Un passo decisivo verso il bilancio integrato
di Beatrice ScappiniRoberto BianchiCon la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10/01/2017 del D.Lgs. 254/2016, è stata data attuazione alla Direttiva 2014/95/UE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 22/10/2014 recante modifiche alla Direttiva 2013/34/UE che afferiscono alla comunicazione che talune imprese e/o gruppi di grandi dimensioni dovranno fornire, a integrazione degli attuali contenuti del bilancio civilistico, in merito alle informazioni di carattere non finanziario (non-financial) e alla composizione degli organi di amministrazione.
Questi nuovi adempimenti rientrano nel processo definito “non-financial reporting” che consiste nella misurazione delle informazioni strategiche per l’impresa e per i suoi stakeholders. Il “non-financial reporting” fornisce informazioni ambientali, sociali e di governance, definite anche ESG (Enviromental, Social, Governance), che integrano gli elementi economici e finanziari contenuti nel bilancio d’esercizio. Il “non-financial reporting” ha lo scopo di offrire a tutti gli stakeholders dell’impresa “informazioni materiali” le quali, come definite dal GRI (tra i più autorevoli enti internazionali che indicano linee guida per la redazione dei report di sostenibilità), rappresentano le informazioni che deve fornire l’impresa ai portatori di interessi e che riguardano gli impatti (positivi e negativi) che l’attività dell’azienda sortisce negli ambiti economico, sociale e ambientale, in grado di influenzare le valutazioni e le decisioni degli stakeholders.
Alla fine degli anni ’90 si è iniziato a ritenere il bilancio civilistico un documento non più sufficiente a rispondere alle esigenze informative dei portatori di interessi. Di conseguenza, per disciplinare la materia, sono sorti vari istituti internazionali finalizzati a definire standard operativi riconosciuti a livello internazionale tra i quali, tra i più quotati ricordiamo GRI e IR.
Un passo decisivo nella diffusione del non-financial reporting è avvenuto grazie all’emanazione della Direttiva europea 2014/95/UE che afferisce alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e dei dati sulla diversità, recepita in Italia lo scorso 30/12/2016 attraverso il D.Lgs. n. 254, in vigore a partire dagli esercizi decorrenti dal 1/01/2017. Il decreto si rivolge a enti di interesse pubblico, indicati all’articolo 16, comma 1, del D.Lgs. 39/2010 , come modificato dal D.Lgs. 135/2016 [società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell’Unione Europea, banche, imprese di assicurazione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private, imprese di riassicurazione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all’articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private] qualora, durante l’esercizio finanziario, abbiano avuto in carico un numero di dipendenti medio superiore a 500 unità e se, al 31/12 dell’esercizio, siano in grado di soddisfare almeno uno dei due limiti dimensionali seguenti: attivo dello stato patrimoniale maggiore a € 20.000.000 e ricavi netti superiori a € 40.000.000. Gli enti di interesse pubblico possono essere società singole oppure holding di un gruppo di imprese: le prime redigeranno una dichiarazione di carattere non finanziario individuale, le seconde il medesimo documento sebbene esteso al perimetro del gruppo a cui aderiscono.
La dichiarazione di carattere non finanziario ha lo scopo di diffondere informazioni che assicurino la comprensione da parte degli stakeholders dell’attività d’impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell’impatto dalla stessa generato nei contesti ambientali, sociali, del personale, dei diritti umani e della lotta alla corruzione attiva e passiva, che vengono considerate rilevanti rispetto alle attività e alle caratteristiche specifiche dell’impresa. Tale dichiarazione deve essere redatta annualmente e può essere collocata all’interno della relazione sulla gestione (ex articolo 2428 cod. civ.) o, in alternativa, costituire un resoconto distinto e separato. Essa va presentata dagli amministratori, approvata dall’organo esecutivo e, in seguito, messa a disposizione dell’organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione (che può anche non coincidere con il soggetto chiamato a revisionare il bilancio). L’organo di controllo vigila sull’osservanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 254/2016 e ne riferisce all’assemblea attraverso la propria relazione annuale.
Le informazioni ESG devono essere fornite rapportandole a quelle dell’esercizio precedente e, ove opportuno, corredandole con i riferimenti alle voci e agli importi rappresentati all’interno del bilancio di esercizio. Tutto ciò sta a significare che sarebbe opportuno avviare una rendicontazione non-financial già nel corso del 2017 (relativamente all’esercizio 2016) finalizzata a generare quantomeno un anno di confronto per quando (2018) si verrà chiamati a redigere la relazione ESG riferita all’anno 2017.
Inoltre il D.Lgs. 254/2016 ha apportato significative variazioni anche al modello di governance: più precisamente, attraverso una modifica al D.Lgs. 58/1998, è stata resa obbligatoria la descrizione delle politiche aziendali in materia di “diversità”. Tale concetto è stato introdotto dall’articolo 10 del D.Lgs. 254/2016 il quale, tramite la lettera a) del suo primo comma ha aggiunto, all’articolo 123-bis del D.Lgs. 58/1998, la lettera d-bis) che ha disposto “una descrizione delle politiche in materia di diversità applicate in relazione alla composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo, relativamente ad aspetti quali l’età, la composizione di genere, il percorso formativo e professionale, nonché una descrizione degli obiettivi, delle modalità di attuazione e dei risultati di tali politiche.”
Non va tuttavia sottaciuto che il D.Lgs. 254/2016 ha previsto, in caso di sua violazione, l’applicazione di sanzioni rilevanti, nel dettaglio si riportano le principali:
- agli amministratori dell’ente di interesse pubblico, che omettono di depositare nei termini prescritti presso il Registro delle imprese la dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 20.000 ad € 100.000. Se il deposito avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta a un terzo;
- agli amministratori e ai componenti dell’organo di controllo dell’ente di interesse pubblico che depositano una dichiarazione non finanziaria contenente fatti materiali rilevanti non veri o omette fatti materiali rilevanti si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50.000 a € 150.000;
- al soggetto incaricato della revisione che omette di verificare la dichiarazione non finanziaria si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 20.000 a € 50.000.
Le sanzioni vengono erogate dalla Consob, che incarna l’organo deputato a verificare la predisposizione, da parte dell’ente di interesse pubblico, della dichiarazione di carattere non finanziario oltre che la qualità delle informazioni contenute all’interno di tale dichiarazione.
Il D.Lgs. 254/2016 rappresenta un passo decisivo verso il bilancio integrato in quanto, per la prima volta nel nostro ordinamento viene introdotto, attraverso il non-financial reporting, l’obbligo di redigere una dichiarazione di carattere non finanziario, sebbene per ora limitata esclusivamente a una ristretta categoria di grandi enti di interesse pubblico. Le imprese non incluse nell’obbligo di legge, tuttavia, hanno la facoltà di redigere una dichiarazione non-financial in conformità al D.Lgs. 254/2016.
In conclusione, la norma richiede di inserire o di abbinare al bilancio civilistico elementi di carattere non finanziario rivolti agli stakeholders al fine di comunicare, in modo trasparente, informazioni inerenti ad alcune dinamiche del business d’impresa fino a oggi sconosciute.
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