31 Dicembre 2016

La contabilizzazione della rivalutazione dei beni d’impresa

di Viviana Grippo
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La legge di Bilancio 2017 ripropone, ancora una volta, la possibilità di rivalutare i beni d’impresa iscritti in bilancio al 31 dicembre 2016. Secondo le indicazioni del legislatore, infatti, le società di capitali tenute alla redazione del bilancio secondo i principi contabili nazionali possono rivalutare i beni ammortizzabili, le partecipazioni e i terreni iscritti nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 e ancora presenti nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 (sono esclusi dalla applicazione della normativa gli immobili merce). La data alla quale eseguire la rivalutazione è il 31 dicembre 2016; la rivalutazione dovrà essere eseguita per categorie omogenee di beni.

Aspetti contabili

Contabilmente la rivalutazione dei valori può essere eseguita con tre diversi metodi:

  • rivalutando sia il costo storico che i fondi di ammortamento;
  • rivalutando solo il costo storico;
  • riducendo i fondi ammortamento per la quota corrispondente al saldo di rivalutazione.

La contabilizzazione sarà diversa a seconda del metodo scelto.

Nel caso in cui l’impresa scelga il primo metodo le scritture contabili saranno le seguenti.

Impianti Specifici a Diversi
Fondo ammortamento Impianti Specifici
Riserva di rivalutazione
Riserva di rivalutazione a Debiti tributari

Con il secondo metodo le rilevazioni contabili sarebbero:

Impianti specifici a Riserva di rivalutazione
Riserva di rivalutazione a Debiti tributari

Infine, con il terzo metodo si avrebbero le seguenti le scritture:

Fondo ammortamento Impianti specifici a Riserva di rivalutazione
Riserva di rivalutazione a Debiti tributari

Imposta sostitutiva

Ai fini del riconoscimento fiscale del maggior valore iscritto in bilancio l’impesa dovrà provvedere al versamento di apposita imposta sostitutiva nella misura del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili.

Gli effetti fiscali della rivalutazione sono differiti, ai fini della deduzione degli ammortamenti, a partire dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (quindi dal 2019 ad esclusione degli immobili per i quali gli effetti fiscali si considerano riconosciuti a partire dal 2018).

Nel caso in cui, prima del quarto anno dalla rivalutazione, i beni siano alienati, assegnati ai soci ovvero destinati a finalità estranee all’esercizio d’impresa la plusvalenza o minusvalenza che ne deriva deve essere determinata senza tener conto del maggior valore attribuito con la rivalutazione.

Il saldo attivo di rivalutazione potrà essere affrancato con il versamento di una imposta sostitutiva del 10%.

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