presentate direttamente allo stesso OCC a cui spetterà pertanto il compito di assistere il sovraindebitato.
L’iter processuale sarà conseguentemente differente in funzione delle scelte effettuate dal debitore circa il soggetto professionalmente qualificato che debba prestargli ausilio ai sensi dell’articolo 15; infatti laddove il debitore in stato di sovraindebitamento abbia scelto un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 15, comma 9, quest’ultimo deve essere nominato dal Presidente del Tribunale, o dal giudice da lui delegato, aprendosi, in tal caso, un’eventuale fase di pre-ammissione alle procedure di sovraindebitamento. Pertanto questa fase processuale si apre con il deposito di una apposita istanza presso il Tribunale del luogo di residenza del debitore, finalizzata ad ottenere la nomina di un professionista competente ad assumere ogni iniziativa funzionale alla predisposizione, all’esecuzione e alla attestazione della fattibilità del piano.
Secondo il citato documento predisposto dalla commissione crisi da sovraindebitamento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, il debitore è legittimato per le procedure di composizione della crisi:
- a presentare l’istanza di nomina del professionista che sarà chiamato ad espletare tutte le attività funzionali alla predisposizione e all’attestazione della fattibilità del piano;
- a depositare contestualmente la proposta già predisposta con l’ausilio del professionista di fiducia.
Si ritiene opportuno precisare che il blocco delle azioni esecutive consegue di diritto all’emissione del decreto di apertura del procedimento di omologazione di accordo ex articolo 10, comma 2, L. 3/2012, mentre lo stesso effetto non è conseguenza automatica dell’emissione del decreto di fissazione dell’udienza per l’omologazione del piano del consumatore ex articolo 12–bis L. 3/2012, in quanto deve essere espressamente richiesto per specifici procedimenti esecutivi. Quanto detto, logicamente, non osta alla presentazione dell’istanza di sospensione delle esecuzioni in corso al giudice funzionalmente competente (cfr. articolo 624 c.p.c.).
Laddove invece il procedimento sia gestito dall’Organismo di Composizione della Crisi (OCC), la fase relativa al deposito dell’istanza di nomina, viene meno; infatti la norma prevede espressamente che il debitore, in alternativa al Tribunale, si possa rivolgere direttamente all’organismo competente, il quale dovrà adempiere ex lege alle funzioni riconosciutegli, tra cui la nomina del gestore; tale scelta normativa è finalizzata a semplificare e razionalizzare le procedure, contenendone conseguentemente i tempi ed i costi grazie al ruolo riconosciuto all’OCC nella gestione della situazione di sovraindebitamento.
In tali ipotesi sarà pertanto l’OCC ad assolvere alla funzione di individuazione del professionista competente e qualificato come gestore della crisi, e la domanda presentata dal debitore presso la segreteria dell’OCC è sostanzialmente equiparabile all’istanza di nomina del professionista presentata alla cancelleria.
Pertanto, è possibile affermare che ad eccezione per questo primo adempimento (deposito istanza in Tribunale ovvero richiesta di assistenza all’OCC competente), la procedura prosegue con le medesime modalità in quanto l’OCC svolge in ogni caso un ruolo di ausilio nel raggiungimento dell’accordo, nella predisposizione della proposta, del piano o della domanda di liquidazione.