La branch exemption alla prova del modello Redditi 2017
di Marco BargagliIl D.Lgs. 147/2015, noto come decreto crescita ed internazionalizzazione delle imprese, ha introdotto nel nostro ordinamento tributario il regime opzionale denominato “branch exemption”.
Per espressa disposizione normativa, ai sensi dell’articolo 168-ter del Tuir, un’impresa residente nel territorio dello Stato può optare per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all’estero, in base al principio totalitario già previsto per la tassazione del consolidato mondiale, meglio conosciuto come “all-in” “all-out”.
Quindi, prima di esercitare in modo irrevocabile l’opzione per l’esenzione dei redditi conseguiti dalla stabile organizzazione, il contribuente deve considerare che la stessa potrebbe anche realizzare perdite fiscali che, in caso di mancato esercizio dell’opzione, andrebbero ad abbattere la base imponibile della casa madre.
Infatti, prima delle modifiche apportate dal legislatore, che sono entrate in vigore il 7 ottobre 2015, i redditi e le perdite conseguite all’estero da parte della stabile organizzazione dovevano confluire nella dichiarazione dei redditi della casa madre.
Occorre ricordare che l’opzione per l’esenzione è irrevocabile e deve essere esercitata al momento di costituzione della stabile organizzazione, con effetto dal medesimo periodo d’imposta.
L’esenzione da tassazione può essere validamente esercitata solo qualora la stabile organizzazione non sia localizzata o residente in paesi a fiscalità privilegiata, ex articolo 167, comma 4, del D.P.R. 917/1986, a meno che il contribuente non faccia valere le esimenti previste per la disapplicazione della CFC rule.
In merito, ai sensi dell’articolo 167, comma 5, lettere a) e b) del Tuir, la tassazione per trasparenza delle imprese estere non si applica se il soggetto residente in Italia dimostra, alternativamente, che: la società o un altro ente non residente svolge un’effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento; dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a fiscalità privilegiata.
Inoltre, occorre sottolineare che non può essere esercitata l’opzione per la branch exemption qualora in capo alla stabile organizzazione ricorrano le condizioni per la tassazione per trasparenza CFC prevista per le c.d. “passive income companies white list”, ex articolo 167, comma 8-bis, del Tuir, a meno che il contribuente non dimostri che la medesima stabile organizzazione estera non sia una struttura di puro artificio, rendendo così operante l’esimente prevista dal successivo comma 8-ter.
Ciò detto, qualora il contribuente intenda esercitare l’opzione in rassegna, dovrà adempiere ai correlati obblighi dichiarativi.
Sono infatti disponibili, sul sito internet dell’Agenzia, le bozze delle dichiarazioni dei redditi, con le relative istruzioni, da utilizzare per il periodo d’imposta 2016.
Si evidenzia che quest’anno il nome del modello è stato modificato da “Unico 2017” in “Redditi 2017”, tenuto conto che la dichiarazione IVA non potrà più essere presentata in forma unificata assieme alla dichiarazione dei redditi.
In merito, la bozza delle istruzioni di compilazione del modello Unico 2017 del 10 gennaio 2017, prevede che in caso di opzione per il regime di cui all’articolo 168-ter del Tuir, la società residente nel territorio dello Stato deve escludere dal risultato di bilancio gli utili e le perdite realizzati da tutte le stabili organizzazioni all’estero tenuto conto che, come detto, l’opzione è totalitaria.1010
Successivamente, la somma algebrica degli utili e delle perdite risultante dai predetti rendiconti, va riportata nel quadro RF della dichiarazione “Redditi 2017” tra le variazioni in aumento (se negativa) o tra le variazioni in diminuzione (se positiva), rispettivamente nei righi RF31 (indicando il codice 45) e RF55 (riportando il codice 41).
Quindi, come espressamente rilevabile dalle istruzioni di compilazione, il primo modulo del quadro RF va compilato senza riportare le variazioni in aumento e in diminuzione dei risultati reddituali delle stabili organizzazioni, il cui reddito va separatamente indicato – a seconda dei casi – in ulteriori moduli del medesimo quadro RF, oppure nel quadro FC.
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