Rottamazione cartelle: i chiarimenti di Telefisco
di Raffaele PellinoDopo i primi chiarimenti forniti in occasione di un tavolo tecnico tenutosi con l’ODCEC di Roma, ulteriori precisazioni in materia di “rottamazione“ delle cartelle arrivano dal consueto appuntamento di Telefisco 2017. Nel corso di tale incontro è stato precisato che, in caso di definizione solo parziale dei carichi oggetto di precedente dilazione, il debitore deve recarsi presso gli sportelli di Equitalia al fine di ottenere l’aggiornamento dell’importo da versare per le singole rate, “al netto” dei carichi oggetto di definizione. Altri punti toccati dall’intervento hanno riguardato il perfezionamento della procedura che si realizza solo se tutte le somme dovute (e non solo quelle comprese nell’eventuale prima rata) sono tempestivamente versate e la modalità di determinazione delle somme dovute per effetto della sanatoria.
Si rammenta, tuttavia, che i pareri espressi in tale occasione forniscono la posizione personale dei funzionari e restano non vincolanti fintantoché non vengono recepiti in un documento ufficiale di prassi.
Procedura di definizione
Il procedimento previsto per la cd “rottamazione” delle cartelle si articola, come noto, in più momenti: presentazione entro il prossimo 31/03/2017 dell’apposito modello DA1 disponibile sul sito Internet di Equitalia e comunicazione da parte di Equitalia (entro il 31/05/2017) dell’ammontare dovuto, della scadenza delle eventuali rate ed invio dei relativi bollettini di pagamento. Al riguardo, Equitalia ha fornito alcune precisazioni.
Perfezionamento della procedura
Riguardo il “momento” in cui si perfeziona la sanatoria, Equitalia ha precisato che né la semplice presentazione della dichiarazione, né il versamento della sola prima rata delle somme dovute sono sufficienti a perfezionare la definizione. Sul punto, l’articolo 6 comma 1 del D.L. 193/2016 dispone che l’abbattimento di sanzioni e interessi moratori è condizionato dall’integrale pagamento di:
- capitale e interessi compresi nei carichi affidati;
- aggio e rimborso delle spese per le procedure esecutive;
- spese di notifica della cartella di pagamento.
Tuttavia, in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione è inefficace e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di “acconto” dell’importo complessivamente dovuto.
Pertanto, la procedura si perfeziona – precisa Equitalia – esclusivamente se tutte le somme dovute (e non solo quelle comprese nell’eventuale prima rata) sono tempestivamente versate.
Calcolo delle somme dovute
Per quanto concerne le somme che il debitore sarà tenuto a versare per effetto della definizione agevolata, Equitalia precisa che terrà conto unicamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati lasciando fuori quanto versato a titolo di sanzioni, che resta definitivamente acquisito dall’Agente della riscossione. Tale principio, precisa Equitalia, vale per tutti i pagamenti parziali effettuati, sia in adempimento ad un piano di rateizzazione, sia genericamente a titolo di acconto.
Piani di dilazione
Viene confermato che l’obbligo di pagamento delle rate scadenti dal 01/10 al 31/12/2016, che di per sé condiziona l’accesso alla sanatoria, riguarda solo le rateizzazioni “in essere” al 24/10/2016 (data di entrata in vigore del Dl 193/2016). Pertanto, in presenza di provvedimenti di rateizzazione concessi successivamente al 24/10/2016, il debitore non è tenuto a pagare le rate in scadenza nel trimestre ottobre-dicembre 2016.
Definizione parziale
Secondo quanto disposto dall’articolo 6 comma 13-bis del D.L. 193/2016 la definizione agevolata può essere anche “parziale”, ossia riguardare il singolo carico iscritto a ruolo o affidato. In tale eventualità, spetta al debitore decidere quali carichi sanare indicando nel modello, a seconda dei casi, il numero identificativo della cartella di pagamento, dell’accertamento esecutivo o dell’avviso di addebito. In particolare, relativamente alle somme da pagare indicate in una cartella, il contribuente può scegliere di definire solo alcuni ruoli indicati nelle cartelle ovvero solo alcuni carichi che compongono i ruoli indicati nelle cartelle.
Definizioni ruoli precedente dilazione
Nel caso in cui la definizione riguardi solo alcuni carichi compresi in un precedente piano di dilazione, Equitalia precisa che occorre recarsi presso i propri sportelli al fine di ottenere l’aggiornamento della “vecchia” rateazione. Le singole rate da versare, infatti, vanno considerate “al netto” dei carichi oggetto di definizione. Al riguardo, si rammenta che, a norma dell’articolo 6, comma 5, del D.L. 193/2016 le rate della precedente dilazione in scadenza in data successiva al 31/12/2016 restano sospese fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a seguito della definizione.
Spese procedura recupero coattivo
Sempre in caso di definizione “parziale” degli affidamenti viene chiarito che per la “rottamazione” di una pluralità di carichi compresi in una stessa cartella per la quale è stata avviata una procedura di recupero coattivo, le spese di procedura vengono imputate ai singoli carichi in proporzione al relativo ammontare.
Azioni esecutive
Presentata l’istanza di definizione, non possono essere proseguite le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate “a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati” (articolo 6, comma 5 del D.L. 193/2016).
Pertanto, precisa Equitalia, non ricorrono i presupposti per l’interruzione della procedura esecutiva laddove, all’atto della presentazione della sanatoria, il terzo pignorato abbia già iniziato ad effettuare i versamenti ovvero sia stata già presentata istanza di assegnazione al giudice.
Compenso di riscossione
Per quanto riguarda, infine, il compenso di riscossione (aggio) dovuto dal contribuente che aderisce alla definizione agevolata, Equitalia precisa che questo deve essere corrisposto in relazione ai soli importi oggetto di definizione, ossia le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi. Ciò trova riscontro nelle disposizioni dell’articolo 6 comma 1 lett. b) del D.L. 193/2016. L’aggio, invece, non è dovuto sulle sanzioni.
3 Febbraio 2017 a 8:49
se un contribuente che al 31.12.2016 ha in corso una dilazione di pagamento, avendo sospeso il pagamento delle rate a partire dal 01.01.2017, dopo aver fatto domanda di definizione agevolata, nel momento in cui si rende conto che gli importi da pagare con la rottamazione in cinque rate non sono alla sua portata finanziaria, può riprendere la vecchia dilazione?
3 Febbraio 2017 a 20:16
In occasione di un tavolo tecnico con l’ODCEC di Roma, Equitalia ha precisato quanto segue: “Dopo la presentazione della dichiarazione di adesione, è possibile rinunciare alla definizione agevolata, producendo, inderogabilmente, entro il 31 marzo 2017, un’apposita dichiarazione; decorso tale termine il contribuente non può più rinunciare alla dichiarazione di adesione precedentemente presentata. A seguito del mancato pagamento della prima o dell’unica rata della definizione sarà revocata la sospensione ed il contribuente potrà riprendere il pagamento delle rate della dilazione precedentemente concessa”.
Nel caso prospettato si ritiene quindi che, sulla base di quanto su precisato da Equitalia, decadendo dalla definizione il contribuente potrà riprendere a pagare le rate della “vecchia” dilazione.
6 Giugno 2017 a 11:31
Presentata la richiesta di definizione agevolata a Marzo 2017, l’ente impositore si riserva la risposta sempre e comunque entro il 15 giugno 2017 ? Di conseguenza le richieste non vengono evase tempo per tempo ?
Se entro il 15/06/2017 non dovesse pervenire il riscontro alla richiesta di definizione cosa è necessario fare ?