Finanziamenti agevolati a imprese sequestrate o confiscate
di Giovanna GrecoÈ stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) il decreto 30 dicembre 2016 contenente le modalità per inviare le domande di finanziamento agevolato da parte di imprese già sequestrate o confiscate. Le domande possono essere presentate esclusivamente tramite la procedura informatica; a tal fine basta accedere nell’apposita sezione del sito internet del Ministero (www.mise.gov.it) “Finanziamenti agevolati a imprese sequestrate o confiscate”.
L’accesso alla procedura informatica prevede l’identificazione e l’autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi ed è riservata al rappresentante legale dell’impresa beneficiaria.
Quest’ultimo può comunque conferire ad altro soggetto il potere di rappresentanza per la presentazione della domanda di finanziamento agevolato. La domanda ed i relativi allegati devono essere firmati digitalmente dal soggetto che la compila e la presenta, pena l’improcedibilità della stessa. Le fasi per la presentazione della domanda di finanziamento sono due: la compilazione, da effettuarsi a partire dalle ore 10.00 del 10 marzo 2017, e il relativo invio, da effettuarsi a partire dalle ore 10.00 dell’11 aprile 2017.
Per il completamento della compilazione della domanda di finanziamento agevolato, alle imprese beneficiarie è richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e la sua registrazione nel Registro delle imprese, come previsto dalle norme vigenti in materia.
La registrazione della PEC nel Registro delle imprese è condizione quindi obbligatoria per la presentazione della domanda di finanziamento agevolato.
Ai fini della corretta compilazione della domanda di finanziamento agevolato, inoltre, l’impresa beneficiaria è tenuta a provvedere all’’eventuale aggiornamento dei propri dati presso il Registro delle imprese, a verificare i dati acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese e fornire le eventuali precisazioni richieste dalla procedura informatica.
L’accertamento del possesso dei requisiti richiesti alle imprese beneficiarie è effettuato automaticamente. L’esito di tale accertamento, qualora negativo, è bloccante e ostativo al completamento della compilazione della domanda. Completate positivamente le attività, la procedura informatica attesta all’impresa beneficiaria il giorno, l’ora, il minuto e il secondo in cui risulta presentata la domanda di finanziamento agevolato ed il codice identificativo della stessa. Ciascuna impresa beneficiaria può presentare un’unica domanda di finanziamento agevolato a valere sul decreto. La presentazione di una ulteriore domanda prima dell’adozione del provvedimento di concessione ed erogazione implica la rinuncia alla precedente domanda.
Le domande di finanziamento agevolato sono istruite dal Ministero secondo l’ordine cronologico di presentazione o di completamento della documentazione eventualmente richiesta dal Ministero per il tramite della procedura informatica.
Nell’ambito della valutazione della domanda, il Ministero procede:
- alla verifica della completezza e correttezza della documentazione fornita dall’impresa beneficiaria tramite la procedura informatica;
- al controllo del rispetto dei requisiti di ammissibilità delle imprese beneficiarie;
- alla valutazione della capacità dell’impresa beneficiaria di rimborsare il finanziamento agevolato richiesto, sulla base dei dati di bilancio storici e previsionali e dei dati relativi agli impegni in essere;
- alla determinazione dell’ammontare e della durata del finanziamento agevolato da concedere, tenuto conto delle capacità di rimborso e dei precedenti impegni finanziari dell’impresa beneficiaria;
- al controllo del rispetto dei massimali di agevolazione concedibile secondo quanto disposto nella normativa comunitaria in esso richiamata;
- alla valutazione della coerenza, chiarezza e validità del programma di sviluppo;
- alle altre verifiche rese necessarie ai sensi del decreto e della normativa di carattere generale.
In caso di incompletezza o non chiarezza della domanda e degli allegati presentati, il Ministero procede alle necessarie richieste di integrazioni documentali o chiarimenti all’impresa beneficiaria con PEC inviata tramite la procedura informatica. L’impresa beneficiaria è tenuta a fornire, sempre tramite la procedura informatica, le integrazioni documentali e i chiarimenti entro trenta giorni dalla richiesta del Ministero.