Trasformazione in società semplice agevolata fino al 30 settembre 2017
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariLa legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016) contiene numerose novità fiscali, tra cui la riapertura (o meglio la proroga) dei termini per le assegnazioni e le cessioni agevolate dei beni ai soci, nonché per la trasformazione in società semplice. È infatti stabilito che le medesime disposizioni previste dalla legge di stabilità sono applicabili anche per le operazioni effettuate fino al 30 settembre 2017, comprendendo in tale ambito anche quelle effettuate dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016. L’estensione anche alle operazioni effettuate negli ultimi tre mesi del 2016 pare utile soprattutto per le trasformazioni in società semplici deliberate negli ultimi giorni di settembre ma iscritte presso il Registro imprese successivamente al 30 settembre.
Come anticipato, le “regole” che presiedono le operazioni agevolate in questione sono le medesime già applicate fino al 30 settembre 2016, tuttavia la mera riapertura del termine porta con sé alcune considerazioni, in primo luogo relative alla verifica della compagine sociale della società oggetto di trasformazione agevolata, che deve essere la medesima (anche se con quote di partecipazione differenti) esistente alla data del 30 settembre 2015. Tale ultimo termine, infatti, non è stato modificato trattandosi, come detto, di una mera riproposizione delle disposizioni contenute nella legge di stabilità 2016, con la conseguenza che l’intervallo temporale in cui eseguire la verifica dell’identità della compagine sociale si è allungato di un anno. È bene ricordare che l’eventuale entrata di un nuovo socio successivamente al 30 settembre 2015 vanifica l’applicazione delle agevolazioni previste anche in capo agli altri soci della società oggetto di trasformazione, in quanto trattasi di un’operazione che, a differenza dell’assegnazione o della cessione agevolata, riguarda necessariamente tutto il patrimonio sociale. Al contrario la circostanza che un socio sia uscito dalla società successivamente al 30 settembre 2015 non pregiudica agli altri soci di fruire delle agevolazioni fiscali per la trasformazione della società, poiché in tale ipotesi si tratta di soggetti che rivestivano la qualifica di socio alla data del 30 settembre 2015. Altro aspetto attiene all’aliquota di imposta sostitutiva applicabile sulla differenza tra valore normale e costo fiscale degli immobili della società trasformata, stabilita nella misura dell’8% ovvero del 10,5% per le società considerate di comodo in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti la trasformazione. Poiché la trasformazione avviene nel corso del 2017, il triennio di riferimento deve ora considerarsi quello che comprende i periodi d’imposta dal 2014 al 2016, mentre per le trasformazioni deliberate nel 2016 il triennio era riferito ai periodi d’imposta dal 2013 al 2015. Per quanto attiene poi a possibili profili abusivi dell’utilizzo della trasformazione agevolata in società semplice, l’Agenzia delle Entrate ha già avuto modo di precisare (da ultimo con la risoluzione AdE 101/E/2016) che l’applicazione delle agevolazioni in questione non concretizza mai una fattispecie di abuso del diritto di cui all’articolo 10-bis della L. 212/2000, anche laddove prima della trasformazione si eseguano delle operazioni funzionali all’ottenimento dei requisiti per fruire delle agevolazioni (ad esempio la scissione del patrimonio immobiliare della società finalizzata all’ottenimento del requisito di società che svolge attività di gestione immobiliare), ovvero la trasformazione sia funzionale alla successiva vendita dei beni da parte della società semplice sfruttando la continuità del periodo di possesso dei beni immobili al fine di escludere la tassazione del reddito diverso di cui all’articolo 67, lettere b), del Tuir.