17 Febbraio 2017

La sentenza non definitiva è immediatamente esecutiva

di Angelo Ginex
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La sentenza non definitiva che accoglie, in tutto o in parte, il ricorso del contribuente contro l’atto impositivo o l’atto di riscossione, ha immediata efficacia esecutiva, con la conseguenza che l’ente impositore ha l’obbligo di agire in conformità alla decisione del giudice, sia nel caso in cui l’iscrizione non sia stata ancora effettuata, sia, se già effettuata, adottando i conseguenziali provvedimenti di sgravio e, eventualmente, di rimborso dell’eccedenza versata. È questo il principio sancito dalle Sezioni Unite, con la recentissima sentenza del 13 gennaio 2017, n. 758.

La vicenda trae origine dalla impugnazione da parte della curatela fallimentare di una S.r.l. di una cartella di pagamento, derivante dalla iscrizione nei ruoli straordinari di cui all’articolo 15-bis D.P.R. 602/1973 delle somme accertate con un precedente avviso di accertamento, impugnato ed annullato dalla competente Commissione tributaria provinciale.

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Il giudizio di primo grado nel processo tributario
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